Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 18-10-2024
Numero provvedimento: 2742
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 25-10-2024

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2742 della Commissione, del 18 ottobre 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Urbezo (DOP)].

(Regolamento (UE) 18/10/2024, n. 2024/2742, pubblicato in G.U.U.E. 25 ottobre 2024, n. L)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio ha soppresso, tra l'altro, gli articoli da 96 a 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ai sensi dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, tali articoli restano applicabili alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del 13 maggio 2024.

(2) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, la domanda di registrazione del nome «Urbezo» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4) A norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2117, la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica alle decisioni relative alle domande di registrazione ricevute dalla Commissione prima del 7 dicembre 2021.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Articolo 1

Il nome «Urbezo» (DOP) è registrato.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2024


Per la Commissione,

a nome della presidente,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione