Dichiarazione di raccolta di uve e di produzione di vino – Regolamento n. 1294/96.
Con riferimento ai quesiti rivolti con la nota n. F-2492 del 6 novembre 1997, riguardanti talune disposizioni del reg. n. 1294/96, i servizi della Commissione ritengono quanto segue.
Quesito n. 1 – L’articolo 2, paragrafo 1 prevede che la superficie da indicare nella dichiarazione di raccolta è la superficie del vigneto in produzione.
In assenza di disposizioni specifiche che lo prevedano, la distruzione del raccolto per avvenimenti meteorici avversi non può essere presa in considerazione ai fini dell’esecuzione della superficie relativa dalla denuncia di raccolto.
Quesito n. 2 – La dichiarazione di produzione da parte di quanti elaborano esclusivamente succhi d’uva non è richiesta in quanto
– la base giuridica che prevede l’obbligo della dichiarazione di produzione non include i produttori di succhi d’uva (reg. n. 822/87, articolo 3),
– lo scopo della dichiarazione di produzione è quello di avere le informazioni necessarie all’applicazione delle misure relative alla gestione del mercato del vino, cui i succhi d’uva non sono sottoposti.
Quesito n. 3 – Le uve, che prima di essere vendute o consegnate siano state «diraspate», possono essere indicate come «uve», il cui peso dovrebbe essere comprensivo del peso dei raspi asportati.
In assenza di specifica definizione a livello comunitario, si ritiene che le uve «pigiadiraspate» possano essere indicate come «uve». Il peso indicato dovrebbe essere comprensivo del peso dei raspi asportati.
Relativamente ai quesiti n. 4 e n. 5, i servizi della Commissione si riservano di comunicare la loro posizione appena saranno ultimati i necessari approfondimenti.