Accise - Regime di sospensione dall’accisa - Alcol etilico sfuso - Circolazione tra depositi fiscali - Irregolarità (ammanco) rilevata durante lo scarico del mezzo di trasporto - Applicabilità dell’articolo 10, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE - Presunzione di immissione in consumo e tassabilità nello Stato membro di destinazione - Rilevamento dell'ammanco considerato avvenuto "durante la circolazione" del prodotto poiché la circolazione si conclude solo nel momento in cui il destinatario acquisisce l'esatta conoscenza della quantità di prodotto (e cioè al termine dello scarico) - Irregolarità (l'esistenza stessa dell'ammanco di alcol etilico) si presume avvenuta nello Stato membro di arrivo/destinazione, dove l'ammanco è stato rilevato, rendendo l'accisa esigibile in tale Stato.
Nella causa T‑690/24, [Kolinsen],
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di Bois-le-Duc, Paesi Bassi), con decisione del 18 dicembre 2024, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre 2024, nel procedimento
Inspecteur van de Douane
contro
FL,
IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale),
composto, al momento della deliberazione, da S. Papasavvas, presidente, M. Sampol Pucurull, G. Steinfatt, D. Petrlík (relatore) e W. Valasidis, giudici, avvocato generale: J. Martín y Pérez de Nanclares cancelliere: V. Di Bucci
vista la trasmissione da parte della Corte della domanda di pronuncia pregiudiziale al Tribunale il 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 50 ter, terzo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea,
vista la materia di cui all’articolo 50 ter, primo comma, lettera b), dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e l’assenza di questioni indipendenti di interpretazione ai sensi dell’articolo 50 ter, secondo comma, di detto Statuto,
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per FL, da N.P.J. Ooyevaar;
– per il governo belga, da S. Baeyens e M. Jacobs, in qualità di agenti;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e P.P. Huurnink, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, da H. Eklinder, F.‑L. Göransson, C. Meyer-Seitz e J. Olsson, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da M. Björkland e W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Inspecteur van de Douane (Ispettore doganale, Paesi Bassi) (in prosieguo: l’«Ispettore») e FL in merito al rimborso delle accise versate da quest’ultimo a causa dell’ammanco di alcol etilico rilevato durante la consegna di tale prodotto presso un deposito fiscale con sede nei Paesi Bassi.
Quadro giuridico
Diritto dell’Unione
3 La direttiva 2008/118 è stata abrogata, con effetto dal 13 febbraio 2023, dalla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (GU 2020, L 58, pag. 4). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti di cui si tratta nel procedimento principale, il presente rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce delle disposizioni della direttiva 2008/118.
4 Il considerando 11 della direttiva 2008/118 enunciava quanto segue:
«In caso di irregolarità, l’accisa dovrebbe essere pagata nello Stato membro nel cui territorio si è verificata l’irregolarità che ha portato all’immissione in consumo o, se non è possibile stabilire dove si è verificata l’irregolarità, nello Stato membro in cui quest’ultima è stata rilevata. Se i prodotti sottoposti ad accisa non giungono a destinazione senza che siano state rilevate irregolarità, è opportuno ritenere che si sia verificata un’irregolarità nello Stato membro di spedizione dei prodotti».
5 L’articolo 4 della direttiva 2008/118 disponeva quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva e delle relative disposizioni di applicazione si intende per:
(…)
7) “regime di sospensione dall’accisa” un regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione o alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, in sospensione dall’accisa;
(…)
11) “deposito fiscale” un luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall’accisa da un depositario autorizzato nell’esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale».
6 Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2008/118, era previsto quanto segue:
«1. L’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo.
2. Ai fini della presente direttiva, per “immissione in consumo” si intende:
a) lo svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione dall’accisa;
(…)
4. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa per una causa inerente alla natura stessa di tali prodotti, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o in seguito all’autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro, non è considerata immissione in consumo.
Ai fini della presente direttiva, si considera che i prodotti abbiano subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando sono inutilizzabili come prodotti sottoposti ad accisa.
La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro nel luogo in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta.
(…)».
7 L’articolo 10 della direttiva 2008/118 disponeva quanto segue:
«1. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si è verificata un’irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l’immissione in consumo ha luogo nello Stato membro in cui si è verificata l’irregolarità.
2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa è stata rilevata un’irregolarità che ha dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l’irregolarità, essa si presume avvenuta nello Stato membro e nel momento in cui è stata rilevata.
(…)
4. Se i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione e durante la circolazione non è stata rilevata alcuna irregolarità che abbia dato luogo alla loro immissione in consumo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), l’irregolarità si presume avvenuta nello Stato membro di spedizione e nel momento in cui è iniziata la circolazione, a meno che, entro un termine di quattro mesi dalla data in cui ha avuto inizio la circolazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, sia fornita la prova, ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, della conclusione della circolazione conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, o del luogo in cui si è verificata l’irregolarità.
(…)
6. Ai fini del presente articolo, si intende per “irregolarità” una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa diversa da quella di cui all’articolo 7, paragrafo 4, a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all’articolo 20, paragrafo 2».
8 L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2008/118 disponeva quanto segue:
«I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall’accisa nel territorio del[l’Unione europea], compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo:
a) da un deposito fiscale verso:
i) un altro deposito fiscale;
(…)».
9 Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, era previsto quanto segue:
«La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude, ne[l] cas[o] di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punt[o] i), (…) nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa (…)».
Diritto dei Paesi Bassi
10 L’articolo 2b, paragrafo 2, della Wet op de accijns (legge relativa all’accisa), del 31 ottobre 1991 (Stb. 1991, n. 561), nella versione applicabile alla controversia oggetto del procedimento principale, era formulato come segue:
«La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude, nei casi di cui all’articolo 2a, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), paragrafo 2, e paragrafo 3, lettere a), b), c) ed e), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa (…)».
11 Ai sensi dell’articolo 2c della legge relativa all’accisa, è previsto quanto segue:
«(…)
2. Se durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa di cui al paragrafo 1, è stata rilevata un’irregolarità nei Paesi Bassi che ha dato luogo all’immissione in consumo di tali prodotti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e non è possibile determinare dove si sia verificata l’irregolarità, essa si presume avvenuta nei Paesi Bassi nel momento in cui è stata rilevata.
(…)
7. Ai fini del presente articolo, si intende per “irregolarità” una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa diversa da quella di cui all’articolo 2, paragrafo 5 e a seguito della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa non si è conclusa conformemente all’articolo 2b, paragrafo 2.
(…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
12 Nel marzo e nell’aprile 2019, FL ha spedito via nave due carichi, rispettivamente, di 1 680 018 e di 1 460 715 litri di alcol etilico sfuso da un deposito fiscale con sede in Belgio verso un deposito fiscale con sede nei Paesi Bassi. Il trasporto è avvenuto nell’ambito di una circolazione in sospensione dall’accisa di prodotti sottoposti ad accisa, come prevista agli articoli da 17 a 31 della direttiva 2008/118.
13 All’arrivo nel luogo di destinazione, il destinatario ha rilevato di aver ricevuto quantità inferiori di alcol etilico, rispettivamente, di 9 239 e di 4 732 litri, rispetto a quelle indicate nei documenti amministrativi elettronici redatti al fine dell’applicazione del regime di sospensione dall’accisa.
14 Mediante due lettere inviate nel luglio 2019, l’Ispettore ha informato FL del suo obbligo di versare nei Paesi Bassi le accise di un importo, rispettivamente, di EUR 42 405 e di EUR 5 889 per quanto riguardava gli ammanchi di alcol etilico che sono stati rilevati.
15 Conformemente alle informazioni fornite dall’Ispettore, FL ha presentato due dichiarazioni di accise nei Paesi Bassi per gli importi di EUR 42 405 e di EUR 5 889 e ha versato questi ultimi. Peraltro, il Regno del Belgio ha inoltre percepito accise di un importo di EUR 49 997,60 per quanto riguardava la prima delle due consegne in questione.
16 Poiché FL ha presentato un reclamo presso l’Ispettore, quest’ultimo, con decisione del 30 gennaio 2020, ha respinto tale reclamo e ha rifiutato di concedere il rimborso delle accise versate da FL.
17 Con decisione del 20 giugno 2022, il rechtbank Zeeland-West-Brabant (Tribunale della Zelanda-Brabante occidentale, Paesi Bassi) ha accolto i ricorsi di FL avverso la decisione dell’Ispettore e ha ritenuto che le accise versate da FL nei Paesi Bassi dovessero essergli rimborsate.
18 L’Ispettore ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio, il Gerechtshof’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di Bois-le-Duc, Paesi Bassi).
19 Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla questione se le accise relative all’ammanco di alcol etilico consegnato fossero esigibili nei Paesi Bassi sulla base dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 oppure in Belgio sulla base dell’articolo 10, paragrafo 4, di tale direttiva. In particolare, quest’ultimo si chiede, in sostanza, se la rilevazione di un ammanco di prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti debba essere interpretato come un rilevamento di irregolarità effettuato durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva, o anziché come una situazione in cui i prodotti sottoposti ad accisa non sono giunti alla loro destinazione senza che alcuna irregolarità sia stata rilevata durate tale circolazione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della medesima direttiva.
20 In tali circostanze il Gerechtshof’s-Hertogenbosch (Corte d’appello di Bois-le-Duc) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva [2008/118] debba essere interpretato nel senso che le condizioni ivi formulate sono soddisfatte nel caso in cui i prodotti in regime di sospensione dall’accisa non siano arrivati, o non completamente, a destinazione e detto ammanco sia stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto, cosicché il rilevamento di un siffatto ammanco configura l’irregolarità e pertanto il potere impositivo spetta allo Stato membro di arrivo. Oppure se debba essere considerato come irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva [2008/118], l’avvenimento precedente, rimasto sconosciuto, che ha determinato l’ammanco, cosicché il potere impositivo spetta allo Stato membro di spedizione».
Sulla questione pregiudiziale
21 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione nella quale i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione nella loro interezza e l’ammanco di prodotti sia stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti, di modo che, poiché l’irregolarità ai sensi di tale disposizione si presume avvenuta nello Stato di arrivo, le accise sono esigibili in quest’ultimo.
22 In via preliminare, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 2 della direttiva 2008/118, sono sottoposti ad accisa i prodotti contemplati all’articolo 1 di tale direttiva, all’atto della loro fabbricazione nel territorio dell’Unione europea o della loro importazione in tale territorio. Mentre il fatto generatore dell’accisa è, quindi, la fabbricazione o l’importazione dei prodotti di cui trattasi in detto territorio, tale imposta diviene esigibile, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/118, soltanto all’immissione in consumo di tali prodotti.
23 Conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118, i prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall’accisa nel territorio dell’Unione, in particolare, come nel procedimento principale, da un deposito fiscale situato in uno Stato membro verso un deposito fiscale situato in un altro Stato membro. Siffatto regime di sospensione è caratterizzato dalla circostanza che l’accisa concernente i prodotti in esso rientranti non è ancora esigibile, benché il fatto generatore dell’imposizione si sia già realizzato. Pertanto, per quanto riguarda i prodotti sottoposti ad accisa, tale regime comporta un rinvio dell’esigibilità dell’accisa fino a che non sia soddisfatta la condizione di esigibilità (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punto 22 e giurisprudenza citata).
24 Per i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa (in prosieguo: i «prodotti sottoposti ad accisa»), l’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/118 prevede che ogni svincolo da tale regime – che sia regolare o irregolare – è considerato immissione in consumo.
25 In tale contesto, l’articolo 10 della direttiva 2008/118 stabilisce le norme di individuazione dello Stato membro in cui si deve presumere che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati immessi in consumo a seguito di irregolarità verificatesi durante la loro circolazione.
26 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 10 della direttiva 2008/118, l’«irregolarità» è definita, all’articolo 10, paragrafo 6, di tale direttiva, come una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa diversa da quella di cui all’articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva, a motivo della quale tale circolazione o parte di quest’ultima non si è conclusa conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della medesima direttiva.
27 Per quanto riguarda tale nozione di «irregolarità», la Corte ha già dichiarato che il rilevamento di un ammanco di prodotti sottoposti ad accisa durante la consegna di tali prodotti si riferiva a una situazione necessariamente trascorsa, durante la quale i prodotti mancanti non erano stati oggetto di tale consegna e la circolazione di tali prodotti non si era dunque conclusa conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Di conseguenza, tale situazione costituiva una irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, di detta direttiva. Un’irregolarità di tal genere dava luogo necessariamente a uno svincolo dal regime di sospensione dall’accisa e, pertanto, all’immissione in consumo come presunta conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della predetta direttiva (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punto 43).
28 A tal riguardo, occorre sottolineare che non è il rilevamento di un ammanco di prodotti durante la consegna a costituire a sua volta l’irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/118. Infatti, la situazione che è stata qualificata come irregolarità dalla giurisprudenza citata al precedente punto 27 è quella durante la quale i prodotti mancanti non sono stati oggetto di una consegna e la circolazione di tali prodotti non si è dunque conclusa conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. È quindi l’esistenza stessa di un ammanco a costituire l’irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, di tale direttiva.
29 Inoltre, poiché la nozione di irregolarità è definita allo stesso modo per l’intero articolo 10 della direttiva 2008/118, essa deve avere il medesimo significato ai fini dell’applicazione tanto dell’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva, quanto dell’articolo 10, paragrafo 4, di quest’ultima. Pertanto, la situazione durante la quale i prodotti mancanti non sono stati oggetto della consegna di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa può, in quanto irregolarità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2008/118, essere ricondotta, in base alle circostanze, all’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva, oppure all’articolo 10, paragrafo 4, di quest’ultima.
30 A tal riguardo, dalla formulazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/118 risulta che l’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva è destinato ad applicarsi qualora sia stata rilevata un’irregolarità «durante una circolazione» di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa, mentre l’articolo 10, paragrafo 4, di detta direttiva contempla l’ipotesi in cui l’irregolarità, anche se verificatasi durante una circolazione, non è stata rilevata nel corso di essa (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punti 38 e 53).
31 Pertanto, occorre esaminare se il rilevamento di un ammanco di prodotti sottoposti ad accisa effettuato durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente tali prodotti debba essere considerato come se intervenisse ancora durante una circolazione di tali prodotti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, o dopo la conclusione di tale circolazione.
32 A tal riguardo, dall’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 emerge innanzitutto che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa si conclude, nel caso di una circolazione da un deposito fiscale verso un altro deposito fiscale, nel momento in cui il destinatario prende in consegna tali prodotti.
33 Successivamente, dal contesto in cui si inserisce l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deriva che il legislatore dell’Unione ha inteso fare dell’effettivo ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa l’elemento determinante delle condizioni sulla base delle quali la circolazione di tali prodotti deve essere valutata al momento della loro consegna (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punto 30).
34 Inoltre, se la presa in consegna dovesse essere considerata avvenuta nel momento in cui il mezzo di trasporto dei prodotti sottoposti ad accisa è giunto al luogo di destinazione senza che il destinatario abbia potuto ancora valutarne la quantità effettivamente consegnata, l’imposta diventerebbe esigibile, dunque, in violazione delle condizioni legate alla natura stessa dell’imposta di cui trattasi, la quale presuppone l’esatta conoscenza della quantità dei prodotti immessi in consumo (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punti 32 e 33).
35 Infine, occorre rilevare che i prodotti sottoposti ad accisa sono consegnati, come regola generale, al depositario di un deposito fiscale. Orbene, richiedendo a tale depositario, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2008/118, di introdurre nel suo deposito fiscale e di iscrivere nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa, e facendo in tal modo coincidere dette operazioni materiali e contabili con la conclusione della circolazione, il legislatore dell’Unione ha inteso collocare tale conclusione nel momento in cui siffatti prodotti sono stati effettivamente ricevuti dal depositario e la loro quantità ha potuto essere esattamente valutata al fine della loro contabilizzazione nei documenti del deposito (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punto 34).
36 In tali circostanze, l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che la conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa deve essere considerata avvenuta soltanto nel momento in cui il destinatario è in grado di avere esatta conoscenza della quantità dei prodotti effettivamente ricevuti (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punto 32).
37 Di conseguenza, la conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa non può essere considerata avvenuta prima del completo scarico del mezzo di trasporto contenente tali prodotti, poiché un simile scarico o controllo prima di quest’ultimo consente al destinatario di acquisire esatta conoscenza della quantità dei prodotti effettivamente ricevuti (v., in tal senso, sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa, C‑64/15, EU:C:2016:62, punto 33).
38 Ne consegue che il rilevamento di un ammanco di prodotti effettuato durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente tali prodotti, o alla fine del completo scarico di quest’ultimo, deve essere considerato avvenuto ancora durante la circolazione di siffatti prodotti, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.
39 Tale conclusione non è pregiudicata dall’interrogativo del giudice del rinvio secondo il quale, attribuendo una siffatta portata all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, l’articolo 10, paragrafo 4, di tale direttiva rischierebbe di essere privato di significato, poiché un ammanco di prodotti sarebbe sempre rilevato, al più tardi, durante lo scarico del mezzo di trasporto e una siffatta situazione sarebbe quindi sempre ricondotta all’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva.
40 Infatti, l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 è sempre destinato ad applicarsi, in particolare, qualora la quantità di prodotti sottoposti ad accisa ricevuta dal destinatario sia inferiore a quella che gli doveva essere consegnata, ma tale irregolarità, per qualsiasi ragione, non è rilevata durante la circolazione, bensì in una fase successiva. Ciò può verificarsi, in particolare, qualora il destinatario non abbia effettuato un controllo della quantità dei prodotti durante il loro scarico e l’ammanco di prodotti sia stato rilevato soltanto dopo la conclusione della circolazione di detti prodotti, o ancora qualora il destinatario, a causa di un controllo errato della quantità di prodotti durante il loro scarico, ha ritenuto che la quantità consegnata fosse completa, poiché il rilevamento di un ammanco è stato effettuato soltanto in un secondo momento.
41 Parimenti, il considerando 11 della direttiva 2008/118 non può condurre a una diversa interpretazione, dal momento che si limita a riassumere il contenuto dell’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 4 di tale direttiva e non consente di separarsi dalle norme relative alla determinazione dello Stato membro nel quale le accise sono esigibili, come esse sono state interpretate dalla Corte nella sentenza del 28 gennaio 2016, BP Europa (C‑64/15, EU:C:2016:62), alla luce in particolare dell’articolo 20, paragrafo 2, di detta direttiva.
42 Tenuto conto di ciò che precede, occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso si applica a una situazione nella quale i prodotti sottoposti ad accisa non sono giunti a destinazione nella loro interezza e l’ammanco di prodotti è stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti, di modo che, poiché l’irregolarità ai sensi di tale disposizione si presume quindi avvenuta nello Stato di arrivo, le accise sono esigibili in quest’ultimo.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni al Tribunale non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione pregiudiziale) dichiara:
L’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che:
esso si applica a una situazione nella quale prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione nella loro interezza e l’ammanco di prodotti è stato rilevato soltanto durante lo scarico del mezzo di trasporto contenente detti prodotti, di modo che, poiché l’irregolarità ai sensi di tale disposizione si presume quindi avvenuta nello Stato di arrivo, le accise sono esigibili in quest’ultimo.
Papasavvas
Sampol Pucurull
Steinfatt
Petrlík
Valasidis
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 novembre 2025.