PROCEDURE PER L'ESPORTAZIONE
DOCUMENTI GENERICI:
- Pre-Entry Form for Vessels (Modulo pre-ingresso per navi)
- Import Cargo Manifest for Aircraft (Manifesto di carico di importazione per aeromobili)
- Import Cargo Manifest for Vessels (Manifesto di carico di importazione per navi)
- Customs Import Declaration (Dichiarazione doganale di importazione)
- Commercial Invoice (Fattura commerciale)
- Pro Forma Invoice (Fattura pro-forma)
- Packing List (Lista di imballaggio)
- Certificate of Non-Preferential Origin
- Air Waybill (Lettera di trasporto aereo)
- Bill of Lading (Polizza di carico)
- Registration of the Importer (Registrazione dell’importatore)
DOCUMENTI SPECIFICI:
- Import Licence for Tobacco and Alcohol (Licenza di importazione per tabacco e alcolici)
- Inspection of Imported Alcohol (Ispezione degli alcolici importati)
DOCUMENTI GENERICI:
Pre-Entry Form for Vessels (Modulo pre-ingresso per navi)
Il Modulo di Pre-Entrata per Imbarcazioni è il documento che notifica alle autorità competenti l’arrivo di un’imbarcazione e la cui presentazione è obbligatoria, indipendentemente dallo scopo specifico dell’arrivo.
In lingua cinese, il documento è denominato 遊艇入境通報單.
Il modulo deve essere presentato dal comandante dell’imbarcazione o dall’ufficio portuale, con un anticipo minimo di 24 ore rispetto all’arrivo presso il porto di Taiwan, e può essere compilato in cinese o inglese. La presentazione può avvenire in copia cartacea oppure in forma elettronica, ad esempio tramite la piattaforma di servizio “single window” del Ministero dei Trasporti, previa registrazione dell’operatore.
Il documento è richiesto ai fini dello sdoganamento e della sorveglianza portuale, garantendo che le autorità possano gestire in modo efficace l’ingresso delle imbarcazioni nel territorio portuale.

Import Cargo Manifest for Aircraft (Manifesto di carico importato per aeromobili)
Il Manifesto di Importazione per Aeromobili è il documento che notifica alle autorità competenti l’arrivo di un aeromobile e riepiloga le merci trasportate a bordo. La sua presentazione è obbligatoria, indipendentemente dallo scopo specifico del viaggio, ed è richiesta ai fini dello sdoganamento e della sorveglianza aeroportuale.
Il manifesto deve essere presentato dal spedizioniere in lingua cinese o inglese, sia in copia cartacea sia in forma elettronica. La copia cartacea deve essere presentata in triplice esemplare. Nel caso di trasmissione elettronica, il manifesto deve essere inviato prima dell’arrivo stimato dell’aeromobile a Taiwan; qualora la durata del volo dal porto di carico precedente superi le quattro ore, il manifesto elettronico deve essere trasmesso almeno due ore prima dell’arrivo stimato. In caso di mancata trasmissione elettronica, la copia cartacea deve essere presentata entro 24 ore dall’arrivo dell’aeromobile.
Import Cargo Manifest for Vessels (Manifesto di carico di importazione per navi)
Il Manifesto di Importazione per Navi è il documento che notifica alle autorità competenti l’arrivo di una nave e riepiloga le merci imbarcate. La sua presentazione è obbligatoria e non dipende dallo scopo specifico dell’arrivo, essendo richiesta ai fini dello sdoganamento e della sorveglianza portuale.
Il manifesto deve essere presentato dal spedizioniere in lingua cinese o inglese, sia in copia cartacea sia in forma elettronica. In caso di trasmissione elettronica, il manifesto deve essere inviato almeno cinque ore prima dell’orario stimato di arrivo della nave presso il porto di scarico a Taiwan. Qualora non sia possibile la trasmissione elettronica, la copia cartacea deve essere presentata entro 24 ore dall’arrivo della nave.
Customs Import Declaration (Dichiarazione doganale di importazione)
La Dichiarazione Doganale di Importazione è il modulo ufficiale richiesto per lo sdoganamento delle merci e contiene tutte le informazioni necessarie per la valutazione del valore imponibile della spedizione. In lingua cinese, il documento è denominato 進口報單.
La dichiarazione cartacea deve essere compilata dall’importatore o dal suo agente doganale in lingua cinese o inglese. La presentazione può avvenire elettronicamente entro quindici giorni dall’ingresso delle merci nel territorio doganale di Taiwan, oppure in modalità manuale. Nel caso di trasmissione elettronica, è necessario aver precedentemente sottoscritto un accordo con il fornitore del sistema doganale a valore aggiunto. In circostanze particolari, la dichiarazione può essere presentata anche prima dell’arrivo delle merci a Taiwan.
L’autorità competente per la gestione delle dichiarazioni doganali è il Ministero delle Finanze, Amministrazione Doganale, sito in No. 13 Tacheng St., Taipei City 103205.
Commercial Invoice (Fattura commerciale)
La Fattura Commerciale è il documento che riporta tutti i dettagli relativi alla transazione commerciale e costituisce un requisito essenziale ai fini dello sdoganamento delle merci. Non è previsto un modulo standard obbligatorio, e la fattura deve essere redatta in lingua inglese.
Di norma, la fattura viene presentata in copia singola, sebbene possano essere richieste copie aggiuntive per scopi ulteriori, come verifiche doganali o adempimenti contabili.
Pro Forma Invoice (Fattura pro-forma)
La Fattura Pro Forma è il documento che riporta i dettagli della transazione commerciale prima dell’emissione della fattura definitiva e integra la Fattura Commerciale.
In lingua cinese, il documento è denominato 形式发票.
Questo documento può essere richiesto dall’importatore o dalle autorità competenti del Paese di destinazione. Non è previsto un modulo standard obbligatorio. La Fattura Pro Forma contiene generalmente le stesse informazioni della fattura commerciale definitiva, sebbene in forma più concisa. Eventuali dettagli aggiuntivi, resi noti solo nel corso della spedizione o a seguito di specifiche procedure amministrative, saranno inclusi nella Fattura Commerciale finale.
Packing List (Lista di imballaggio)
La Packing List è il documento che contiene i dettagli relativi alla spedizione e costituisce la base per il corretto trattamento doganale delle merci. La presentazione della Packing List è richiesta ai fini dello sdoganamento, anche se non è previsto un modulo standard obbligatorio.
Il documento deve essere redatto dall’esportatore in lingua inglese, conformemente alle prassi commerciali abituali, e deve includere informazioni dettagliate sul contenuto dei colli, la descrizione delle merci, nonché eventuali marchi e numerazioni identificative.
Air Waybill (Lettera di trasporto aereo)
La Lettera di Vettura Aerea è il documento che riporta i dettagli relativi al trasporto internazionale di merci via aerea e costituisce prova del contratto di trasporto tra il mittente e la compagnia di trasporto. La sua presentazione è richiesta ai fini dello sdoganamento.
Il documento deve essere redatto dal vettore o dal suo agente. Non è previsto un modulo standard obbligatorio, purché il documento rispetti le convenzioni internazionali applicabili in materia di forma e contenuto, il che comporta nella pratica un’ampia standardizzazione dei moduli utilizzati. La Lettera di Vettura Aerea è generalmente emessa in lingua inglese.
La Lettera di Vettura Aerea è composta da un insieme di moduli, di cui tre sono originali e il resto copie. Il primo originale, di norma verde, è trattenuto dal vettore; il secondo, rosso, è destinato al destinatario; il terzo, blu, è per uso del mittente. Il quarto modulo, copia di colore giallo, funge da ricevuta di consegna, mentre eventuali copie aggiuntive, solitamente bianche, possono essere richieste presso gli aeroporti di partenza e di destinazione o, in alcuni casi, da ulteriori vettori o agenti di trasporto.
Una singola Lettera di Vettura Aerea può essere utilizzata per la spedizione multipla delle merci, coprendo eventuali transiti intermedi.
Bill of Lading (Polizza di carico)
La Polizza di Carico è il documento che riporta i dettagli relativi al trasporto internazionale di merci via mare. Essa costituisce prova dell’avvenuta ricezione delle merci da parte del vettore e rappresenta altresì un contratto di trasporto, che obbliga il vettore a consegnare le merci al destinatario indicato. La Polizza di Carico è inoltre un documento di proprietà delle merci, il cui possessore è considerato titolare delle stesse. Qualora le merci siano spedite via mare senza un documento di proprietà, viene utilizzata una Sea Waybill.
La presentazione della Polizza di Carico è richiesta ai fini dello sdoganamento. Il documento deve essere redatto dal vettore o dal suo agente e può essere emesso come clean o unclean Bill of Lading. Non è previsto un modulo standard obbligatorio, purché il documento rispetti le convenzioni internazionali applicabili in materia di forma e contenuto, il che comporta nella pratica un’ampia standardizzazione dei moduli utilizzati. La Polizza di Carico viene solitamente emessa in lingua inglese.
Di norma, vengono rilasciati tre set completi della Polizza di Carico, ciascuno comprendente un originale e diverse copie. La clean Bill of Lading attesta che le merci sono ricevute in apparente buon ordine e condizione, mentre la unclean Bill of Lading indica che le merci sono state ricevute danneggiate o in cattive condizioni (“g.b.o.”). Nel caso in cui venga emessa una polizza non pulita, la banca finanziatrice può rifiutare di accettare i documenti del mittente.
Registration of the Importer (Registrazione dell’importatore)
La Registrazione dell’Importatore è il documento che attesta che un’azienda intenzionata a svolgere attività di importazione è regolarmente iscritta presso l’International Trade Administration (ITA). La registrazione è richiesta ai fini dello sdoganamento e dell’accesso al mercato. In lingua cinese, il documento è denominato 出進口廠商登記申請書.
La registrazione deve essere richiesta dall’importatore presso il Ministero degli Affari Economici, International Trade Administration (ITA), sito in 1 Hu Kou St., Taipei 100057, contattabile ai numeri di telefono +886 2 23510271 e ai fax +886 2 23517080, 23513603. La domanda deve essere compilata in cinese o inglese e presentata elettronicamente tramite il sito web dell’ITA.
Il tempo di elaborazione della pratica è di quattro ore, non è previsto alcun costo di elaborazione, e il documento ha validità illimitata.

DOCUMENTI SPECIFICI:
Import Licence for Tobacco and Alcohol (Licenza di importazione per tabacco e alcolici)
La Licenza di Importazione per Tabacco e Alcol è il documento che attesta che il titolare è autorizzato a importare prodotti a base di tabacco e bevande alcoliche. La sua presentazione è richiesta ai fini dello sdoganamento e dell’accesso al mercato.
In lingua cinese, il documento è denominato 菸酒進口許可執照.
La licenza deve essere richiesta dall’importatore presso il Ministero delle Finanze, sito in No. 1, Lane 143, Sec. 6, Roosevelt Road, Taipei 116055, contattabile al numero di telefono +886 2 23228000 e al fax +886 2 23568774. La domanda deve essere compilata in cinese e presentata in originale.
Il tempo di elaborazione della pratica è di 20 giorni, mentre il costo totale per la procedura è di 4.000 TWD, comprensivo di 2.000 TWD per l’esame della domanda e 2.000 TWD per l’emissione della licenza. La validità della licenza è stabilita dal Ministero delle Finanze.

Inspection of Imported Alcohol (Ispezione degli alcolici importati)
L’Ispezione di Alcolici Importati è il documento che attesta che le bevande alcoliche importate sono state sottoposte a ispezione e risultano conformi agli standard taiwanesi in materia di requisiti igienico-sanitari. La sua presentazione è richiesta ai fini dello sdoganamento. In lingua cinese, il documento è denominato 進口酒類查驗.
L’ispezione deve essere richiesta dall’importatore presso il Ministero delle Finanze, sito in No. 1, Lane 143, Sec. 6, Roosevelt Road, Taipei 116055, contattabile al numero di telefono +886 2 23228000 e al fax +886 2 23568774. La domanda deve essere compilata in cinese o inglese e presentata in originale.
L’ispezione viene effettuata in una data indicata nella domanda; in assenza di tale indicazione, l’ispezione ha luogo il giorno in cui la domanda viene accettata. Se, nella giornata stabilita, non vi è disponibilità di tempo, l’ispezione può essere posticipata al giorno successivo. In caso di rilascio dopo esame documentale, il certificato di rilascio viene emesso immediatamente, mentre le spedizioni possono essere temporaneamente trattenute in caso di ispezione lotto per lotto o ispezione a campione.
La decisione di rilascio successiva all’ispezione viene trasmessa elettronicamente dal Ministero alle autorità doganali ed è resa disponibile all’importatore online.
La tariffa dell’ispezione varia: in caso di rilascio dopo esame documentale, è pari a 200 TWD. In altri casi, la tariffa corrisponde allo 0,1% del valore CIF del lotto da ispezionare, con un minimo di 200 TWD e un massimo di 50.000 TWD. Possono inoltre essere addebitati costi aggiuntivi, ad esempio per operazioni fuori dall’orario d’ufficio o per il riemissione del certificato, se applicabile.
Il documento è valido per una singola importazione.
