Registro di carico e scarico «commercializzazione» e di imbottigliamento vini costituito in un modello unico.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla tenuta in un unico registro ove annotare sia le entrate che le uscite (acquisti, vendite e carichi provenienti dalla vinificazione) sia le operazioni di imbottigliamento.
Al riguardo, si fa presente quanto segue:
L’art. 14 del D.m. n. 768/94 ha previsto, tra l’altro, in applicazione dell’art. 17 del regolamento n. 2238/93 (oggi art. 17 del regolamento n. 884/01), l’elenco delle operazioni che devono essere annotate su registri separati.
Tra queste operazioni è compresa quella relativa all’imbottigliamento che, pertanto, dovrà essere annotata in un registro separato, atto a contenere le specifiche indicazioni richieste sia ai sensi dell’art. 14, punto 2., del regolamento n. 884/01 sia, eventualmente, nel caso dei vini a denominazione d’origine, ai sensi dell’art. 20 del D.m. 25 luglio 2003.
Si precisa che la disposizione dell’art. 14 del D.m. n. 768/94 relativa alla facoltà di tenuta di «conti speciali» deve intendersi disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 15 del regolamento n. 2238/93 (oggi art. 15 del regolamento n. 884/01), che stabilisce la tenuta dei predetti «conti speciali» esclusivamente per l’annotazione delle entrate e delle uscite dei prodotti ivi elencati al paragrafo 1.