Organo: Consiglio dell'Unione Europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 14-07-2026
Numero provvedimento: 1742
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 31-07-2026

Decisione (UE) 2026/1742 del Consiglio, del 14 luglio 2026, relativa alla conclusione dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani.

(Decisione (UE) 14/07/2026, n. 2065/1510, pubblicata in G.U.U.E. 31 luglio 2026, n. L)


IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione (UE) 2026/1163 del Consiglio, l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani («ITA») è stato firmato il 22 maggio 2026, con riserva della sua conclusione successiva.

(2) A norma dell’articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno autorizzare la Commissione ad approvare, a nome dell’Unione, talune modifiche o rettifiche dell’ITA.

(3) Conformemente al suo articolo 33.14, all’interno dell’Unione l’ITA non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico. Non è pertanto possibile invocare l’ITA dinanzi ai tribunali dell’Unione o degli Stati membri.

(4) È opportuno approvare l’ITA,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani («ITA») è approvato.

 

Articolo 2

1. Ai fini dell’articolo 2.22, paragrafo 4, dell’ITA, qualsiasi modifica o rettifica delle definizioni dei prodotti, delle pratiche enologiche e delle restrizioni di cui alle parti A e B dell’allegato 2-E dell’ITA è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

2. Ai fini dell’articolo 2.24, paragrafo 8, dell’ITA, qualsiasi modifica della documentazione e della certificazione di cui alla parte D dell’allegato 2-E dell’ITA è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

 

Articolo 3

Ai fini dell’articolo 21.18 dell’ITA, qualsiasi modifica o rettifica degli impegni di cui agli allegati 21-A e 21-B dell’ITA è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

 

Articolo 4

1. Ai fini dell’articolo 25.35 dell’ITA, qualsiasi modifica dell’elenco delle indicazioni geografiche di cui all’allegato 25-B dell’ITA e qualsiasi modifica dell’allegato I o II dell’accordo sulle bevande spiritose, integrato nell’ITA a norma dell’articolo 25.41 dell’ITA, è approvata dalla Commissione a nome dell’Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.

2. In caso di mancato accordo tra le parti interessate in seguito a obiezioni relative a un’indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione secondo la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.


Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2026


Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

 

Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e gli Stati Uniti messicani