Organo: Ministero dell'Economia e delle Finanze
Categoria: Accise
Tipo documento: Telex o telescritto o telefax
Data provvedimento: 27-06-1997
Numero provvedimento: 186
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 16 maggio 1997 n. 148 integrativo del decreto del ministro delle Finanze 25 marzo 1996 n. 210 recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise.

 

Facendo seguito al telescritto prot. n. 249/UDC-CM del 19 maggio 1997, si comunica che il regolamento in oggetto è stato pubblicato nella G. u. n. 133 del 10 giugno 1997 (che riporta anche il testo, aggiornato, del precedente decreto n. 210/1996) e se ne illustrano, qui di seguito, le più significative innovazioni, apportate allo scopo di ovviare a difficoltà operative, non risolvibili in via amministrativa, emerse in sede di applicazione del Dm n. 210/1996, d’ora in avanti denominato «regolamento».

L’articolo 2 modifica l’articolo 2 del regolamento, integrando le disposizioni relative all’approntamento, alla distribuzione ed alla compilazione dei DAA.

In particolare, il comma 1 dell’articolo:

— alla lettera a) consente che anche ai DAA di tipo amministrativo possano essere aggiunti, oltre ai quattro regolamentari, anche altri esemplari per gli usi propri dell’operatore, analogamente a quanto previsto, per i DAA di tipo commerciale, dall’articolo 2, comma 8, del regolamento;

— alla lettera b), modificando, parzialmente, il citato comma 8 dell’articolo 2 del regolamento, stabilisce una procedura per evitare il ritiro di documenti, presso le tipografie o i rivenditori autorizzati, da parte di persone non abilitate alla loro utilizzazione e che potrebbero, quindi, farne un uso illecito. Per il medesimo fine è pure previsto che la comunicazione della fornitura dei suddetti stampati deve essere effettuata entro il giorno 10 di ciascun mese, anziché, come in precedenza, una sola volta all’anno. In tal modo vengono confermate, in forma regolamentare, le disposizioni impartite, in via amministrativa, con il telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2 dicembre 1996, riportato nella circolare n. 295, prot. n. 763/ UDC-CM del 18 dicembre 1996;

— alla lettera c) integra le istruzioni relative alla compilazione delle varie caselle del DAA, specificando che, per quanto concerne la circolazione interna, non vanno scritturate le caselle 12 e 13 (in quanto relative al Paese di spedizione e a quello di destinazione), 14 (relativa al rappresentante fiscale, figura prevista solo nella circolazione intracomunitaria), 15 (luogo di spedizione, coincidente con l’indirizzo dello speditore, riportato nella casella 1), 21 (peso lordo, non sempre noto o ricavabile, che può anche variare nel corso del trasferimento e, comunque, non previsto dalla precedente normativa), mentre può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6 (numero e data della fattura, informazioni, anche queste, non previste in precedenza). Nella casella 18 è prevista l’omissione dell’indicazione della densità a 15°C per gli oli minerali tassati a peso (oli combustibili e gas petroliferi liquefatti) nonché per il metano, in quanto tale dato non riveste alcuna rilevanza fiscale o commerciale, mentre per gli altri oli minerali, in luogo della densità a 15°C, deve essere indicato, come in precedenza, il peso specifico a 15°C, corretto per tener conto della spinta dell’aria. Nella casella 19 l’indicazione del codice Nc della nomenclatura combinata relativo ai gas di petrolio liquefatti (GPL) è limitato alle prime 4 cifre (2711) in quanto non è necessario distinguere fra loro i vari GPL, soggetti tutti alla medesima disciplina fiscale. Viene pure previsto che, in caso di trasferimento di metano con carri bombolai, non venga indicato il peso bensì i metri cubi a 15°C e alla pressione normale, in base ai quali è effettuata la tassazione di tale prodotto. Nella casella 9, oltre al vettore, deve essere indicato anche l’incaricato del trasporto (definito come la persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto), in quanto a tale soggetto fanno carico gli obblighi previsti da altri articoli del regolamento, e vengono specificate le indicazioni da apporre in caso di trasferimenti via mare o a mezzo oleodotto. Nella casella 17 è specificato che la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, deve essere espressa in ore, per i viaggi che terminano nella giornata in cui sono iniziati, e in giorni, negli altri casi. Infine, viene previsto che l’eventuale cambio di destinatario (ora consentito dalle norme comunitarie) venga riportato nella casella B, destinata all’indicazione del cambio del luogo di consegna.

L’articolo 3 chiarisce che il visto dell’Utf sull’esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d’atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l’esemplare n. 4 (e non già di riscontro materiale dell’avvenuto arrivo a destinazione della merce o della sua presa in carico nei registri contabili), eliminando precedenti perplessità al riguardo.

L’articolo 4 riformula in maniera più conforme al disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, punto 3, del regolamento n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993 il comma 3 dell’articolo 4 del precedente regolamento, relativo all’esonero dall’obbligo della firma da parte dello speditore.

L’articolo 5 disciplina il caso in cui una partita, scortata da DAA, sia scaricata soltanto parzialmente presso il destinatario e dispone che, in caso di trasferimento via mare di partite dirette a diversi destinatari, le annotazioni dei singoli scarichi sui relativi DAA «non scorta merce» siano effettuate dal destinatario, anche dopo la partenza della nave. Ciò in quanto, essendo l’accertamento in serbatoio, a terra, effettuato anche molte ore dopo la discarica della nave al fine di consentire la decantazione dell’acqua emulsionata al prodotto, si vuole evitare un utile prolungamento della sosta della medesima.

L’articolo 6 (omissis)

L’articolo 7 estende ai DAS le nuove disposizioni relative all’approntamento, alla distribuzione e alla compilazione dei DAA e integra le disposizioni relative alla compilazione dei DAS.

Relativamente a queste ultime, per quanto riguarda la circolazione interna, viene stabilito che non devono essere compilati i riquadri 3 (autorità competente sul luogo di destinazione) e 11 (peso lordo, per le stesse motivazioni esposte relativamente al DAA), mentre il riquadro 6 (numero di riferimento e data della dichiarazione, previsti solo per i trasferimenti intracomunitari) può essere riservato alle annotazioni; per il riquadro 13 (prezzo di fattura, valore commerciale) viene confermato quanto già disposto dal regolamento, estendendo, tuttavia, l’indicazione del volume ambiente anche al caso di commercializzazione dei prodotti petroliferi a volume, in linea con quanto in precedenza previsto dall’articolo 5, terzo comma, del decreto del ministro delle Finanze 9 ottobre 1979, pubblicato nella G. u. n. 282 del 16 ottobre 1979. Non deve essere compilata la casella B, relativa al rinvio dell’esemplare 3 del documento, non previsto per la circolazione nazionale, nè deve essere effettuata l’annotazione relativa al predetto rinvio, nel riquadro 15. Per quanto riguarda lo speditore, non è prevista l’indicazione del numero della partita Iva, essendo già tale soggetto identificato dal codice d’accisa o dal numero della licenza fiscale o dagli estremi dell’autorizzazione dell’Utf; analogamente, non deve essere indicato il numero di partita Iva del destinatario ma quello del committente, se il destinatario non è un cliente diretto del mittente. Per quanto concerne il riquadro 8, non è prevista, analogamente a quanto stabilito per i DAA, l’indicazione della densità a 15°C per gli oli combustibili e per i GPL, mentre per gli altri oli minerali deve essere indicato, come nella precedente normativa, il peso specifico a 15°C, corretto per tener conto della spinta dell’aria. È pure consentito che nel riquadro 9 possa omettersi l’indicazione del codice NC, se la merce può essere individuata, dal punto di vista fiscale, in base alla denominazione commerciale, riportata nel riquadro 8. Infine, viene data la possibilità, per la circolazione interna degli oli minerali, di omettere la compilazione del riquadro 10, destinato all’indicazione del volume del prodotto a 15°C (diverso, quindi, dal volume ambiente preso a base della transazione commerciale), nella considerazione che tale dato può, comunque, essere sempre ricavato in base al peso netto (riportato nel riquadro 12) e del peso specifico a 15°C, al netto della spinta dell’aria, riportato al riquadro 8. In tal modo si sono riprodotte le modalità di compilazione del documento previsto dalla previgente normativa, e cioè del certificato di provenienza mod. H-ter 16.

Vi è pure previsto che, in casi particolari, il DAS possa essere emesso dall’Utf.

L’articolo 8 apporta semplificazioni alla tenuta del registro di carico e scarico dell’impianto speditore, analoghe a quelle in precedenza prevista dall’articolo 3 del D.m. 13 agosto 1957 (pubblicato nel supplemento n. 2 della G. u. n. 212 del 27 agosto 1957) e chiarisce, conformemente alla preesistente normativa, che nel registro devono essere riportati anche i quantitativi estratti con la scorta della documentazione commerciale.

Riformula, poi, analogamente a quanto effettuato, per i DAA, dall’articolo 4, il comma 3 dell’articolo 11 del regolamento, relativo all’esonero dalla firma dei DAS.

L’articolo 9 specifica che la procedura di cui all’articolo 15, comma 5, del regolamento, si applica solo in caso di reintroduzione nell’impianto mittente di una frazione di partita non scortata da DAS e non già dell’intera partita, in quanto tale caso è già disciplinato dal precedente comma 4 del medesimo articolo 15. Riformula, inoltre, il comma 7 del predetto articolo 15, in maniera da eliminare un caso, del tutto sporadico, di utilizzazione dell’esemplare n. 3 del DAS nella circolazione nazionale.

L’articolo 10, per ovviare a difficoltà operative segnalate soprattutto nel caso di trasferimenti di merce a mezzo corriere, fa carico a deposito fiscale mittente di comunicare il rientro della merce prima della reintroduzione in deposito e non già, come previsto in precedenza, nel primo giorno lavorativo successivo all’inizio del viaggio di ritorno. L’articolo 11 (omissis)

L’articolo 12 (omissis)

L’articolo 13 (omissis)

L’articolo 14 elimina il riferimento all’esemplare n. 3 del DAS nel caso di trasferimento di prodotti d’importazione dalla dogana al destinatario; in tal modo, tenuto anche conto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, lettera b), la compilazione del suddetto esemplare n. 3 è riservata esclusivamente ai casi di trasferimenti intracomunitari.

L’articolo 15 riporta disposizioni relative al periodo di prima applicazione della nuova normativa. In particolare:

— il comma 1 proroga a un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame (e cioè dal 25 giugno 1997) il limite, posto dal precedente regolamento, al periodo in cui possono continuare a utilizzarsi i preesistenti modelli di stampati; ciò per consentirne il totale esaurimento;

— il comma 2 concede alle tipografie e ai rivenditori autorizzati nonché agli operatori 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Tale norma intende, in particolare, riferirsi alle nuove incombenze di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto, relative alle modalità di fornitura dei DAA e dei DAS ed alle comunicazioni da effettuare dai venditori dei medesimi agli Utf, comunicazioni che, sebbene consigliate dal telescritto prot. n. 746/UDC-CM del 2 dicembre 1996, riportato dalla circolare n. 295/D, prot. n. 763/UDC-CM del 18 dicembre