Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Documenti di accompagnamento, Registri
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 22-10-1996
Numero provvedimento: 5
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

Applicazione dell’articolo 15 del D.m. 19 dicembre 1994 n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento n. 2238/93 (ora reg. 436/09), relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri e sui consumi nel settore vitivinicolo.

Si fa seguito alle circolari n. 2, prot. n. 15877 del 31 marzo 1995 e n. 4, prot. n. 17062 del 24 luglio 1995, relative alle disposizioni in oggetto.

Questa amministrazione centrale ha ravvisato la necessità di uniformare l’attività di codesti uffici per ciò che concerne, in particolare, le modalità con le quali si consente e si forniscono prescrizioni per la tenuta dei registri in luoghi diversi da quelli ove sono detenuti prodotti vitivinicoli, ai sensi dell’art. 15 del cennato provvedimento.

Al riguardo sulla base delle situazioni riscontrate a seguito dell’applicazione delle richiamate disposizioni, al fine di rendere più agevoli ed efficaci i controlli e, al tempo stesso, di rendere meno difficoltoso il compito di tenuta della contabilità da parte delle piccole aziende, si è reso necessario riformulare parzialmente il testo di alcuni punti della citata circolare n. 4 e dei relativi allegati.

Pertanto, la circolare n. 4 già citata deve considerarsi annullata e integralmente sostituita dalla presente.

Restano, comunque, valide le operazioni già eseguite e conservano validità i documenti predisposti in conformità della circolare che ora viene sostituita dalla presente.

Premesso quanto sopra, si rappresenta quanto segue ai fini di una corretta attuazione della disciplina di che trattasi, coerentemente con gli obiettivi che la normativa comunitaria si prefigge in materia di controllo nello specifico settore.

1. Definizioni

Nella presente circolare s’intende:

a) per «sede principale», la sede legale e/o amministrativa di una ditta i cui depositi di prodotti vitivinicoli siano stabiliti, ai sensi dell’art. 15 del D.m. n. 768/94, nello stesso comune ovvero in un comune limitrofo rispetto alla sede principale; dei predetti depositi, soggetti all’obbligo della tenuta dei registri di cui all’art. 11 del reg. n. 2238/93 (ora reg. 884/01), la sede principale può, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 2, lettera a), del reg. n. 2238/93 e previo il consenso e le relative prescrizioni dell’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, effettuare la tenuta dei registri di cui al successivo punto n. 2 della presente circolare;

b) per «impresa specializzata», di cui all’art. 12, paragrafo 2, lettera b) del reg. n. 2238/93, l’impresa individuata ai sensi del successivo punto 4.1 della presente circolare, avente, in particolare, i requisiti di cui alle lettere A) e B) ivi previsti.

2. Documenti giustificativi

L’art. 15 del D.m. n. 768/94 subordina, tra l’altro, la tenuta dei registri di cui all’art. 11 e seguenti del reg. n. 2238/93 presso la sede principale o presso un’impresa specializzata, alla possibilità di effettuare il controllo delle entrate, delle uscite e delle giacenze nei luoghi dove sono depositati i prodotti vitivinicoli, sulla base di altri documenti giustificativi. Si fa presente, in merito, che per «altri documenti giustificativi», diversi dai cennati registri, si devono intendere: a) gli originali dei documenti di cui all’art. 1, paragrafo 5, lettera c) e all’art. 2 del D.m. n. 768/94;

b) gli originali delle note di consegna di cui al D.m. 4 maggio 1981;

c) le copie delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia vitivinicola e indirizzate al competente ufficio periferico di questo Ispettorato centrale quali, ad esempio, quelle relative alle operazioni di aumento della gradazione alcolica, dolcificazione, elaborazione dei vini frizzanti e spumanti, acidificazioni, disacidificazioni, ottenimento e trasferimento della feccia di vino, perdite superi e cali di misura superiore a quella prevista.

3. Registri per i quali è consentita la tenuta in luoghi diversi da quelli ove sono depositati i prodotti vitivinicoli - Stampa dei registri tenuti con il sistema meccanografico

I registri in questione sono, per quanto precede al punto n. 2, quelli che, non ancora chiusi alla data alla quale si dà inizio alla tenuta presso l’impresa specializzata o presso la sede principale, contengono operazioni per le quali esista un riferimento a un documento giustificativo come dianzi individuato, fatte salve le operazioni esonerate ai sensi della vigente normativa sia fiscale sia vitivinicola nonché quelle effettuate ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.m. n. 768/94.

Ove l’introduzione di uve non risulti accompagnata dalla documentazione di cui all’art. 3, paragrafo 1, del reg. n. 2238/93, in applicazione delle deroghe di cui all’art. 4 del regolamento stesso, dovrà essere tenuto, presso i depositari delle medesime uve, apposito registro di carico e scarico.

È appena il caso di evidenziare che i registri chiusi prima della data alla quale si dà inizio alla tenuta presso l’impresa specializzata o presso la sede principale, devono essere conservati presso il deposito o lo stabilimento vinicolo per il quale sono stati rilasciati.

I registri, numerati e vidimati dall’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi territorialmente competente tenuti presso l’impresa specializzata o la sede principale, una volta chiusi, devono essere restituiti allo stabilimento o al deposito al quale erano stati rilasciati.

Al fine di agevolare le operazioni di stampa della contabilità tenuta con sistema meccanografico, le imprese specializzate possono ottenere la preventiva vidimazione dei tabulati presso il competente ufficio periferico di questo Ispettorato centrale, per conto e con delega degli operatori facenti capo all’impresa stessa, purché preventivamente numerati progressivamente. In tal caso, nel corso della stampa, verrà evidenziato su ogni foglio il nome, la ragione sociale, il tipo di registro al quale è riferita la contabilità, nonché il numero progressivo della pagina, oltre ovviamente a tutte le altre indicazioni previste.

4. Imprese specializzate nella tenuta dei registri di cui all’articolo 11 del regolamento n. 2238/93

L’art. 12, paragrafo 2, lettera b) del reg. n. 2238/93 e l’art. 15 del D.m. n. 768/94 danno facoltà a codesti uffici di consentire a che i registri possano essere tenuti presso un’impresa specializzata. Al riguardo, si forniscono alcune indicazioni al fine di uniformare i criteri di individuazione delle predette imprese specializzate nonché quelli relativi agli obblighi che le stesse dovranno osservare.

4.1. Individuazione dell’impresa specializzata - Requisiti minimi

Per impresa specializzata ai fini del reg. n. 2238/93 e del D.m. n. 768/94, deve intendersi:

— un libero professionista iscritto a un albo di un ordine professionale per il quale il curriculum di studi preveda necessariamente conoscenze nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;

— una persona fisica o giuridica iscritta presso il registro ditte della locale Camera di commercio e dal cui certificato d’iscrizione risulti l’esercizio dell’attività di consulenza alle imprese nella materia della contabilità ovvero della produzione vitivinicola;

— un ente o associazione legalmente costituita avente per finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi degli operatori (agricoltori, produttori vitivinicoli, titolari di stabilimenti vinicoli, singoli e associati) del settore vitivinicolo;

A) avente sede operativa, obbligatoriamente dotata di utenza telefonica (e possibilmente, di telefax) e stabilita in locali diversi da quelli di una privata abitazione;

B) il cui titolare o rappresentante legale abbia sottoscritto e fatto pervenire, una tantum, all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per il territorio in cui è stabilito il deposito o lo stabilimento vinicolo:

— una lettera su carta intestata recante i dati anagrafici nonché la relativa documentazione, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare; i predetti dati e la relativa documentazione dovranno essere oggetto di una nuova comunicazione in caso di variazioni;

— una dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi e le prescrizioni connessi con la tenuta presso la propria sede operativa dei registri di cui al punto n. 3, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2 alla presente circolare.

4.2. Consenso - prescrizioni

L’art. 12, paragrafo 2 del reg. n. 2238/93 stabilisce che gli organismi competenti possono eventualmente consentire, fornendo relative istruzioni, la tenuta dei registri in luoghi diversi da quelli in cui sono depositati i prodotti. Al riguardo, si fa presente quanto segue.

4.2.1. Domanda dell’operatore vitivinicolo interessato

I titolari di depositi di una stessa ditta, situati, ai sensi dell’art. 15 del D.m. n. 768/94, nello stesso comune o in un comune limitrofo rispetto a quello in cui è stabilita la sede principale della ditta medesima nonché i titolari di stabilimenti vinicoli, qualora intendano effettuare la tenuta dei registri di cui al precedente punto n. 3, presso la sede principale ovvero presso un’impresa specializzata, devono redigere un’apposita domanda in carta legale, sottoscritta con firma autenticata. La predetta domanda:

— deve essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della presente circolare nel caso di tenuta presso un’impresa specializzata e secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 nel caso di tenuta presso la sede principale;

— deve presentare, in allegato, la dichiarazione con la quale si impegna, pena l’immediata revoca del consenso alla tenuta dei registri nel luogo indicato dalla ditta stessa (che dovrà coincidere con la sede principale o con quella dell’impresa specializzata), a osservare le ulteriori prescrizioni che saranno comunicate nell’atto con cui il consenso stesso sarà espresso; — deve essere inviata all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per il territorio ove è stabilito lo stabilimento enologico o il deposito condotto dal titolare richiedente, anche tramite raccomanda A.R.

Si precisa che le domande e la relativa documentazione eventualmente già pervenute a codesti uffici periferici, conformemente alle precedenti disposizioni, sono da considerarsi validamente presentate anche ai sensi di quanto disposto dalla presente circolare.

In ordine alle modalità con cui deve essere espresso il consenso o l’eventuale diniego, si farà riferimento alle norme di cui alla legge n. 241/90, indicando, se del caso, nell’atto di consenso così predisposto, le ulteriori prescrizioni cui la tenuta dei registri deve essere subordinata.

In linea generale, il consenso alla tenuta dei registri in luoghi diversi da quelli dove sono tenuti i prodotti, nel quadro che fin qui si è rappresentato, sarà prestato a tempo indeterminato, salvo rinuncia dei richiedenti che dovrà anch’essa essere comunicata a codesti uffici periferici.

Codesti uffici periferici valuteranno l’opportunità, qualora fossero accertate gravi ovvero ripetute inosservanze degli obblighi sottoscritti nonché delle ulteriori prescrizioni dettate da codesti uffici medesimi, di procedere alla revoca del consenso alla tenuta dei registri presso le sedi principali o presso le imprese specializzate.

Si raccomanda a codesti uffici periferici la realizzazione di un costante coordinamento onde consentire un’uniforme applicazione delle disposizioni di che trattasi.

In particolare, gli uffici periferici che consentono la tenuta dei registri presso la sede dell’impresa o presso un’impresa specializzata situate nella circoscrizione di competenza di un altro ufficio, devono inviare a quest’ultimo copia dell’atto di consenso di cui sopra, non trascurando di acquisire, se del caso, il preventivo parere nonché di concordare eventuali azioni di controllo congiunte.

Le precitate azioni di controllo potranno essere eventualmente poste in essere, nel quadro stabilito dall’art. 6, comma 7 del D.l. n. 282/86 convertito nella legge n. 462/86, in concorso con gli altri organi di controllo.

È appena il caso di evidenziare che copia dell’atto di consenso di cui sopra dovrà essere inviata all’impresa specializzata perché possa essere posta a disposizione dei preposti organi di controllo.

Qualora codesti uffici periferici accertino violazioni di natura amministrativa e/o penale nella tenuta dei registri di cui al punto n. 3, dovrà essere ritenuto responsabile di tali illeciti e/o reati, salvo che non sia diversamente accertato, il titolare dei registri medesimi.

Si dispone, infine, che codesti uffici periferici, per quanto di competenza:

a) comunichino a questa amministrazione centrale, in un apposito capitolo della relazione relativa all’attività svolta nel corso del primo semestre di ogni anno: 1) l’elenco delle ditte e l’elenco dei depositi che hanno richiesto l’applicazione dell’art. 15 del D.m. n. 768/94, specificando per quali di esse l’applicazione stessa è stata consentita, negata o revocata; 2) l’elenco delle imprese specializzate che effettuano la tenuta dei registri per le ditte operanti nella circoscrizione di competenza di codesti uffici; 3) l’elenco delle sedi principali che effettuano la tenuta dei registri per i propri depositi;

b) effettuino ogni anno, su di un campione rappresentativo degli stabilimenti e dei depositi i cui registri sono tenuti presso un’impresa specializzata o presso la sede principale, verifiche che prevedano, per ciascuna ditta controllata, la contestuale presenza degli originali dei registri e dei relativi documenti giustificativi delle operazioni in essi riportate.

 

Allegati

(omissis)