D.m. 8 novembre 1986, modificato dal D.m. 26 gennaio 1987 n. 21.
Dal 1° settembre c.a., ai sensi del D.m. 8 novembre 1986, modificato ed integrato dal D.m. 26 gennaio 1987, n. 21, entreranno in vigore le nuove disposizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.
In particolare, I’art. 3, comma 4 bis, prevede che l’obbligo della vidimazione del documento di accompagnamento a cura del segretario comunale possa essere sostituito dalla adozione, da parte dell’interessato, di una apparecchiatura automatica, che consenta la microfilmatura del documento di accompagnamento già compilato.
I successivi comma 4 ter e 4 quater prevedono, invece, specifici adempimenti da parte degli uffici per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, in modo di garantire il corretto impiego della apparecchiatura In questione. Ciò premesso, al fine di realizzare una linea di condotta uniforme tra i vari uffici interessati ad accertare l’idoneità di tale apparecchiatura, si ritiene opportuno far presente quanto segue:
1) Per permettere eventuali e necessarie operazioni in ordinaria manutenzione dell’apparecchiatura, I’apposizione di sigilli non dovrà intervenire sui congegni che non sono direttamente correlati al contenitore della bobina.
2) Degli accertamenti e delle operazioni compiute dovrà essere redatto apposito verbale, di cui una copia dovrà essere lasciata all’operatore interessato ed un’altra dovrà essere spedita a questo Ispettorato centrale.
Nel verbale dovrà essere precisato che l’interessato, nel caso di mancato funzionamento dell’apparecchiatura in uso, dovrà ricorrere alla normale vidimazione presso il comune.
Inoltre, dovrà essere precisato il numero di matricola dell’apparecchiatura, il numero di fotogrammi contenuto nella pellicola ed il periodo di tempo garantito entro il quale deve avvenire lo sviluppo della pellicola medesima.
3) Gli uffici dovranno, altresì, provvedere al ritiro delle pellicole impressionate per lo sviluppo e alla custodia delle stesse in armadi o vani, chiusi a chiave.
4) L’archiviazione delle pellicole usate, distinte per ciascun operatore, dovrà essere effettuata in modo tale da annotare sul contenitore della pellicola 11 numero di codice dell’operatore stesso (numero registro carico e scarico e sigla della provincia) e un distinto numero progressivo.
5) Sul registro di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli in uso dalla ditta al momento dell’attivazione dell’apparecchiatura in argomento, dovranno essere annotati, sulla pagina relativa al carico dei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli, il numero e la data del verbale di accertamento redatto, seguiti dalla dicitura «carico pellicola microfilm – art. 3, comma 4 bis, del D.m. 8 novembre 1986 e successive modifiche» e dalla firma dei funzionari verbalizzanti.