Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10 comma 4, deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2025/2026.
(Decreto 14/01/2026, pubblicato nel sito del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare)
IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e ss.mm.ii. recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni” e in particolare l’articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politicoamministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale sono stati nominati i Ministri e, in particolare, l’on Francesco Lollobrigida Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 203, n. 285, recante “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”;
VISTI i decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 47783 del 31/01/2024 e n. 180158 del 18/04/2025 (Registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 23 febbraio 2024 al n. 288 ed il 12 maggio 2025 al n. 737), recanti individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale “sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate”;
VISTO l’articolo 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni “Passito”, “Vino passito” sono attribuite alle categorie dei vini a Denominazione di
origine e Indicazione geografica tranquilli;
CONSIDERATO che i disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione;
RITENUTO di dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna vitivinicola 2025/2026;
VISTA la comunicazione prot. n. 0013023 del 13/01/2026 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell’acquisizione dell’intesa;
DECRETA
Articolo 1
(Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni)
1. Per i vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2026.
2. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano “Torchiato di Fregona” le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 31 agosto 2026.
3. Per i vini senza Denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2026.
Il presente provvedimento entra in vigore alla data della pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
On.le Francesco Lollobrigida
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)