Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Nota Commissione UE
Data provvedimento: 01-02-2003
Numero provvedimento: 60308
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Ritiro della nota interpretativa n. 60308/03 sulla regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente e chiarimento della situazione giuridica nel quadro del regolamento n. 1493/99

La presente nota costituisce unicamente il punto di vista dei Servizi della Commissione sull’interpretazione dell’articolo 2 del reg. n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, recante Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato, da ultimo, dal reg. n. 2585/01 e non ha effetti giuridici, essendo l’interpretazione del diritto comunitario una prerogativa della Corte di Giustizia.

I. Ritiro della nota interpretativa

Avendo la Direzione Generale dell’Agricoltura, a seguito della comunicazione agli Stati membri della nota interpretativa sulla regolarizzazione delle superfici piantate illegalmente nel quadro del reg. n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, recante Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed alle discussioni in seno al Comitato di Gestione Vino, ricevuto nuove informazioni fattive da parte degli Stati membri, si è reso opportuno ritirare la nota interpretativa e sostituirla con la presente.

II. Situazione giuridica per quanto concerne le superfici piantate illegalmente

1. Quadro generale

La questione verte sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 7, congiuntamente con il paragrafo 2 e 3 di detto articolo, allo scopo di stabilire come considerare le superfici piantate illegalmente prima e dopo il 1º settembre 1998.

Dalle informazioni pervenute da alcuni Stati membri, la situazione fattiva per quanto concerne il trattamento delle superfici piantate illegalmente differisce nei vari Stati. La procedura di regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, consente di regolarizzare le superfici piantate illegalmente prima del 1º settembre 1998. Alcuni Stati membri (Francia, Germania, Austria, Lussemburgo) controllano le superfici piantate e sono solo marginalmente interessati alla procedura di regolarizzazione. Alcuni Stati membri hanno regolarizzato le superfici piantate illegalmente (Spagna, Portogallo) ed altri non hanno proceduto ad alcuna regolarizzazione (Italia, Grecia).

2. Quadro Regolamentare

L’articolo 2, paragrafo 2, del reg. n. 1493/99 dispone che «Le uve ottenute dalle superfici: a) sulle quali sono state piantate viti prima del 1º settembre 1998 e b) la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafo 4, del reg. n. 822/87, non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzazione…».

L’articolo 2, paragrafo 3, dispone che, se uno Stato membro ha compilato l’inventario del potenziale produttivo, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga deve essere concessa anteriormente al 31 marzo 2003 e deve comportare l’autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare. La disposizione prevede quattro possibilità, per gli Stati membri, per regolarizzare le superfici piantate illegalmente prima del 1º settembre 1998. l’articolo 2, paragrafo 7, del reg. n. 1493/99 prevede: «Le superfici piantate con varietà di viti classificate, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, come varietà di uve da vino, e: a) piantate a decorrere dal 1º settembre 1998, la cui produzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, o dell’articolo 7, paragrafo 4, del reg. n. 822/87, poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie; o b) piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1, sono estirpate…».

Il Considerando n. 23 del reg. n. 1493/99 chiarisce che alcune superfici sono state piantate contravvenendo alle restrizioni vigenti in materia di impianti; le sanzioni intese a garantire che i prodotti di tali superfici non turbino il mercato vitivinicolo sono risultate di difficile applicazione; le superfici in oggetto devono essere pertanto estirpate; detta sanzione deve applicarsi ad ogni impianto effettuato illegalmente dopo la pubblicazione della proposta del presente regolamento, grazie alla quale i produttori possono venire a conoscenza della prevista introduzione di tale sanzione. Il Considerando n. 24 dello stesso regolamento precisa anche che gli Stati membri possono, per un determinato periodo, regolarizzare la posizione di tali superfici e che, per ragioni di certezza del diritto, non è possibile imporre a livello comunitario l’estirpazione delle superfici piantate illegalmente prima della pubblicazione della proposta relativa al presente regolamento, cioè il 1º settembre 1998.

3. Situazione giuridica

Per quanto concerne le superfici piantate illegalmente prima dell’1/9/98, il vino proveniente da tali superfici può essere messo in circolazione soltanto se destinato a distillerie, cf. articolo 2, paragrafo 2, a meno che la procedura di regolarizzazione non sia stata avviata e la deroga non sia stata concessa anteriormente alla scadenza fissata per la regolarizzazione, cf. paragrafo 3 di detto articolo.

Trattandosi di superfici piantate a) dopo il 1º settembre 1998 e la cui produzione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3 o dell’articolo 7, paragrafo 4, del reg. n. 822/87 poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie; o b) piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 7, dispone che tali due categorie di superfici devono essere estirpate.

È opportuno sottolineare che il punto b) dell’articolo 2, paragrafo 7, riguarda tutte le superfici piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 e che pertanto tale disposizione copre, normalmente, tutte le superfici piantate illegalmente prima e dopo il 1º settembre 1998, che devono, di conseguenza, essere estirpate e non soltanto a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento. Tuttavia, dato che ai sensi del Considerando n. 24, per ragioni di certezza del diritto, non è possibile imporre l’estirpazione delle superfici piantate illegalmente prima della pubblicazione della proposta relativa al presente regolamento, cioè del 1º settembre 1998, l’obbligo di estirpare le superfici piantate illegalmente in violazione del diritto di impianto di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle superfici piantate illegalmente dopo il 1º settembre 1998.

Da ciò si rileva che tutte le superfici piantate illegalmente dopo il 1º settembre 1998 devono essere estirpate, mentre il vino proveniente dalle superfici piantate illegalmente prima del 1º settembre 1998 può essere messo in circolazione soltanto se destinato a distillerie, a meno che non sia applicata la procedura di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2.