Decreto ministeriale 8 novembre 1986 (G.u. n. 269 del 19 novembre 1986 e successive modificazioni e integrazioni). Nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli.
Il 1° settembre c.a. entrerà in applicazione il decreto ministeriale di cui all’oggetto, integrato dalle norme di cui al D.m. 26 gennaio 1987 n. 21 (G. u. n. 32 del 9 febbraio 1987).
Trattasi, come è noto, di disposizioni emanate ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, misure urgenti in materia di prevenzione e di repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito nella legge 7 agosto 1986, n. 462, (G. u. n. 185 dell’11 agosto 1986), le quali rivestono fondamentale importanza, essendo finalizzate ad impedire l’eventuale circolazione di prodotti vinosi provenienti da processi di sofisticazione.
L’art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale, prevede, infatti, che il responsabile della cantina o un suo delegato prima che abbia inizio il trasporto del prodotto, deve fare apporre dal segretario comunale o da un suo delegato una vidimazione sull’originale del documento e sulle copie di controllo già compilati, consegnando una fotocopia del documento medesimo a colui che ha effettuato la vidimazione, in modo che non vi sia possibilità di manomettere successivamente i dati riportati nel documento di accompagnamento o di effettuare doppi viaggi con lo stesso documento.
In alternativa a tale vidimazione, è stata prevista la possibilità, per l’operatore, di utilizzare una apparecchiatura automatica di stampigliatura e microfilmatura del documento di accompagnamento.
Ciò premesso, al fine di facilitare gli adempimenti da parte degli operatori interessati, in particolare di coloro che, date le modeste dimensioni aziendali, si trovano nell’impossibilità di ricorrere alla predetta apparecchiatura automatica, si prega di voler svolgere ogni possibile intervento presso i comuni, affinché la vidimazione dei documenti di accompagnamento (nonché della fotocopia) da parte del segretario comunale o di un suo delegato possa avere luogo anche al di fuori del normare orario osservato dagli uffici.
Per venire incontro alla predetta esigenza potrebbero essere delegati al compito di cui trattasi gli addetti alla polizia urbana: ciò, almeno, in quei comuni ove è prevalente l’attività vitivinicola.
A riguardo, le amministrazioni comunali potranno concordare con gli uffici periferici di questo Ispettorato centrale, competenti per territorio, gli accorgimenti più opportuni per rendere più agevoli gli adempimenti di cui trattasi, la cui prima applicazione verrà a coincidere con l’inizio della campagna vendemmiale, periodo questo ove è più intenso il movimento dei prodotti vitivinicoli.