Recante misure transitorie per l’applicazione del regolamento n. 479/08 del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta.
Articolo 1
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e xiii), dell’articolo 92, paragrafo 5, lettera b), punto i), e dell’allegato IV, punti 1, 3 e 7, del regolamento n. 479/08 dal 1° agosto 2008 al 31 luglio 2009, i riferimenti ai vini a denominazione di origine protetta e ai vini a indicazione geografica protetta si intendono fatti rispettivamente ai vini di qualità prodotti in regioni determinate e ai vini a indicazione geografica.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2008.