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4° Aspetto/particolare dell’etichetta oggetto di valutazione.
Le informazioni” uve sane, prodotte in quantità limitate-100% Glera .. “.
CONSIDERAZIONI

Come per il passato, si ricorda che le informazioni aggiuntive, facoltative, sono ammesse a
condizione che siano veritiere e documentabili. Le stesse informazioni devono anche
rispondere ai principi di trasparenza contenuti nell’art. 7 del Reg. CE n. 1169/2011 e non
essere vietate da altre disposizioni.
Visto anche il DM 16 maggio 2006 del MiPAAF (codice di buone pratiche vitivinicole) a
proposito della dicitura “Uve sane” si ritiene che è affermazione contraria all’articolo 7 par. 1
lettera c) del reg. UE n. 1169/2011 che vieta indicazioni che suggeriscano che un prodotto
alimentare ha caratteristiche particolari quando in realtà tutti i prodotti analoghi hanno le
stesse caratteristiche; in questo caso quella di essere ottenuto da uve sane regola generale
fissata dal decreto suindicato in particolare per prevenire la presenza di ocratossine.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Artt. 118 del reg. UE n. 1308/2013; art 7 del Reg UE n. 1169/2011

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