Settore vinicolo - Reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali - Obblighi di comunicazione delle variazioni patrimoniali - Cessione del diritto di reimpianto dei vitigni - Integrazione del reato - Sussistenza - Determinazione del valore - Svolgimento dell'attività agricola in via esclusiva - Comproprietà del fondo - Esclusione - Confisca sanzionatoria del corrispettivo di cessione - Misure di prevenzione - Mancata segnalazione, da parte del soggetto sottoposto in via definitiva alla sorveglianza speciale, della cessione a titolo oneroso del diritto di reimpianto dei vitigni insistenti su un terreno agricolo - Priva di rilievo la circostanza che il fondo sia in comproprietà con terzi ove l'attività agricola sia esercitata direttamente ed unicamente dal prevenuto e questi compaia come unico cedente nel contratto.
SENTENZA
(Presidente: dott. Giuseppe Santalucia - Relatore: dott. Stefano Aprile)
sul ricorso proposto da:
C.G. (CUI OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS
avverso la sentenza del 26/01/2026 della Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letta la memoria difensiva e le istanze di rinvio sulle quali si è provveduto con ordinanza letta in udienza;
Dato avviso alle parti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Sciacca in data 27 marzo con la quale C.G. è stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed Euro 10.329 di multa, con la confisca per Euro 33.188,15, in relazione al reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali (artt. 99, quarto comma, c.p., 76, comma 7, e 80 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159) intercorse nel gennaio 2016 da parte di un soggetto sottoposto in via definitiva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (decreto del Tribunale di Agrigento in data 17 maggio 2011, irrevocabile in data 3 luglio 2015), con riguardo alla cessione, dietro il compenso della sopraindicata somma, del diritto di rimpianto dei vitigni sussistenti su un terreno agricolo in comproprietà.
2. Ricorre C.G., a mezzo del difensore avv. Giovanni Vaccaro, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, articolando cinque motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento alle norme incriminatrici e agli articoli 3, 25 e 27 Cost., 521 e 522 c.p.p., e il vizio della motivazione perché i giudici in merito, a sostegno della rilevanza penale della condotta, hanno modificato il fatto e l’imputazione. Ciò hanno fatto introducendo il riferimento all’art. 30, legge 13 settembre 1982, n. 646, violazione mai contestata all’imputato che, invece, doveva essere assolto poiché il provvedimento del Tribunale di Agrigento in data 17 maggio 2011 è successivo alla modifica normativa (D.Lgs. n. 159 del 2011) che ha introdotto l’obbligo di comunicazione che si assume inadempiuto.
Dall’altra parte, nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione non erano riportate le prescrizioni in ordine ai doveri di comunicazione e tantomeno era specificato a quale autorità di polizia la comunicazione dovesse essere rivolta.
In ogni caso, il giudice di appello avrebbe avuto il dovere di assolvere l’imputato anche sotto il profilo soggettivo per ignoranza della legge.
2.2. il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento alla fattispecie incriminatrice, e il vizio della motivazione, che è viziata anche da travisamento del fatto, con riguardo all’affermazione di responsabilità.
La polizia giudiziaria si è limitata ad acquisire una fotocopia dell’atto di cessione dei vitigni, atto registrato all’Ufficio delle Entrate di Rovereto, senza approfondire la vicenda.
Il giudice di appello non ha risposto alle doglianze difensive che sottolineavano: l’impossibilità per l’imputato di recarsi a Rovereto a firmare il presunto atto di cessione; la mancanza di prova circa l’incasso della somma; la circostanza che, in considerazione della comproprietà con il fratello e la madre del terreno sul quale si trovano le viti oggetto della cessione, all’imputato sarebbe semmai spettata la sola quota di un terzo, somma al di sotto della soglia di segnalazione delle operazioni.
D’altra parte, non è stata fornita la prova che l’atto sia stato sottoscritto dall’imputato che, all’epoca dei fatti, si trovava detenuto.
Non ha, in ogni caso, rilievo l’omesso disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’imputato, mentre è recentemente emersa la natura apocrifa della firma, come risulta dalla consulenza allegata al ricorso.
In sostanza, la prova della sussistenza dei presupposti della responsabilità spettava alla pubblica accusa, mentre è stata riversata sull’imputato a fronte di un quadro probatorio carente e travisato.
2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla coscienza e volontà di commettere il fatto, tenuto conto che la firma non è dell’imputato ed egli non ha consapevolmente e volontariamente violato l’obbligo di legge.
2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento all’articolo 131-bis c.p., e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della detta causa di non punibilità.
2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 62-bis e 133 c.p., e il vizio della motivazione con riguardo al bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva, al trattamento sanzionatorio e alla revoca della confisca.
Il giudizio di bilanciamento è viziato per non essere stato effettuato in termini di prevalenza, nonostante le argomentazioni sviluppate in appello, mentre la pena è eccessiva rispetto ai parametri legali.
La confisca, del tutto sproporzionata, è stata illegittimamente applicata.
3. Il difensore del ricorrente ha depositato tempestivamente, in data 21 aprile 2026, la richiesta la discussione orale che, in conformità, è stata disposta per l’odierna udienza.
3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato, in data 25 maggio 2026, una memoria, con allegata una relazione grafologica di parte, e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
3.2. Il difensore del ricorrente ha trasmesso tramite posta elettronica certificata, in data 15 giugno 2026, una istanza di rinvio del seguente tenore: «- pur avendo già acquistato i biglietti e ricevuto le carte d’imbarco (all. 1) e pur avendo prenotato l’HOTEL […], non riesce a partire per una sindrome di afonia e rinosinusite acuta; - ha già acquistato i farmaci necessari prescritti dall’otorinolaringoiatra (all. 2); - non sarebbe in grado di discutere il delicato processo, come programmato. Chiede pertanto fin da oggi un rinvio della discussione ad altra data, riservandosi di trasmettere certificato già chiesto al medico di famiglia».
3.3. All’udienza pubblica, chiamata per le ore 10:00, la Corte riscontrava l’assenza del difensore che fa parte dello studio legale Amedeo Vaccaro, il quale è composto da almeno un altro patrocinatore abilitato alla difesa innanzi alla Corte.
Pochi istanti prima della chiamata in udienza è pervenuta, alla casella di posta elettronica certificata della cancelleria, la medesima istanza di rinvio del 15 giugno 2026, alla quale però si trovava allegato un certificato medico rilasciato in orario imprecisato del successivo giorno 16 giugno 2026; in detto allegato si certifica che il difensore: «risulta affetto da faringite acuta con disfonia.Necessita di gg. 2 di riposo e cura s.c.».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’istanza di rinvio per impedimento è stata rigettata su conforme parere del Procuratore generale.
È stato rilevato che l’istanza del 15 giugno 2026, priva di certificazione medica ─ essendo allegati soltanto il biglietto aereo per Roma e le copie delle etichette dei farmaci acquistati dall’interessato ─, dava per presupposta una non certificata una patologia e l’impossibilità a comparire.
Si è preso, quindi, atto che l’istante, pur ritenendosi impossibilitato a comparire, non si era tempestivamente attivato per certificare tale condizione.
Viceversa, l’istanza di rinvio del 15 giugno, nuovamente trasmessa pochi istanti prima dell’udienza del 16 giugno 2026, è pervenuta in coincidenza con l’udienza pubblica; la detta istanza del 15 giugno 2026 reca, questa volta, in allegato una certificazione medica, senza orario, rilasciata lo stesso 16 giugno 2026 che, tuttavia, non attesta l’impossibilità di comparire del difensore.
2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato in diritto e inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.
3. Il primo motivo, variamente articolato sotto il profilo della violazione delle norme processuali e delle norme del settore della prevenzione anche con riflesso sulla conoscenza degli obblighi che gravano sul soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, è inammissibile oltre che manifestamente infondato.
3.1. L’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali, come hanno fatto correttamente rilevare i giudici di appello, sussisteva già alla data dell’irrevocabilità del provvedimento di prevenzione (Sez. 5, n. 8768 del 23/01/2018, Delli Carri, Rv. 272311), essendo stato introdotto dagli articoli 30 e 31 della Legge n. 646, le previsioni della quale sono state poi ricomprese nel codice delle misure di prevenzione (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).
L’art. 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nella sua originaria formulazione, stabiliva che le persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e i condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis c.p., sono tenuti a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria che ha compiuto gli accertamenti di cui all’articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad un certo importo (stabilendo, altresì, un obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio per le variazioni intervenute nell’anno precedente concernenti elementi di valore non inferiore ad un determinato limite e con esclusione dei beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani).
Una significativa modifica del comma 1 dell’art. 30 è stata apportata dall’art. 7, comma 1, lett. b) della legge 13 agosto 2010 n. 136, prevedendo l’obbligo di comunicazione non soltanto per i soggetti già sottoposti, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della Legge n. 575 del 1965, ma anche alle persone condannate, con sentenza definitiva, per taluno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3 -bis, c.p.p., ovvero per il delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
La stessa Legge n. 136 del 2010 conferiva anche una delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, cui veniva data attuazione mediante il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che ha abrogato, con l’art. 120, le leggi n. 1423 del 1956 e 575 del 1965, lasciando intatta la Legge n. 646 del 1982 (fatta eccezione per l’art. 16).
L’art. 80 del citato decreto legislativo, infatti, fa salvo quanto già previsto dall’art. 30 della Legge n. 646 del 1982, stabilendo che «le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria (ora nucleo di polizia economico finanziaria ai sensi dell’art. 35, comma 8, lett. a), D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, n.d.r.) del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell’entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell’anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad Euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata».
Le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo sono stabilite dall’art. 76, comma 7 del medesimo decreto.
L’introduzione del menzionato art. 80 ha determinato uno scorporo dell’originaria fattispecie, la quale, per ciò che concerne i soggetti sottoposti a misura di prevenzione, è stata trasfusa nel decreto legislativo (artt. 80 e 76, comma 7), restando invece intatta negli artt. 30 e 31 della Legge n. 646 del 1982 relativamente ai soggetti condannati con sentenza definitiva.
3.2. Se, quindi, non vi è stata alcuna immutazione del fatto, risulta del pari inconsistente la doglianza secondo la quale nel provvedimento applicativo della misura di prevenzione non era contenuto l’obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali: tale obbligo discende direttamente dalla legge che l’imputato è tenuto a conoscere, non sussistendo alcuna incertezza sul punto.
L’incertezza derivante da taluno dei superati arresti giurisprudenziali non consente di invocare la condizione soggettiva d’ignoranza inevitabile della legge penale, poiché al contrario, tale situazione deve indurre ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, all’astensione dall’azione se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga tale incertezza, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d’inevitabile e invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell’illiceità (Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074. V. anche Sez. 6, n. 33590 del 15/06/2012, Picone, Rv. 253200; Sez. 6, n. 6744 del 07/11/2013, D’Angelo, Rv. 258991).
4. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.
4.1. Il bene giuridico tutelato è stato individuato nell’ordine pubblico (Sez. 6, n. 24874 del 30/10/2014, dep. 2015, Lo Bello, Rv. 264164; Sez. 2, n. 14332 del 05/04/2006, D’Aiello, Rv. 234248; Sez. 1, n. 45798 del 22/11/2001, Messina, Rv. 220377).
Quanto all’elemento soggettivo del reato, si è sostenuto (Sez. 6, n. 36659 del 17/06/2015, Anzalone, Rv. 264666) che il delitto in esame è integrato dal semplice dolo generico, sicché non è richiesto che l’autore agisca allo specifico scopo di occultare alla polizia tributaria le informazioni cui l’obbligo imposto si riferisce (conf. Sez. 5, n. 2506 del 24/11/2016, dep. 2017, Incardona, Rv. 269074; Sez. 5, n. 38098 del 29/5/2015, Clemente, Rv. 264998; Sez. 6, n. 33590 del 15/6/2012, Picone, Rv. 253199; Sez. 1, n. 23213 del 19/05/2010, Calabrò, Rv. 247570; Sez. 2, n. 27196 del 18/05/2010, Curto, Rv. 247842).
Risulta, inoltre, ormai consolidato l’orientamento secondo il quale il dolo non può escludersi in caso di variazioni patrimoniali documentate da atti pubblici (Sez. 5, n. 15220 del 18/02/2003, Gallico, Rv. 224379; Sez. 2, n. 14332 del 05/04/2006, D’Aiello, Rv. 234248; Sez. 1, n. 12433 del 17/02/2009, Cannamela, Rv. 243486; Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010, Iaconis, Rv. 246398; Sez. 5, n. 792 del 18/10/2012, dep. 2013, Seidita, Rv. 254387; Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655).
Il reato, del resto, è stato qualificato come omissivo proprio «di pura creazione legislativa» (Sez. 2, n. 25974 del 21/05/2013, Mazzagatti, Rv. 256655) e, ricordando la differenza intercorrente con i reati omissivi propri «naturali», si è preso in considerazione l’elemento soggettivo, evidenziando come l’accertamento della coscienza e volontà della condotta debba effettuarsi considerando lo specifico contesto in cui il comportamento omissivo, meramente «formale», si è concretamente realizzato e le peculiarità scaturenti dagli specifici connotati che caratterizzano l’inosservanza dell’obbligo di fare imposto e rimasto inadempiuto, giungendo, sulla base di tali considerazioni, alla conclusione, in fattispecie relativa a misura cautelare reale, che il reato può ritenersi sussistente, quanto al suo fumus, in presenza di una semplice condotta omissiva riconducibile ad un fatto volontario, residuando in capo all’autore del fatto omissivo un onere di allegazione di circostanze che valgano ad escludere, in termini di evidenza, la coscienza e volontà del fatto-reato.
4.2. Come hanno correttamente sottolineato i giudici di merito, l’atto di cessione del diritto di sfruttamento del vitigno, esistente sul terreno del quale è comproprietario l’imputato, risulta dallo stesso sottoscritto anche perché egli mai ne ha disconosciuto la paternità, non solo contestando la genuinità della sottoscrizione, ma soprattutto non contestando al cessionario l’acquisito diritto di sfruttamento delle viti.
Non vi è stata, quindi, alcuna inversione dell’onere probatorio, essendosi unicamente rilevato che l’imputato, a fronte di tali convergenti elementi, non ha fornito elementi di segno contrario.
4.3. Risulta, del resto, del tutto logico che, per un soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, risulti agevole far transitare tramite canali non ufficiali il corrispettivo ricevuto per la cessione onerosa del diritto in discorso, sicché è stata logicamente giudicata inconsistente la doglianza difensiva con la quale si deduce l’assenza di prova della movimentazione del denaro.
4.4. La circostanza, poi, che il terreno sul quale insiste il vitigno sia cointestato risulta priva di rilievo perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale ha sottolineato come l’attività imprenditoriale sia svolta direttamente dall’imputato che, infatti, compare come un unico cedente nel contratto registrato.
4.5. Del pari inconsistente è il rilievo difensivo, già ampiamente confutato dai giudici di merito con una motivazione che non viene specificamente criticata, che riguarda la necessità di ripartire contabilmente tra i comproprietari il profitto ottenuto dalla cessione, poiché, come già si è rilevato, l’attività agricola era gestita direttamente dall’imputato e i comproprietari non compaiono nell’atto, né risulta che abbiano contestato l’atto di cessione.
È evidente che gli eventuali rapporti di credito/debito tra i comproprietari esulano dalla questione sottoposta a giudizio che riguarda esclusivamente l’omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, le quali risultano dall’atto di cessione stipulato dall’imputato.
Non si applica, del resto, il principio di scissione della confisca poiché si tratta, a differenza di quanto affermato nel caso di confisca per i reati plurisoggettivi (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024 – dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01), di un reato monosoggettivo.
4.6. Non è, infine, suscettibile di valutazione in questa sede, poiché attiene alla formazione della prova, l’allegazione difensiva secondo la quale, a un primo esame affidato a un grafologo di fiducia dell’imputato, la firma apposta sull’atto di cessione risulterebbe apocrifa.
Si tratta pacificamente di una questione di merito, peraltro articolata in termini dubitativi e giammai introdotta nel giudizio, perciò estranea all’ambito conoscitivo della Corte di legittimità.
5. Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissibili perché generici là dove non si confrontano con la specifica motivazione addotta dai giudici di merito per escludere la ricorrenza dei presupposti della causa di non punibilità dell’articolo 131-bis c.p. e per quanto riguarda le determinazioni assunte in tema di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva specifica infraquinquennale, che l’imputato neppure contesta, ritenuta particolarmente indicativa e perciò valorizzata dai giudici di merito, unitamente agli altri parametri dell’articolo 133 c.p., per giustificare l’operato bilanciamento.
5.1. Sul trattamento sanzionatorio, infine, il ricorso è meramente assertivo e confutativo.
5.2. Quanto alla confisca, il ricorso si limita a denunciarne la sproporzione, senza illustrare le argomentazioni a sostegno.
In caso di omessa comunicazione della variazione, se penalmente rilevante, il legislatore prevede una forma di confisca sanzionatoria, nel cui ambito non rileva la eventuale dimostrazione di liceità dell’incremento patrimoniale: alla condanna segue, infatti, la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
È pacifica, infatti, la natura sanzionatoria della confisca prevista dalle disposizioni qui in rilievo (art. 31 l. n. 646 del 1982 e art. 76, comma 7, D.Lgs. n. 159 del 2011), atteso che non si tratta di beni direttamente correlati alla condizione soggettiva di pericolosità o frutto di condotte illecite precedenti alla loro acquisizione (così, in motivazione, Sez. U, n. 18474 del 28/11/2024 - dep. 2025, Vitagliano, Rv. 287944 – 01), bensì di beni che discendono direttamente dalla condotta illecita.
Del resto, l’atto ablativo è pure specificamente parametrato al valore delle somme incamerate con l’atto di cessione, del quale l’imputato ha omesso la comunicazione, sicché risulta concretamente ancorato al disvalore della condotta.
L’omessa comunicazione ha, infatti, determinato la sottrazione dell’incremento patrimoniale al doveroso controllo imposto dalla legge ai soggetti condannati per particolari reati o ai quali, come il ricorrente, è stata applicata la misura di prevenzione a cagione della pericolosità sociale relativa alla reiterazione di condotte antisociali.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2026.
Depositato in cancelleria il 24 luglio 2026