Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.
(Regolamento (UE) 13/03/2017, n. 2017/891, pubblicato in G.U.U.E. 25 maggio 2017, n. L 138)
Il Regolamento (UE) 13 marzo 2017, n. 2017/891, in vigore dal 1° giugno 2017, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 10 settembre 2025, n. 2025/2184.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 37, lettera a), punti i), ii), iii) e vi), lettere b) e c), lettera d), punti i), da iii) a vi), viii), x), xi) e xii), e lettera e), punto i), l'articolo 173, paragrafo 1, lettere b), c), d) e da f) a j), l'articolo 181, paragrafo 2, l'articolo 223, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 231, paragrafo 1,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, e l'articolo 64, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, stabilisce nuove norme riguardanti i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Tali atti dovrebbero sostituire le corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione.
(2) Al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e di promuovere una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe incoraggiare il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni. Ciò deve avvenire nel rispetto delle strutture giuridiche e amministrative nazionali.
(3) È opportuno prevedere disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori per i prodotti da queste richiesti. Se il riconoscimento è richiesto solo per prodotti destinati alla trasformazione, è opportuno accertarsi che tali prodotti siano effettivamente conferiti alla trasformazione. Le organizzazioni di produttori dovrebbero disporre delle strutture necessarie a garantire il loro funzionamento. Inoltre, per l'attuazione di un programma operativo, le organizzazioni di produttori dovrebbero essere tenute a raggiungere un valore minimo di produzione commercializzata, che dovrebbe essere stabilito dallo Stato membro al fine di garantire l'efficienza del sostegno ricevuto e contribuire in tal modo a rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli.
(4) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del regime applicabile agli ortofrutticoli e per garantire che le organizzazioni di produttori esercitino in modo sostenibile ed efficiente le loro attività, è necessario che al loro interno vi sia stabilità. L'adesione ad un'organizzazione di produttori dovrebbe quindi avere una durata minima. È opportuno lasciare agli Stati membri il compito di fissare il periodo di preavviso e i termini a decorrere dai quali può acquistare efficacia il recesso del socio.
(5) Se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto che richiede la fornitura di mezzi tecnici, è opportuno autorizzarla a fornire tali mezzi tecnici tramite i suoi soci, mediante filiali o un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
(6) Le attività principali ed essenziali di un'organizzazione di produttori dovrebbero avere per oggetto la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato dei prodotti, in modo da rafforzare il potere contrattuale dei produttori di ortofrutticoli e da garantire una distribuzione più equa dei vantaggi che ne derivano lungo la catena di approvvigionamento. Tuttavia è opportuno consentire alle organizzazioni di produttori di esercitare altre attività, di carattere commerciale o di altro tipo. È opportuno favorire la cooperazione tra le organizzazioni di produttori e a tale riguardo dovrebbe essere consentito a queste organizzazioni di commercializzare ortofrutticoli acquistati esclusivamente da un'altra organizzazione di produttori riconosciuta purché il valore di tale produzione non sia contabilizzato nel valore della produzione commercializzata ai fini dell'attività principale e di altre attività.
(7) Sebbene l'attività principale di un'organizzazione di produttori consista nella concentrazione dell'offerta e nell'immissione sul mercato dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta, in alcuni casi i soci produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale della loro produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori, previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni dello Stato membro e dell'organizzazione di produttori. La percentuale complessiva di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori non dovrebbe superare una soglia massima.
(8) È opportuno specificare ulteriormente le disposizioni in materia di esternalizzazione ove le attività siano esternalizzate a soggetti strettamente connessi alle organizzazioni di produttori.
(9) Per agevolare la concentrazione dell'offerta è opportuno promuovere la fusione delle organizzazioni di produttori esistenti per crearne di nuove e definire le regole per la fusione dei programmi operativi delle organizzazioni che si sono fuse.
(10) Fatto salvo il principio secondo cui un'organizzazione di produttori deve essere costituita per iniziativa degli stessi produttori e da questi controllata, è opportuno accordare agli Stati membri la facoltà di determinare a quali condizioni possa essere consentito ad altre persone fisiche o giuridiche aderire ad un'organizzazione di produttori o ad un'associazione di organizzazioni di produttori.
(11) Per garantire che le organizzazioni di produttori rappresentino realmente un numero minimo di produttori, gli Stati membri dovrebbero prendere misure per evitare che una minoranza di soci, che eventualmente detengano la maggior quota del volume di produzione o delle azioni o del capitale dell'organizzazione di produttori, eserciti un predominio abusivo sulla gestione e sul funzionamento dell'organizzazione. La responsabilità democratica è già garantita qualora i soggetti abbiano una forma giuridica che la richiede in conformità della normativa nazionale, prima di essere riconosciuti come organizzazione di produttori. Negli altri casi gli Stati membri dovrebbero fissare la percentuale massima dei diritti di voto o di partecipazione azionaria ed effettuare gli opportuni controlli.
(12) È opportuno stabilire norme relative al riconoscimento e al funzionamento delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori. Per coerenza è opportuno che tali norme riflettano per quanto possibile le disposizioni relative alle organizzazioni di produttori.
(13) Per facilitare il funzionamento del regime di sostegno ai programmi operativi è opportuno definire chiaramente il valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori, specificando norme su quali prodotti possono essere presi in considerazione e in quale fase di commercializzazione si debba calcolare il valore della produzione. A fini di controllo e di semplificazione è opportuno utilizzare un tasso forfettario per il calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione. Tale tasso forfettario dovrebbe essere calcolato sulla base del valore del prodotto di base, ossia gli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, al quale si aggiunge il valore unicamente di quelle attività che non costituiscono vere e proprie attività di trasformazione. Poiché i volumi di ortofrutticoli necessari per la produzione di ortofrutticoli trasformati variano notevolmente a seconda dei gruppi di prodotti, i valori forfettari applicabili dovrebbero rispecchiare tali differenze. Anche nel caso degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione che sono trasformati in erbe aromatiche trasformate e paprika in polvere è opportuno prevedere, ai fini del calcolo del valore degli ortofrutticoli destinati alla trasformazione, un valore forfettario che corrisponda esclusivamente al valore del prodotto di base. Il metodo di calcolo del valore della produzione commercializzata dovrebbe attenuare le fluttuazioni annuali o l'insufficienza di dati ed evitare un doppio conteggio, in particolare nel caso delle organizzazioni transnazionali di produttori e delle loro associazioni. Per evitare abusi nell'applicazione del regime è opportuno vietare alle organizzazioni di produttori, come regola generale, di modificare il metodo di fissazione del periodo di riferimento nel corso di un dato programma.
(14) Le organizzazioni di produttori possono detenere partecipazioni o capitale in filiali che contribuiscono ad incrementare il valore aggiunto della produzione dei soci. È opportuno stabilire le regole per il calcolo del valore di tale produzione commercializzata. Le attività principali delle filiali dovrebbero essere le stesse dell'organizzazione di produttori.
(15) Per garantire l'uso corretto dell'aiuto, è opportuno stabilire norme che disciplinino la gestione e la contabilità dei fondi di esercizio e i contributi finanziari dei soci, garantendo la massima flessibilità possibile, a condizione che tutti i produttori possano beneficiare del fondo di esercizio e partecipare democraticamente alle decisioni sul suo utilizzo.
(16) È opportuno adottare disposizioni relative alla portata e alla struttura della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili e della disciplina nazionale per le azioni ambientali. Lo scopo dovrebbe essere ottimizzare l'assegnazione di risorse finanziarie e migliorare la qualità della strategia. È opportuno anche adottare disposizioni intese ad evitare il doppio finanziamento della stessa azione mediante altri regimi di sostegno, quali programmi di sviluppo rurale o di promozione.
(17) Per motivi di sicurezza finanziaria e certezza del diritto è opportuno redigere un elenco delle operazioni e delle spese che non possono essere coperte e un elenco non esaustivo delle operazioni che possono essere coperte dai programmi operativi. Dovrebbero essere stabilite disposizioni riguardanti le spese ammissibili, l'uso di tassi forfettari e tabelle di costi unitari, nonché gli investimenti. L'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce una serie di obiettivi per i programmi operativi, compresi obiettivi riguardanti i prodotti sia freschi sia trasformati. Al fine di garantire che tali obiettivi siano conseguiti, è opportuno stabilire le condizioni alle quali le azioni connesse alla trasformazione degli ortofrutticoli in ortofrutticoli trasformati possono essere ammissibili al sostegno. Per quanto riguarda gli investimenti realizzati nelle singole aziende, è opportuno stabilire disposizioni per il recupero del valore residuo nei casi in cui un socio si dimetta dall'organizzazione di produttori.
(18) Benché i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori siano soggetti alle stesse regole applicabili ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori, determinati requisiti dovrebbero essere applicati a livello delle organizzazioni di produttori aderenti.
(19) Per permettere una valutazione adeguata delle informazioni da parte delle competenti autorità e delle misure e azioni che possono essere comprese nei programmi o da essi escluse, è opportuno stabilire le procedure e i termini per la presentazione e l'approvazione dei programmi operativi. Poiché la gestione dei programmi è annuale, è opportuno prevedere che i programmi non approvati entro un dato termine siano rinviati di un anno.
(20) È opportuno stabilire una procedura che permetta di modificare i programmi operativi per gli anni successivi, in modo da adeguarli per tener conto di eventuali condizioni nuove, non prevedibili al momento della loro presentazione. È altresì opportuno consentire di modificare le misure e gli importi del fondo di esercizio durante l'anno di esecuzione di un programma. Per garantire che i programmi approvati siano coerenti con gli obiettivi generali, tutte le modifiche dovrebbero essere subordinate a determinati limiti e condizioni, da definirsi dagli Stati membri, e all'obbligo di comunicare le modifiche alle autorità competenti.
(21) Per evitare difficoltà di tesoreria è opportuno dare alle organizzazioni di produttori la possibilità di beneficiare di anticipi, previa costituzione di una cauzione di importo adeguato. In caso di cessazione di un programma operativo o di revoca del riconoscimento, su base volontaria o obbligatoria, o di scioglimento di un'organizzazione di produttori, è necessario garantire che gli obiettivi per i quali è stato versato l'aiuto siano stati conseguiti; in caso contrario gli aiuti erogati dovrebbero essere rimborsati al Fondo europeo agricolo di garanzia.
(22) Gli ortofrutticoli sono prodotti deperibili e la produzione è imprevedibile. La presenza di eccedenze anche non eccessive può creare turbative considerevoli sul mercato. È pertanto opportuno stabilire disposizioni specifiche relative alla portata e all'applicazione di misure di prevenzione e gestione delle crisi per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013. È opportuno che tali disposizioni offrano, per quanto possibile, flessibilità e rapidità di applicazione in tempo di crisi e consentano agli Stati membri e alle stesse organizzazioni di produttori di prendere le decisioni del caso. Nondimeno, tali disposizioni dovrebbero prevenire gli abusi dell'aiuto finanziario dell'Unione e fissare pertanto limiti, anche finanziari, al ricorso a determinate misure. Inoltre esse dovrebbero garantire il pieno rispetto delle condizioni fitosanitarie e ambientali.
(23) Per quanto riguarda i ritiri dal mercato, è opportuno adottare disposizioni per tener conto dell'impatto potenziale della misura. In particolare si dovrebbero stabilire norme relative al dispositivo di sostegno rinforzato previsto per i prodotti ortofrutticoli ritirati dal mercato che sono distribuiti gratuitamente come aiuto umanitario da organizzazioni caritative e altre opere o istituzioni. Per agevolare la distribuzione gratuita è opportuno prevedere la possibilità di autorizzare le organizzazioni e le istituzioni caritative a chiedere un contributo simbolico ai destinatari finali dei prodotti ritirati dal mercato. Inoltre si dovrebbero fissare massimali per il sostegno ai prodotti ritirati dal mercato, in modo da impedire che i ritiri dal mercato si trasformino sistematicamente in uno sbocco alternativo all'immissione dei prodotti sul mercato. In tale contesto è opportuno continuare ad applicare livelli comuni di sostegno ai prodotti principali. Per altri prodotti, per i quali l'esperienza non ha finora evidenziato un rischio di ritiri eccessivi, è opportuno fissare massimali di sostegno come percentuale della media dei prezzi registrati in ciascuno Stato membro. In ogni caso è comunque opportuno, per gli stessi motivi, fissare un limite quantitativo ai ritiri per prodotto e per organizzazione di produttori.
(24) Sulla base dell'esperienza acquisita, le disposizioni per la raccolta verde e la mancata raccolta dovrebbero essere ulteriormente elaborate. Analogamente, le disposizioni relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e il reimpianto di frutteti in seguito all'obbligo di estirpazione dovrebbero essere semplificate.
(25) È opportuno adottare norme relative all'aiuto finanziario nazionale che gli Stati membri possono concedere in regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione dei produttori è particolarmente scarso, comprese norme su come calcolare il livello di organizzazione e confermare un livello di organizzazione scarso. Tali norme dovrebbero riflettere quelle attualmente in vigore.
(26) Il sostegno ai gruppi di produttori è divenuto parte integrante della politica di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ma le norme in materia di comunicazioni riguardanti i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 che sono necessarie per attuare le disposizioni del regime di aiuto dovrebbero essere mantenute nel presente regolamento.
(27) È opportuno adottare disposizioni riguardanti il tipo, il formato e i mezzi di trasmissione delle comunicazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento. Tali disposizioni dovrebbero includere le comunicazioni che i produttori e le organizzazioni di produttori sono tenuti a trasmettere agli Stati membri e quelle che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione. L'esperienza acquisita in materia di dati registrati consente una semplificazione con riguardo al numero e alla frequenza dei dati richiesti.
(28) È opportuno disporre un'adeguata sorveglianza e valutazione dei programmi e dei regimi in corso per permettere alle organizzazioni di produttori e agli Stati membri di monitorarne l'efficienza e l'efficacia. È possibile ridurre il numero e il livello di dettaglio dei requisiti attuali senza compromettere la qualità della valutazione.
(29) Dovrebbero essere adottate misure per quanto riguarda le opportune sanzioni amministrative applicabili in caso di irregolarità. Tali misure dovrebbero riguardare sia i controlli specifici e le sanzioni amministrative previsti a livello dell'Unione, sia ulteriori controlli e sanzioni amministrative nazionali.
(30) È opportuno adottare disposizioni procedurali in merito alle condizioni alle quali le regole adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dalle organizzazioni interprofessionali del settore ortofrutticolo possano essere estese a tutti gli operatori stabiliti in una determinata circoscrizione economica. Con riguardo alla vendita di prodotti sull'albero, è opportuno precisare quali regole devono essere estese rispettivamente ai produttori e agli acquirenti.
(31) È opportuno adottare norme riguardanti il regime del prezzo di entrata degli ortofrutticoli. Il fatto che la maggior parte degli ortofrutticoli deperibili siano forniti in conto consegna crea particolari difficoltà per determinare il valore di tali prodotti. È opportuno stabilire i possibili metodi di calcolo del prezzo di entrata in base al quale i prodotti importati sono classificati nella tariffa doganale comune. È inoltre opportuno prevedere, in determinate circostanze, la costituzione di una garanzia volta ad assicurare la corretta applicazione del regime.
(32) È opportuno stabilire disposizioni relative alla comunicazione dei prezzi e dei quantitativi dei prodotti importati affinché la Commissione riceva le necessarie informazioni in modo tempestivo e coerente. Devono essere previste norme per la comunicazione dei casi di forza maggiore onde far fronte alle conseguenze di tali situazioni.
(33) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 che sono sostituite dal presente regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione dovrebbero essere abrogate. Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 in materia di norme di commercializzazione dovrebbero essere mantenute fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione. Le disposizioni riguardanti i gruppi di produttori direttamente costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 dovrebbero essere mantenute, mentre alcuni altri articoli che li riguardano indirettamente dovrebbero continuare ad applicarsi fino al termine dell'attuazione del loro piano di riconoscimento e al loro riconoscimento come organizzazione di produttori.
(34) È opportuno stabilire disposizioni transitorie per assicurare un'agevole transizione dai requisiti precedenti a quelli nuovi. Le organizzazioni di produttori dovrebbero avere la possibilità di completare i programmi operativi in corso in base alle norme precedenti.
(35) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere da tale data,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
Il presente regolamento integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere i) e j), del suddetto regolamento, ad eccezione delle norme di commercializzazione, e integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori.
Tuttavia, il titolo II del presente regolamento si applica unicamente ai prodotti del settore degli ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
CAPO I
Requisiti e riconoscimento
Sezione 1
Definizioni
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente titolo si intende per:
a) «produttore»: un agricoltore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che produce prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione;
b) «socio produttore»: un produttore o una persona giuridica costituita da produttori che è socia di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori;
c) «filiale»: impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori hanno acquisito delle quote o costituito un capitale e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi di tali organizzazioni o associazioni;
d) «organizzazione di produttori transnazionale» e «associazione transnazionale di organizzazioni di produttori»: rispettivamente un’organizzazione di produttori e un’associazione di organizzazioni di produttori conformi alle definizioni di cui all’articolo 2, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione;
e) - m)
(lettere soppresse)
Se non altrimenti specificato, nel presente regolamento il riferimento alle organizzazioni di produttori comprende le organizzazioni di produttori transnazionali e il riferimento alle associazioni di organizzazioni di produttori comprende le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori.
Sezione 2
Criteri di riconoscimento e altri requisiti
Articolo 3
Status giuridico delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento a norma dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se del caso, essi stabiliscono inoltre disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento ai sensi di detto articolo. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e sulle persone giuridiche che possono presentare domanda di riconoscimento come organizzazioni di produttori.
Articolo 4
Prodotti
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per un prodotto o un gruppo di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono trasformati direttamente, in una filiale o sono conferiti alla trasformazione nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura.
Articolo 5
Numero minimo di soci
Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono un numero minimo di soci.
Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica.
Articolo 6
Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell'adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all'organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.
Articolo 7
Strutture e attività delle organizzazioni di produttori
Gli Stati membri verificano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati agli articoli 152, 154 e 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:
a) la conoscenza della produzione dei loro soci,
b) i mezzi tecnici per la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,
c) la commercializzazione della produzione dei loro soci;
d) la gestione commerciale e finanziaria e
e) una contabilità centralizzata basata sui costi e un sistema di fatturazione conforme al diritto nazionale.
Articolo 8
Valore o volume della produzione commercializzabile
1. Ai fini della determinazione delle dimensioni dell’organizzazione di produttori a norma dell’articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli articoli 30 e 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione.
2. Nei casi in cui i dati storici sulla produzione commercializzata di un socio ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 non sono sufficienti, il valore della produzione commercializzabile è uguale al valore effettivo della produzione commercializzata in un periodo di 12 mesi consecutivi. Tali 12 mesi rientrano nei tre anni precedenti l'anno di presentazione della domanda di riconoscimento.
Articolo 9
Valore minimo della produzione commercializzata
Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono, oltre a un numero minimo di soci, un valore minimo della produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori che attuano un programma operativo.
Articolo 10
Mezzi tecnici
Ai fini dell'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 7, lettera b), del presente regolamento, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi al riguardo se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o tramite un'associazione di organizzazioni di produttori di cui è socia o mediante il ricorso all'esternalizzazione.
Articolo 11
Attività principali delle organizzazioni di produttori
1. L'attività principale di un'organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell'offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.
La commercializzazione di cui al primo comma è effettuata dall'organizzazione di produttori o sotto il suo controllo nel caso dell'esternalizzazione di cui all'articolo 13. La commercializzazione comprende, fra l'altro, la decisione sul prodotto da vendere, la forma di vendita e, salvo vendita mediante asta, la negoziazione della quantità e del prezzo.
L'organizzazione di produttori tiene una documentazione, anche contabile, per almeno cinque anni, a dimostrazione del fatto che ha concentrato l'offerta e commercializzato i prodotti dei soci per i quali è riconosciuta.
2. Un’organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell’articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
Tuttavia, nel caso in cui il valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori diminuisca del 35 % o più per un determinato anno rispetto alla media dei tre periodi di riferimento precedenti di 12 mesi a causa di calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie per motivi non imputabili alla responsabilità e al controllo dell’organizzazione di produttori, ai fini della determinazione del valore economico dell’attività di cui al primo comma si considera che il valore della produzione commercializzata rappresenti l’85 % del valore medio della produzione commercializzata nei tre periodi di riferimento precedenti di 12 mesi.
L’organizzazione di produttori colpita dagli eventi di cui al secondo comma e coinvolta nella vendita di prodotti di produttori che non sono soci dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato che la diminuzione del valore della produzione commercializzata non è imputabile alla sua responsabilità né al suo controllo.
3. Non si considera rientrante nelle attività di un'organizzazione di produttori la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati direttamente da un'altra organizzazione di produttori o di prodotti per i quali l'organizzazione di produttori non è riconosciuta.
4. In caso di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126, il paragrafo 2 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali.
Articolo 12
Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori
1. Quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:
a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;
b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;
c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.
2. La percentuale della produzione commercializzata dai soci produttori al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1, non supera il 25 % in volume o in valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore.
Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale di produzione inferiore a quella di cui al primo comma, che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.
Articolo 13
Esternalizzazione
1. Le attività di cui uno Stato membro può consentire l'esternalizzazione a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013 riguardano gli obiettivi di cui all'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento e possono includere, tra l'altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell'organizzazione di produttori.
Ai fini dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il termine “filiale” comprende qualsiasi soggetto facente parte di una catena di filiali. Tuttavia, gli Stati membri possono escludere l’esternalizzazione di attività a un soggetto facente parte di una catena di filiali.
2. L’organizzazione di produttori che esternalizza un’attività conclude un accordo commerciale scritto in forma di contratto, accordo o protocollo con un altro soggetto, che può essere uno o più dei suoi soci o una sua filiale o un soggetto facente parte di una catena di filiali, ai fini dell’esecuzione dell’attività prevista. L’organizzazione di produttori rimane responsabile dell’esecuzione dell’attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell’accordo commerciale per l’esecuzione di tale attività.
Tuttavia, l’attività si considera svolta dall’organizzazione di produttori se è effettuata da un’associazione di organizzazioni di produttori o da una cooperativa i cui soci sono essi stessi cooperative qualora l’organizzazione di produttori ne sia socia o da una filiale o da un soggetto facente parte di una catena di filiali che soddisfa il requisito del 90 % di cui all’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2022/126.
3. La gestione, il controllo e la supervisione complessivi di cui al paragrafo 2, primo comma, sono effettivi e prevedono che il contratto, l'accordo o il protocollo di esternalizzazione:
a) contenga disposizioni che permettano all'organizzazione di produttori di impartire istruzioni vincolanti e di risolvere il contratto, l'accordo o il protocollo se il prestatore di servizi non ne rispetta le condizioni;
b) stabilisca condizioni dettagliate, compresi gli obblighi di comunicazione periodica e i relativi termini, che consentano all'organizzazione di produttori di esercitare un effettivo controllo sulle attività esternalizzate.
I contratti, gli accordi e i protocolli di esternalizzazione nonché le comunicazioni di cui al primo comma, lettera b), sono conservati dall'organizzazione di produttori per almeno cinque anni ai fini dei controlli ex post e sono accessibili a tutti i soci che li richiedano.
Articolo 14
Organizzazioni di produttori transnazionali
1. La sede di un’organizzazione di produttori transnazionale è situata nello Stato membro in cui l’organizzazione di produttori transnazionale realizza la maggior parte del valore della produzione commercializzata calcolata a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126.
In alternativa, la sede può essere stabilita nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza dei soci produttori, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.
2. Se l'organizzazione di produttori transnazionale attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza dei soci produttori è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale organizzazione di produttori transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.
Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza dei soci dell'organizzazione è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori transnazionale è competente a:
a) riconoscere l'organizzazione di produttori transnazionale;
b) (lettera soppressa)
c) stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabiliti i soci dell'organizzazione di produttori transnazionale per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono in tempo utile tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui ha sede l'organizzazione di produttori; e
d) fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.
Articolo 15
Fusioni di organizzazioni di produttori
1. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione di produttori sorta dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole organizzazioni di produttori che si sono fuse. Lo Stato membro assicura che la nuova organizzazione di produttori risultante dalla fusione soddisfi tutti i criteri di riconoscimento e che mantenga uno dei numeri esistenti o che riceva un nuovo numero ai fini del sistema di identificazione unico di cui all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
L'organizzazione di produttori sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione.
L'articolo 34 del presente regolamento si applica ai programmi operativi risultanti dalla fusione.
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare, sulla base di una richiesta debitamente giustificata, lo svolgimento in parallelo dei programmi operativi fino alla loro conclusione naturale.
Articolo 16
Soci non produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un produttore può diventare socio di un'organizzazione di produttori.
2. Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1 gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 159, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono:
a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.
Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 17
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori
1. Se un'organizzazione di produttori ha una struttura giuridica che richiede un controllo democratico in base alla legislazione nazionale applicabile, si ritiene che soddisfi tale requisito ai fini del presente regolamento, a meno che lo Stato membro decida altrimenti.
2. Per le organizzazioni di produttori diverse da quella di cui al paragrafo 1 gli Stati membri fissano la percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale che una persona fisica o giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori. La percentuale massima dei diritti di voto e delle quote o del capitale è inferiore al 50 % dei diritti di voto totali e inferiore al 50 % delle quote o del capitale.
In casi debitamente giustificati gli Stati membri possono fissare una percentuale massima più elevata delle quote o del capitale che una persona giuridica può detenere in un'organizzazione di produttori, a condizione che siano adottate misure atte ad evitare in ogni caso un abuso di potere da parte di tale persona giuridica.
In deroga al primo comma, per le organizzazioni di produttori che attuavano un programma operativo al 17 maggio 2014 la percentuale massima di quote o di capitale stabilita dallo Stato membro a norma del primo comma si applica solo dopo il termine di tale programma operativo.
3. Le autorità degli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, sui diritti di voto e sulle partecipazioni. Se i soci dell'organizzazione di produttori sono essi stessi persone giuridiche, tali controlli includono l'identità delle persone fisiche o giuridiche che detengono quote o capitale dei soci.
4. Gli Stati membri adottano misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.
Sezione 3
Associazioni di organizzazioni di produttori
Articolo 18
Norme riguardanti le organizzazioni di produttori applicabili alle associazioni di organizzazioni di produttori
Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 6, dell'articolo 11, paragrafo 3, e degli articoli 13, 15 e 17 si applicano mutatis mutandis alle associazioni di organizzazioni di produttori. Se un'associazione di organizzazioni di produttori vende i prodotti delle proprie organizzazioni di produttori socie, si applica mutatis mutandis l'articolo 11, paragrafo 2.
Articolo 19
Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono riconoscere le associazioni di organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la o le attività relative al prodotto o al gruppo di prodotti specificati nella domanda di riconoscimento se l'associazione di organizzazioni di produttori è in grado di svolgere effettivamente tali attività.
2. Un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 può svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori anche se la commercializzazione dei prodotti continua ad essere realizzata dai propri soci.
3. Per un determinato prodotto o gruppo di prodotti e per una determinata attività, un'organizzazione di produttori è socia di una sola associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo.
4. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori.
Articolo 20
Soci di associazioni di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori
1. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica che non sia un'organizzazione di produttori riconosciuta possa diventare socia di un'associazione di organizzazioni di produttori.
2. I soci di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori diversi dalle organizzazioni di produttori riconosciute non possono:
a) essere presi in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento;
b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione.
Gli Stati membri possono autorizzare, limitare o vietare il diritto di voto di tali soci sulle decisioni relative ai programmi operativi.
Articolo 21
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
1. La sede di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è situata nello Stato membro in cui le organizzazioni di produttori socie realizzano la maggior parte del valore della produzione commercializzata.
In alternativa, la sede può essere situata nello Stato membro in cui è stabilita la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie, se gli Stati membri interessati esprimono il loro accordo al riguardo.
2. Se l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo e se, al momento di presentare domanda per un nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è realizzata in un altro Stato membro o se la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede di tale associazione transnazionale, la sede è mantenuta nello Stato membro in cui si trova in quel momento fino al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo.
Tuttavia, se al termine dell'attuazione del nuovo programma operativo, la maggior parte del valore della produzione commercializzata è ancora realizzata o la maggioranza delle organizzazioni di produttori socie è ancora stabilita in uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicata la sede in quel momento, la sede è trasferita in quest'altro Stato membro, a meno che gli Stati membri interessati non convengano che l'ubicazione della sede non debba essere cambiata.
3. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori è competente a:
a) riconoscere l'associazione;
b) (lettera soppressa)
c) stabilire la necessaria cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri in cui sono stabilite le organizzazioni associate per quanto concerne il rispetto delle condizioni per il riconoscimento, l'attuazione del programma operativo da parte delle organizzazioni di produttori socie nonché il regime di controlli e sanzioni amministrative. Questi altri Stati membri forniscono tutta la necessaria assistenza allo Stato membro in cui è ubicata la sede; e
d) fornire, su richiesta di uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i soci, tutta la documentazione pertinente, compresa la legislazione applicabile tradotta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.
CAPO II
Fondi di esercizio e programmi operativi
Sezione 1
Valore della produzione commercializzata
Articoli 22-54
(Articoli soppressi)
Articolo 55
Comunicazione concernenti i prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi alla produzione registrati in mercati rappresentativi nelle zone di produzione per i prodotti ortofrutticoli interessati nel corso della settimana precedente, se i dati sono disponibili, come segue:
a) per gli ortofrutticoli soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, il prezzo dei prodotti conformi a tale norma;
b) per i prodotti soggetti a una norma di commercializzazione specifica di cui all’allegato I, parte B, del regolamento delegato (UE) 2023/2429, il prezzo dei prodotti della classe I.
Gli Stati membri comunicano soltanto i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel loro territorio. I prezzi riguardano gli ortofrutticoli convenzionali e non biologici destinati al mercato del fresco.
2. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano la media ponderata dei prezzi per ciascun prodotto, i tipi, le varietà e i calibri o le presentazioni dell’imballaggio di cui all’allegato VI del presente regolamento, se del caso. Inoltre, per i prezzi comunicati per tipo, varietà e, se del caso, dimensione e presentazione dell’imballaggio, viene comunicata anche la media ponderata dei prezzi nazionale per prodotto, ad eccezione dei pomodori. Se i prezzi registrati si riferiscono a tipi, varietà, calibri o presentazioni dell’imballaggio diversi da quelli indicati nell’allegato VI, gli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi, le varietà, i calibri e le presentazioni dei prodotti interessati.
3. I prezzi comunicati si intendono franco centro d’imballaggio per prodotti sottoposti a cernita, imballati e, se del caso, pallettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.
4. Gli Stati membri possono comunicare il prezzo di cui al paragrafo 2 di altri ortofrutticoli e delle loro varietà non menzionate nell’allegato VI su base volontaria.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro sei mesi dalla data della comunicazione, la metodologia utilizzata per stabilire i prezzi di cui al paragrafo 2, compresi i mercati rappresentativi e il loro peso, nonché qualsiasi modifica degli stessi.
Sezione 2
Sorveglianza e valutazione dei programmi operativi e delle strategie nazionali
Articoli 56-58
(Articoli soppressi)
Sezione 3
Sanzioni amministrative
Articolo 59
Inosservanza dei criteri di riconoscimento
1. Lo Stato membro, qualora accerti che un’organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento connessi ai requisiti di cui agli articoli 5 e 7, all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 17, invia all’organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell’inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l’inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate. Una volta accertata l’inosservanza, gli Stati membri sospendono i pagamenti degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l’attuazione dei programmi operativi di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio o all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Cosiglio, fino all’adozione di misure correttive soddisfacenti.
2. Se le misure correttive di cui al paragrafo 1 non sono adottate entro i termini fissati dallo Stato membro, il riconoscimento dell'organizzazione di produttori è sospeso. Lo Stato membro comunica all'organizzazione di produttori il periodo di sospensione, che inizia immediatamente dopo la scadenza del termine fissato per l'adozione di tali misure correttive e non è comunque superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di ricevimento della lettera di avvertimento da parte dell'organizzazione di produttori. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia.
Durante la sospensione del riconoscimento, l'organizzazione di produttori può continuare le proprie attività, ma i pagamenti degli aiuti sono differiti fino alla revoca della sospensione. L'importo annuo dell'aiuto è ridotto del 2 % per ogni mese civile o parte di esso durante il quale il riconoscimento è sospeso.
La sospensione cessa il giorno in cui il controllo conferma che i criteri di riconoscimento in questione sono soddisfatti.
3. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito dall'autorità competente dello Stato membro, quest'ultimo revoca il riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Ciò lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione del riconoscimento in seguito all'avvio di un procedimento giudiziario in materia. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
4. Lo Stato membro, qualora accerti che un'organizzazione di produttori non rispetta uno dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 diversi da quelli menzionali al paragrafo 1, invia all'organizzazione di produttori in questione entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza, per posta raccomandata, una lettera di avvertimento che riporta l'inosservanza rilevata e stabilisce le misure correttive e i termini, non superiori a quattro mesi, entro cui queste misure devono essere adottate.
5. La mancata adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 4 entro il termine fissato dallo Stato membro comporta la sospensione dei pagamenti degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli per l’attuazione dei programmi operativi di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2021/2115 o all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e una riduzione dell’importo dell’aiuto annuale pari all’1 % per ciascun mese intero e ciascuna parte di mese che superano tale termine. Ciò lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni orizzontali di diritto nazionale che possono prevedere la sospensione di tale azione in seguito all’avvio di un procedimento giudiziario in materia.
6. Gli Stati membri revocano il riconoscimento se l'organizzazione di produttori non rispetta il criterio del volume o del valore minimo di produzione commercializzata, previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, entro il 15 ottobre del secondo anno che segue l'anno in cui tali criteri non sono stati rispettati. La revoca ha effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non sono più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata. Gli aiuti ancora da erogare nel periodo in cui l'inosservanza è stata individuata non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
Tuttavia, se un'organizzazione di produttori fornisce allo Stato membro la prova che a causa di calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni parassitarie, pur avendo attuato le misure di prevenzione dei rischi, non è in grado di rispettare i criteri di riconoscimento di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il volume o il valore minimo di produzione commercializzabile stabilito dagli Stati membri, lo Stato membro può, per l'anno considerato, derogare al volume o valore minimo di produzione commercializzabile per tale organizzazione di produttori.
7. (Paragrafo soppresso)
8. (Paragrafo soppresso)
Articoli 60-67
(Articoli soppressi)
CAPO VI
Estensione delle regole
Articolo 68
Condizioni per l'estensione delle regole
1. L'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica ai prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati a condizione che le regole di cui al paragrafo 4 del medesimo articolo:
a) siano in vigore da almeno un anno;
b) siano rese obbligatorie per un massimo di tre anni.
Tuttavia gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo, purché la finalità delle regole da estendere sia una di quelle di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettere a), e), f), h), i), j), m) e n), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Le regole rese obbligatorie per tutti i produttori di una determinata circoscrizione economica non si applicano ai prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, a meno che l'estensione delle regole riguardi espressamente tali prodotti, ad eccezione delle norme sulla conoscenza del mercato di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Le regole delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori non possono essere rese obbligatorie per i produttori di prodotti biologici di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, salvo qualora esse siano state convenute da almeno il 50 % dei produttori interessati da tale regolamento nella circoscrizione economica in cui opera l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori e tale organizzazione o associazione copra almeno il 60 % della produzione biologica di detta circoscrizione.
4. Le regole di cui all'articolo 164, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applicano ai prodotti ottenuti al di fuori della circoscrizione economica specifica di cui all'articolo 164, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Articolo 69
Diritto nazionale
1. Ai fini dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono decidere che la circoscrizione economica presa in considerazione per l'estensione delle regole di un'organizzazione interprofessionale sia una regione o l'intero territorio nazionale, qualora le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.
2. Per la determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri stabiliscono le condizioni per l'esclusione:
a) dei produttori la cui produzione è essenzialmente destinata alla vendita diretta al consumatore nell'azienda o nella zona di produzione;
b) delle vendite dirette di cui alla lettera a);
c) dei prodotti consegnati per la trasformazione nell'ambito di un contratto firmato prima dell'inizio del raccolto, salvo qualora le regole estese riguardino espressamente tali prodotti;
d) dei produttori o della produzione di prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, a meno che l’estensione delle regole ai sensi dell’articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 non si applichi espressamente e specificamente a tali produttori o prodotti.
Articolo 70 (Comunicazione dell'estensione delle regole e delle circoscrizioni economiche)
(Articolo soppresso)
Articolo 71
Revoca dell'estensione delle regole
La Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 175, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che impone a uno Stato membro di revocare l'estensione delle regole da esso decisa a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, di tale regolamento, qualora constati che:
a) la decisione dello Stato membro esclude la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o lede la libertà degli scambi, oppure che sono messi in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato;
b) l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica alle regole estese ad altri produttori;
c) le disposizioni del presente capo non sono state rispettate.
La decisione della Commissione in merito a tali regole si applica dalla data di comunicazione di tale constatazione allo Stato membro interessato.
Articolo 72
Acquirenti di prodotti sull'albero
1. In caso di vendita di prodotti sull'albero da parte di un produttore non aderente ad un'organizzazione di produttori, l'acquirente si considera come produttore dei prodotti in questione ai fini del rispetto delle regole relative alla conoscenza della produzione e alla commercializzazione.
2. Lo Stato membro interessato può decidere che per l'acquirente responsabile della conduzione della produzione di cui trattasi possano essere rese obbligatorie determinate regole diverse da quelle indicate al paragrafo 1.
TITOLO III
SCAMBI CON I PAESI TERZI — REGIME DEL PREZZO DI ENTRATA
Articolo 73
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
a) «partita»: la merce presentata sulla scorta di una dichiarazione di immissione in libera pratica rilasciata solo per prodotti aventi la stessa origine e facenti capo ad un unico codice della nomenclatura combinata e
b) «importatore»: il dichiarante ai sensi dell'articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) «settimana di mercato»: il periodo dal lunedì al venerdì della settimana che precede il termine per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell’articolo 74.
Articolo 74
Comunicazione della media ponderata dei prezzi rappresentativi e dei quantitativi dei prodotti importati
1. Per ciascuno dei prodotti e dei periodi indicati nell’allegato VII, parte A, per ciascuna settimana di mercato e origine, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 18:00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, il quantitativo e la media ponderata dei prezzi rappresentativi dei prodotti importati venduti negli Stati membri durante la settimana di mercato precedente.
Per i prodotti per i quali il periodo di applicazione di cui all’allegato VII, parte A, non copre l’intero anno, la prima settimana di mercato della quale sono comunicati i prezzi è la seconda settimana prima dell’inizio del periodo di applicazione. Per tali prodotti, l’ultima settimana di mercato i cui prezzi sono comunicati è la settimana che precede la data di fine del periodo di applicazione.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1, primo comma, è rilevato per tutte le varietà e i calibri disponibili, nella fase dell’importatore o del grossista per ciascun mercato d’importazione o, se i prezzi in tale fase non sono disponibili, nella fase del grossista o del dettagliante.
Esso è registrato per ciascun mercato d’importazione che gli Stati membri considerano rappresentativo e che comprende almeno Milano, Perpignan e Rungis o, qualora gli Stati membri non definiscano alcun mercato d’importazione, la media ponderata dei prezzi rappresentativi a livello nazionale.
Se la media ponderata dei prezzi rappresentativi è stabilita nella fase del grossista o del dettagliante, il prezzo è ridotto:
a) del 9 % per tener conto del margine commerciale del grossista e
b) di 0,7245 EUR per 100 chilogrammi per tenere conto delle spese di movimentazione, delle tasse e degli oneri di mercato.
3. La media ponderata dei prezzi rappresentativi è ridotta degli importi seguenti:
a) un margine di commercializzazione del 15 % per le piazze di Milano e Rungis e dell’8 % per le altre piazze e
b) le spese di trasporto e di assicurazione sul territorio doganale dell’Unione.
4. Gli Stati membri possono fissare importi forfettari per le spese di trasporto e di assicurazione che vanno dedotte a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali importi forfettari e i relativi metodi di calcolo, e le loro eventuali modifiche, vengono comunicati immediatamente alla Commissione.
5. Per i prodotti di cui all’allegato VII, parte A, soggetti a una norma di commercializzazione specifica, i prezzi rappresentativi corrispondono alla media ponderata delle categorie I e II di ciascun prodotto considerato, a meno che i prodotti di una classe non rappresentino almeno il 90 % dei quantitativi totali commercializzati, nel qual caso si tiene conto soltanto delle quotazioni di tale categoria.
Per i prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, non soggetti a una norma di commercializzazione specifica, sono considerati rappresentativi i prezzi dei prodotti conformi alla norma di commercializzazione generale.
6. Se il quantitativo di cui al paragrafo 1, primo comma, per un prodotto è inferiore a 10 tonnellate in una settimana di mercato, la media ponderata dei prezzi rappresentativi corrispondente non è comunicata alla Commissione. La soglia di 10 tonnellate corrisponde al volume cumulativo nel corso della settimana di mercato. Se la settimana di mercato ha meno di cinque giorni lavorativi, gli Stati membri applicano a tale soglia una riduzione proporzionale di 2 tonnellate per giorno non lavorativo.
Articolo 75
Base del prezzo di entrata
1. Ai fini dell'articolo 181, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti dei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati di cui a tale articolo sono quelli elencati nell'allegato VII del presente regolamento.
2. Quando il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento è determinato in base all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 ed è superiore di oltre l’8 % all’importo calcolato dalla Commissione come valore forfettario all’importazione all’atto della dichiarazione di immissione in libera pratica, l’importatore costituisce la garanzia ai sensi dell’articolo 148 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione. La garanzia si applica a ciascun prodotto durante il periodo di applicazione di cui all’allegato VII del presente regolamento. Il dazio all’importazione cui i prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento possono essere soggetti corrisponde all’importo del dazio dovuto se il prodotto fosse stato classificato in base al valore forfettario all’importazione.
Il primo comma non si applica se il valore forfettario all'importazione è superiore ai prezzi di entrata elencati nell'allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, o se il dichiarante chiede la contabilizzazione immediata dell'importo dei dazi cui possono in definitiva essere soggette le merci, anziché costituire la garanzia.
3. Se il valore in dogana dei prodotti elencati nell’allegato VII, parte A, del presente regolamento è calcolato conformemente all’articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013, il dazio è dedotto secondo le modalità previste all’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. In tal caso, per il periodo di applicazione determinato all’allegato VII del presente regolamento per ciascun prodotto, l’importatore costituisce una garanzia per un importo pari all’importo del dazio che avrebbe pagato se la classificazione dei prodotti fosse stata effettuata in base al valore forfettario all’importazione applicabile.
4. Il valore in dogana delle merci importate in conto consegna è determinato direttamente in conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 e a tal fine il valore forfettario all'importazione calcolato conformemente all'articolo 38 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 si applica durante i periodi in vigore.
5. L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, nel limite di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la veridicità dei prezzi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 952/2013 o per determinare il valore in dogana di cui all'articolo 74, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento.
In caso di inosservanza di uno dei termini suddetti la garanzia costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 6.
La garanzia costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso di mancata presentazione di tali prove, la garanzia è incamerata a titolo di pagamento dei dazi all'importazione.
Per fornire la prova che la partita è stata smerciata alle condizioni di cui al primo comma, l'importatore mette a disposizione, oltre alla fattura, tutti i documenti necessari per lo svolgimento dei controlli doganali pertinenti relativi alla vendita e allo smercio di ciascun prodotto della partita in questione, compresi i documenti relativi al trasporto, all'assicurazione, alla movimentazione e al magazzinaggio della stessa.
Qualora le norme di commercializzazione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dispongano che la varietà di prodotto o il tipo degli ortofrutticoli siano indicati sull'imballaggio, la varietà di prodotto o il tipo dell'ortofrutticolo che costituiscono parte della partita sono indicati sui documenti relativi al trasporto, sulle fatture e sul buono di consegna.
6. Il termine di quattro mesi di cui al paragrafo 5, primo comma, può essere prorogato dalle autorità competenti dello Stato membro per un periodo massimo di tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.
Se in occasione di una verifica le autorità competenti degli Stati membri constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 952/2013. L'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere include gli interessi maturati dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data della riscossione. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 76
(Articolo soppresso)
Articolo 77
Comunicazioni
1. Gli Stati membri designano un'unica autorità od organismo competente responsabile dell'adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti:
a) (Lettera soppressa)
b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell'articolo 55;
c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d'importazione rappresentativi ai sensi dell'articolo 74;
d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell'autorità o dell'organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati.
L'elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d'informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.
3. Le comunicazioni di cui al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono effettuate in conformità del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione.
4. Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013, dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
Articoli 78-80
(Articoli soppressi)
Articolo 81
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
ALLEGATI I-V
(Allegati soppressi)
ALLEGATO VI
Comunicazioni dei prezzi di cui all’articolo 55, paragrafo 1
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Prodotto |
Tipo/varietà |
Presentazione/calibro |
Mercati rappresentativi |
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Pomodori |
Tondi |
Calibro 47-102 mm, alla rinfusa, in imballaggi da 5 o 6 kg |
Belgio Grecia Spagna Francia Italia Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania |
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A grappolo |
Tutti i tipi di pomodoro a grappolo, ma solo se il calibro medio dei singoli pomodori è pari o superiore a 47 mm, in imballaggi da 3-10 kg |
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Speciali/Ciliegia |
Pomodori sfusi o a grappolo, pomodori speciali, solo se il calibro medio dei singoli pomodori è inferiore a 47 mm (40 mm per i pomodori ciliegia), in imballaggi da 250-500 g ca. |
||
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Albicocche |
Qualsiasi tipo e varietà |
Calibro 40-50 mm, cassette o imballaggi da 5-10 kg ca. o imballaggi da 500 g-1 kg |
Bulgaria Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Romania |
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Pesche noci |
Polpa bianca Polpa gialla |
Calibro A/B, cassette o imballaggi da 6-10 kg ca. |
Grecia Spagna Francia Italia |
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Pesche noci piatte |
Calibro A/B, cassette o imballaggi da 5 kg ca. |
||
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Pesche |
Polpa bianca Polpa gialla |
Calibro A/B, cassette o imballaggi da 6-10 kg ca. e imballaggi da 500 g-1 kg |
Grecia Spagna Francia Italia |
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Pesche piatte |
Calibro A/B, cassette o imballaggi da 5 kg ca. |
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Uve da tavola |
Qualsiasi tipo e varietà con semi Qualsiasi tipo e varietà senza semi |
Cassette da 300-700 g e imballaggi da 3-10 kg |
Grecia Spagna Francia Italia |
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Pere |
Blanquilla |
Calibro 55/60, imballaggi da 5-10 kg ca. |
Belgio Grecia Spagna Francia Italia Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania |
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Conference |
Calibro 60/65+, imballaggi da 5-10 kg ca. |
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Williams Rocha |
Calibro 65+/75+, imballaggi da 5-10 kg ca. |
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Abbé Fétel Kaiser |
Calibro 70/75, imballaggi da 5-10 kg ca. |
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Doyenné du Comice |
Calibro 75/90, imballaggi da 5-10 kg ca. |
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Mele |
Braeburn Cox orange Elstar Gala Golden delicious Jonagold (o Jonagored) Idared Fuji Shampion Granny Smith Red delicious e altre varietà rosse Ligol Boskoop |
Calibro 65/80, imballaggi da 4-20 kg ca. |
Belgio Germania Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania |
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Limoni |
Tutte le varietà |
Calibro 3-4, imballaggi da 10-20 kg ca. |
Grecia Spagna Italia |
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Clementine |
Tutte le varietà |
Calibro 1-X-3, imballaggi da 8-20 kg ca. |
Grecia Spagna Italia Francia |
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Mandarini |
Tutte le varietà |
Calibro 1-X-3, imballaggi da 8-20 kg ca. |
Grecia Spagna Italia |
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Arance |
MEDIA ponderata nazionale delle varietà principali che coprono almeno il 70 % del mercato rappresentativo nel periodo di riferimento della comunicazione |
Calibro 3-6, imballaggi da 8-20 kg ca. |
Grecia Spagna Italia Portogallo |
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Kiwi |
Verdi Hayward |
Calibro 85-90 e 95-125, imballaggi da 3-10 kg ca. |
Grecia Spagna Francia Italia Portogallo |
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Cavolfiori |
Qualsiasi tipo e varietà |
Calibro 16-20 cm |
Belgio Germania Grecia Spagna Francia Italia Paesi Bassi Polonia Portogallo Romania |
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Melanzane |
Qualsiasi tipo e varietà |
Calibro 40+/70+ |
Grecia Spagna Francia Italia Paesi Bassi Romania |
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Cocomeri |
MEDIA ponderata nazionale dei tipi e delle varietà più rappresentativi che coprono almeno il 70 % del mercato rappresentativo |
Norme usuali nel mercato rappresentativo |
Bulgaria Grecia Spagna Italia Ungheria Romania |
|
Meloni |
MEDIA ponderata nazionale dei tipi e delle varietà più rappresentativi che coprono almeno il 70 % del mercato rappresentativo |
Norme usuali nel mercato rappresentativo |
Grecia Spagna Francia Italia Portogallo Romania |
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Cetrioli |
Lisci |
350-500 g, a strati nell’imballaggio |
Bulgaria Germania Grecia Spagna Francia Italia Ungheria Paesi Bassi Polonia Romania Finlandia |
ALLEGATO VII
Elenco dei prodotti ai fini del regime del prezzo di entrata di cui al titolo III
Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione del regime di cui al titolo III è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Se il codice NC è preceduto da “ex”, il campo di applicazione del dazio addizionale è determinato sulla base sia del codice NC e della designazione delle merci, sia del corrispondente periodo di applicazione.
PARTE A
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Codice NC |
Designazione |
Periodo di applicazione |
|
0702 00 10 , 0702 00 91 , 0702 00 99 |
Pomodori interi, con diametro massimo inferiore a 47 mm, altri pomodori a grappolo, altri pomodori |
1° gennaio - 31 dicembre |
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ex 0707 00 05 |
Cetrioli non destinati alla trasformazione |
1° gennaio - 31 dicembre |
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ex 0709 91 00 |
Carciofi |
1° novembre - 30 giugno |
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0709 93 10 |
Zucchine |
1° gennaio - 31 dicembre |
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ex 0805 10 22 , ex 0805 10 24 , ex 0805 10 28 |
Arance navel, arance bionde, altre arance dolci |
1° dicembre - 31 maggio |
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ex 0805 22 00 |
Clementine, fresche |
1° novembre - fine febbraio |
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ex 0805 21 10 , ex 0805 21 90 , ex 0805 29 00 |
Satsuma, freschi, mandarini e tangerini, freschi, wilkings e simili ibridi di agrumi, esclusi i tangerini, i satsuma e le clementine, freschi |
1° novembre - fine febbraio |
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ex 0805 50 10 |
Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi |
1° giugno - 31 maggio |
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ex 0806 10 10 |
Uve da tavola |
21 luglio - 20 novembre |
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ex 0808 10 80 |
Mele |
1° luglio - 30 giugno |
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ex 0808 30 90 |
Pere |
1° luglio - 30 aprile |
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ex 0809 10 00 |
Albicocche |
1° giugno - 31 luglio |
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ex 0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
21 maggio - 10 agosto |
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ex 0809 30 20 , ex 0809 30 30 , ex 0809 30 80 |
Pesche tabacchiere (Prunus persica var. platycarpa) e pesche noci platerina (Prunus persica var. platerina), pesche noci, altre pesche. |
11 giugno - 30 settembre |
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ex 0809 40 05 |
Prugne |
11 giugno - 30 settembre |
PARTE B
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Codice NC |
Designazione |
Periodo di applicazione |
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ex 0707 00 05 |
Cetrioli destinati alla trasformazione |
1° maggio - 31 ottobre |
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ex 0809 21 00 |
Ciliegie acide (Prunus cerasus) |
21 maggio - 10 agosto |