D.m. 8 novembre 1986 e successive modificazioni e integrazioni: «Nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli».
Pervengono a questo Ispettorato centrale richieste di chiarimento in ordine all’esatta interpretazione dell’art. 3, punto 4 del D.m. 8 novembre 1986, recante «Nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli».
In particolare, è stato chiesto se al momento della vidimazione presso il segretario comunale, o un suo delegato, il documento di accompagnamento debba essere integralmente compilato, o debba contenere almeno le indicazioni richieste dalla norma soprarichiamata, e cioè:
— il nome e la sede dello speditore e del destinatario;
— la data della spedizione;
— la denominazione merceologica del prodotto;
— la quantità del prodotto stesso.
A riguardo, questo Ispettorato centrale è dell’avviso che effettivamente le indicazioni che comunque debbono figurare sul documento di accompagnamento da vidimare siano quelle sopracitate, potendosi ritenere legittima la compilazione delle rimanenti parti al momento della materiale utilizzazione del documento stesso che può avvenire fino a due giorni non festivi successivi a quello della vidimazione.
In tal senso va interpretata la lettera circolare n. 31 del 29 luglio 1988, relativa ai controlli per la campagna vendemmiale 1988-89, che alla pagina 3 per «documento già compilato in ogni sua parte», da sottoporre alla vidimazione, deve intendersi far riferimento alle indicazioni obbligatorie dianzi specificate.