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Aspetto/particolare dell’etichettatura oggetto di valutazione.  

La dicitura/marchio “Rubinus”.  

CONSIDERAZIONI

La dicitura/marchio “Rubinus” si ritiene sia evocativa della menzione tradizionale “rubino”. Si ricorda che il termine “rubino” è “menzione radizionale” riservata ai vini a D.O. quali “Marsala”, “rubino di Cantavenna”, “Teroldego Rotaliano”, “Marsala”, “Garda Colli Mantovani”, “Trentino Lagrein”. Il termine «rubino» (quale indicazione veritiera relativa al colore del vino espressamente descritta negli specifici disciplinari di produzione DOP/IGP) può essere utilizzato in etichettatura alle condizioni di cui all’articolo 14, comma 2, del D.m. 13 agosto 2012 con la modalità previste per le indicazioni facoltative libere, e a condizione che.siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie. In proposito, è stabilito che l’uso di indicazioni veritiere che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone cui sono destinate, segnatamente per quanto riguarda le DOP, le IGP e le menzioni tradizionali, deve ritenersi consentito alla condizione che le stesse siano riportate:  - nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionale e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e che siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;  - in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle altre informazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori, altresì, a 3 millimetri di altezza e 2 di larghezza e in ogni caso non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o la IGP.  Nel caso in esame si invita a non riportare la dicitura/marchio “Rubinus” in quanto evocativa della menzione tradizionale “rubino”. Si suggerisce, eventualmente, di utilizzare un termine diverso come, ad esempio, “Robinus” (in latino pettirosso e di associare eventualmente il disegno dell'uccello stesso) o altro termine che si differenzi maggiormente da “rubino” e che non sia evocativo. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 14, comma 2 del DM 13/08/2012; circolare Mipaaf n. 31713 del 4 maggio 2015.