Definizione di rivenditore al minuto di vini.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesta Ditta ha chiesto chiarimenti circa la definizione contenuta nell’art. 1, punto n.3 del D.m. n. 768/94, in particolare per quanto riguarda la sussistenza della qualifica di rivenditore al minuto anche nel caso in cui si utilizzino recipienti di capacità complessiva superiore a 50 hl ma, in ogni momento, si detengano vini per un quantitativo pari o inferiore.
Al riguardo, si fa presente che, in aderenza al dettato della richiamata disposizione, la qualifica di rivenditore al minuto sussiste purché sia verificata la condizione della non detenzione, in alcun momento, di quantitativi di vini complessivamente superiori a 50 hl, a nulla rilevando la capacità complessiva dei recipienti utilizzati per la detenzione dei vini stessi.
Si precisa che, nel computo del quantitativo complessivamente detenuto, rientrano anche i quantitativi dei vini condizionati in recipienti di volume nominale non superiore a 60 litri, essendone invece esclusi quelli condizionati in recipienti di volume nominale fino a 5 litri.