Applicazione D.m. 25 marzo 1996 n. 210. Documenti di accompagnamento per il trasporto in Paesi comunitari di vino in recipienti di capacità fino a 60 litri, effettuato da «piccoli produttori» non titolari di deposito fiscale.
Con il fax cui si risponde, codesta federazione ha posto un quesito riguardante il decreto di cui all’oggetto e precisamente ha chiesto di conoscere se, dal 1 giugno 1996, per i trasferimenti intracomunitari di vino, in recipienti di capacità fino a 60 litri, effettuati dai piccoli produttori, non titolari di deposito fiscale, la timbratura del documento previsto dall’articolo 2, comma terzo, del Decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, debba essere ancora effettuata dagli uffici indicati all’articolo 4 del suddetto decreto (uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi o comuni competenti) o, viceversa, se per tale incombenza gli interessati debbano rivolgersi agli Utf.
Si fa presente, al riguardo, che i piccoli produttori di vino, non titolari di depositi fiscali, sono esclusi dagli obblighi previsti dal regime delle accise per la circolazione dei prodotti del particolare settore e, pertanto, non sono tenuti all’emissione di DAA e DAS, bensì a quella del documento istituito con regolamento 2238/93/Cee con l’osservanza degli adempimenti previsti dalle disposizioni di tutela agricola.