Sanatoria vigneti piantati abusivamente.
I servizi hanno ricevuto la sua lettera, del 28 marzo 2000 n. 24/D, con la quale lei pone tre quesiti relativi all’articolo 6 del reg. n. 822/87 per ciò che concerne la possibilità di effettuare la sanatoria di vigneti piantati abusivamente e che sono oggetto di un’ordinanza – ingiunzione di estirpazione già emessa dall’ERSA.
In effetti l’ERSA, seguendo l’interpretazione data finora all’articolo 6 del reg. n. 822/87, che esclude la possibilità di sanatorie su vigneti piantati in violazione del divieto di impianto, ha emesso una serie di ordinanze – ingiunzioni di estirpazione.
Tuttavia, nella sentenza n. 1089/99, il Consiglio di Stato italiano avrebbe valutato che la sanatoria dei vigneti abusivi è possibile anche prima dell’entrata in applicazione del regolamento della nuova Ocm vino, n. 1493/99. Inoltre, il Consiglio di Stato avrebbe considerato che la sanatoria dovrebbe essere effettuata con l’acquisto dei diritti d’impianto per una superficie pari a quella da sanare.
1. Per quanto riguarda il primo quesito, relativo al comportamento che l’ERSA dovrebbe tenere nel caso in cui i destinatari delle ordinanze – ingiunzioni di estirpazione invochino l’applicazione della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato, la Commissione ritiene che la regolamentazione comunitaria deve essere pienamente applicata e primeggia sul diritto nazionale (questo significa che l’articolo 6 del reg. n. 822/87 (ora reg. 1493/99) non permette nessuna regolarizzazione).
2. Relativamente al secondo quesito, sulle conseguenze che avrà il nuovo regolamento dell’OCM vino riguardo alle ordinanze – ingiunzioni di estirpazione qualora per il primo agosto prossimo venturo gli espianti non siano ancora stati eseguiti e qualora venga richiesta la sanatoria sulla base della nuova regolamentazione la risposta è la seguente:
i produttori, a partire dall’entrata in applicazione della riforma, il 1° agosto 2000, avranno la possibilità di chiedere la sanatoria dei vigneti abusivi piantati prima del 1° settembre del 1998, alle condizioni indicate dal reg. 1493/99 del Consiglio e dal reg. applicativo n. 1227/00 della Commissione, nelle Regioni che avranno presentato l’inventario del proprio potenziale viticolo e a condizione che questo inventario sia stato approvato dai servizi della Commissione.
3. Il terzo quesito concerne i vigneti piantati abusivamente, prima del 1° agosto 2000 ed il prodotto dei quali fosse stato inviato direttamente alla distillazione. Questi vigneti possono essere sanati?
Secondo l’articolo 2, paragrafi 2 e 7, del reg. n. 1493/99, la risposta è positiva, nei limiti previsti da questo stesso regolamento, se gli impianti abusivi sono antecedenti al 1° settembre 1998, e negativa se gli impianti sono stati effettuati successivamente a questa data. Per questo secondo caso l’unica possibilità prevista dal regolamento è l’estirpazione. Per i vigneti piantati abusivamente prima del 1° settembre 1998 non oggetto di sanatoria, restano d’applicazione le disposizioni del reg. n. 822/87 e le disposizioni nazionali relative.