Circolazione di vino in bottiglia.
Con riferimento al telescritto n. 156/UDC-CM del 13 marzo 1997, riportato nella circolare n. 84/D, prot. n. 175/UDC-CM del 18 marzo 1997, è stato chiesto di chiarire se l’obbligo del documento di accompagnamento dei beni viaggianti valga anche per il trasporto collettivo di un quantitativo superiore a 100 litri di vino in bottiglie (di capacità fino a 5 litri, provviste del dispositivo di chiusura e dello speciale contrassegno fiscale previsto dal D.m. 4 maggio 1981) da un deposito di vendita al minuto a privati consumatori, destinatari ognuno di una partita inferiore a 100 litri, per la quale, se trasportata da sola, non sarebbe stato previsto tale adempimento.
Al riguardo, conformemente al parere espresso con la nota 22093 del 15 settembre 1997 del ministero per le Politiche agricole - Ispettorato centrale repressione frodi, sentito al riguardo, si comunica che l’obbligo del documento di accompagnamento per il trasporto in parola vale anche nel caso prospettato, non rientrando lo stesso nella deroga di cui all’art. 4, punto n. 2), lettera a), del reg. n. 2238/93 (ora reg. 436/09), che vige soltanto per il trasporto di partite di prodotto di volume complessivo non superiore a 100 litri.