Settore vinicolo - Tutela delle privative - Produzione di vini di qualità nel territorio Etneo (Sicilia) - Produzione ed esportazione di vini recanti in etichetta il nome contestato "Gambino" - Ricorrente titolare di marchi "Gambino" e "Gambino vini" registrati per la Classe 33 di Nizza che copre specificamente le bevande alcoliche (escluse le birre) - Procedimento cautelare - Descrizione giudiziale (art. 129 c.p.i.) - Fumus boni iuris - Uso confondibile del marchio denominativo "Gambino" riportato sull'etichetta delle bottiglie di vino imbottigliate dalla resistente - Periculum in mora - Esigenza per la ricorrente di prevenire la dispersione e l'occultamento della prova della contraffazione e della sua entità - Violazione dei diritti di privativa sui marchi vitivinicoli.
ORDINANZA
pubbl. 11/11/2025
(Giudice: Dott. Innocenza Vono)
nel procedimento cautelare iscritto al n. 17080/2025 promosso da
Parte_1, Parte_2, Parte_3, Parte_4 (...)
- ricorrente -
nei confronti di
Controparte_1
- resistente contumace -
1. Svolgimento del processo cautelare.
1.1.Con ricorso per descrizione proposto ex art. 129 c.p.i. la ricorrente - premetten- do di produrre da oltre cinquanta anni nel territorio Etneo vini di qualità conosciuti e apprezzati in Italia e all'estero con il marchio “ Pt_1 ha lamentato la produ- zione ed esportazione da parte della convenuta Uniti, anche per conto del- la “The G V Liquid Group Inc.” (doc.5), di vini recanti in etichetta il nome “Gambino”, in violazione delle privative della Parte_1 . La ricorrente ha richiesto la descrizione inaudita altera parte “degli oggetti costituenti la violazione dei diritti (le bottiglie, le etichette e ogni altro materiale contenente il nome “Gambino”)”, nonché della documentazione utile a dedurre elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità, deducendo che in analoga fattispecie questo Tribunale ha emesso decreto di descrizione inaudita altera parte nei confronti di altra azienda resistente ( doc. 7 ricorrente); A sostegno del ricorso ha documentato la titolarità dei seguenti marchi: [...] Controparte_2 n.018316822 registrato il 5 ottobre 2020 per la class (doc.01); Marchio internazionale “Gambino” n.1591144 registrato il 9 aprile 2021 per la classe 33 di Nizza (doc.02); Marchio nazionale “Gambino vini" n.302015902349495 registrato l'8 gennaio 2016 per la classe 33 di Nizza (doc.03); Marchio registrato degli Stati Uniti d’America n. 6799658, depositato nel 2021 e regi- strato il 26 luglio 2024 per la classe 33 di Nizza (doc.04); Ha dedotto di voler promuovere giudizio di merito tendente all’accertamento della contraffazione del marchio e della concorrenza sleale posta in essere in suo danno, con ogni conseguente richiesta, tra i quali, oltre al ristoro di danni sofferti, anche “l’inibitoria ad ogni ulteriore produzione e/o vendita della merce in questione, non- ché il sequestro della stessa, l’ordine di ritiro dal commercio, ed ogni altra misura idonea e/o opportuna e, in alternativa o in aggiunta all’azione cautelare di inibitoria e sequestro”.
1.2. Con decreto emesso inaudita altera parte nel periodo feriale in data 5.8.2025 è stata concessa la descrizione richiesta, nominando quali ausiliari dell’Ufficiale Giudiziario il dott. Persona_1 , quale esperto contabile, ed il dott. Persona_2 quale esper- to in la modifica, revoca o conferma de stata fissata l’udienza del 29.10.2025.
1.3. Le operazioni di descrizione hanno avuto luogo in data 3 settembre 2025 presso la sede legale della società Controparte_1 in Mareno di Piave (TV), via della Libe- razione, 17, come da verb iale Giudiziario e sintetica relazione dell’attività svolta redatta dai nominati ausiliari.
1.4. All’udienza del 29.10.2025 la resistente non si è costituita, nonostante rituale no- tifica, ed è stata dichiarata contumace. La difesa della ricorrente ha insistito per la conferma della descrizione.
2. I presupposti della misura richiesta.
2.1.Va confermata la competenza di questo Tribunale, poiché la resistente ha la pro- pria sede in provincia di Treviso e quindi nel distretto di Corte d’Appello in relazio- ne al quale opera la competenza dell’intestata Sezione Specializzata in materia di Im- presa ai sensi dell’art. 134 cpi e degli artt. 3 e 4 del D. Lgs. n. 168/2003 e s.m.i.;
2.2. Attesa la finalità della descrizione, volta al reperimento e alla conservazione della prova della violazione e della entità di detta violazione in vista del futuro giudizio di merito, è in relazione al diritto processuale alla prova che va valutato in via diretta il fumus boni iuris della misura cautelare, rilevando solo in via indiretta il fumus del diritto sostanziale di cui si invoca la tutela, sicchè al fine della descrizione secondo la giuri- sprudenza di merito il fumus “è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la conces- sione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda” (Trib. Venezia 30/1/2023), ed è da escludere quando la misura venga richiesta per fini meramente esplorativi, allo scopo di eludere l’assolvimento dell’onere della prova, o strumentali, allo scopo di arrecare danno al concorrente; Nei limiti di cognizione sommaria propri della fase cautelare, può ritenersi sussisten- te il fumus boni iuris, tenuto conto dei marchi di cui è titolare la ricorrente e dei do- cumenti relativi alla commercializzazione di bottiglie di prosecco a marchio “Gam- bino”. Pur non essendo risultata l’attuale presenza nel magazzino della resistente di bottiglie con etichette Pt_1 sono emersi rapporti con la società statunitense The G.V. Liquid Group inc., importatrice negli Stati Uniti di bottiglie a marchio Pt_1 per conto della quale sono stati imbottigliati dalla resistente i vini descritti ione Per_ sintetica del dott. (prosecco superiore Valdobbiadene DOCG “Gambino Gold”, vino “Ga ” Cuvèe, vino prosecco DOC “ Pt_1 …). Dal confronto tra i marchi di cui è titolare la ricorrente e il marchio utilizzato dalla convenuta per imbottigliare i vini per conto della società The G.V. Liquid Group inc. emerge prima facie l’uso del marchio denominativo “Gambino”, riportato sull’etichetta delle botti- glie con l’utilizzo di caratteri similari, idoneo a produrre confusione con quello legit- timamente usato dalla ricorrente.
2.3.Può ritenersi sussistente anche il periculum in mora, poichè appare concreta ed at- tuale l’esigenza per la ricorrente di prevenire la dispersione e l’occultamento della prova della contraffazione e la necessità di garantirne la conservazione nelle more del giudizio di merito.
La descrizione può essere, quindi, confermata.
2.4. Tenuto conto della natura del provvedimento, le spese della fase cautelare andranno regolate nel giudizio di merito, da promuovere nel termine di legge.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separati decreti, rimangono in questa fase a carico del ricorrente, salva rivalsa.
P.Q.M.
visti gli artt. 129-130 D.Lgs. n. 30/05 e l’art. 669 sexies, secondo comma, c.p.c.,
1) Conferma nei confronti di Controparte_1 (...), con sede in (...), la descrizione giudiziale come concessa con decreto emesso in data 5.8.2025.
2) Dispone che la documentazione acquisita nel corso della descrizione permanga secretata.
3) Assegna termine di legge per l’instaurazione del giudizio di merito.
4) Spese al merito.
Si comunichi
Venezia 10/11/2025
Il Giudice
dott. Innocenza Vono