Registro del trattamento per elettrodialisi - Registro speciale per il trattamento con il ferrocianuro di potassio.
In riferimento alla nota di pari oggetto si segnala che l’Ispettorato centrale repressione frodi ha fornito i chiarimenti richiesti direttamente ai propri uffici periferici.
In particolare si fa presente che:
a) per quanto riguarda il trattamento per elettrodialisi l’Ispettorato ritiene che le relative annotazioni possano essere indicate su un registro di carico e scarico già in possesso dell’operatore interessato, nel modo che segue:
1) alla data in cui ha inizio l’operazione:
— nel primo rigo disponibile, annotare: n. progressivo; data; descrizione dell’operazione (ad esempio: «inizio trattamento per elettrodialisi»), ivi compreso il n. del recipiente in cui il prodotto è contenuto; nella subcolonna «scarico» del conto su cui è caricato il prodotto annotare il quantitativo del prodotto da destinare al trattamento;
— allo stesso rigo annotare in un apposito conto distinto (intestato, ad esempio, «trattamenti per elettrodialisi»), nella subcolonna «carico», il quantitativo da destinare al trattamento; 2) alla data in cui ha fine l’operazione:
— nel primo rigo disponibile, annotare n. progressivo; data; descrizione dell’operazione (ad esempio: «fine trattamento per elettrodialisi»), ivi compreso il n. del recipiente in cui il prodotto è contenuto; annotare nell’apposito conto distinto (intestato, ad esempio, «trattamenti per elettrodialisi»); nella subcolonna «scarico» il quantitativo del prodotto trattato; — allo stesso rigo annotare nel conto da cui proviene il prodotto trattato, nella subcolonna «carico», il quantitativo del prodotto trattato;
b) per quanto riguarda il trattamento con ferrocianuro di potassio, nel precisare che sono in vigore le norme stabilite con D.m. 5/9/67 (abrogato e sostituito dal D.m. 30 luglio 2003), si evidenzia che le stesse norme saranno sostanzialmente ribadite anche in sede di predisposizione del procedimento di applicazione del reg. n. 1622/00.