Settore vinicolo - Opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di fatture per una fornitura di merce costituita da tappi di sughero - Partita di tappi in sughero viziati che sono stati utilizzati dall'opponente per l'imbottigliamento dei suoi prodotti vinicoli - Vino contaminato dai tappi con la molecola TCA - Lamentele ricevute a seguito della commercializzazione delle bottiglie di vino chiuse dai tappi viziati da parte di clienti in Italia ed all’estero a causa dell’odore sgradevole trasmesso dai tappi viziati al vino, con grave alterazione del suo quadro organolettico - Svolgimento di analisi di laboratorio che hanno confermato che nelle bottiglie con difetto organolettico, chiuse con i tappi viziati, era presente ed era rilevabile strumentalmente la molecola di TCA - Risarcimento del danno.
SENTENZA
n. 306/2024 pubbl. 17/10/2024
(Presidente. dott.ssa Cinzia Caleffi - Relatore: dott.ssa Ilaria Macchi)
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 510/21 R.G. [...]
Parte_1, in persona del legale rappresentante (Part. IVA ...), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio, giusta procura in calce al presente atto apposta ex art. 83 III comma c.p.c., rilasciata e da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell’art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, dall’Avv. Gianfranco Grussu, dall’Avv. Piera Bulla e dall’Avv. Domenica Giagheddu, tutti del Foro di Tempio Pausania con elezione di domicilio presso lo studio degli Avvocati Bulla e Giagheddu in Calangianus, Via Angioi 2 (CAP:07023)
Appellante
E
Controparte_1, in persona dell’omonimo titolare (C.F. ...); P.IVA (...), rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Dino Massimelli e dall’Avv. Antonio Umberto Valdemarca, entrambi del Foro di Milano - giusta mandato in calce all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale in data 26.12.2017 (Trib. Tempio Pausania; R.G.N. 2616/2017) su foglio separato (All. A) – i quali eleggono domicilio ai fini del presente giudizio in Olbia (SS), Via Genova n. 51, presso e nello Studio dell’Avv. Alexander Russo
Appellata
All’udienza del 11.10.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell’interesse dell'appellante:
Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari Sezione di Sassari, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto al capo C), da intendersi qui richiamato e trascritto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma totale della sentenza n. 416/2021, resa inter partes dal Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Cecilia Marino – R.G. n. 2616/2017, pubblicata il 16/11/2021, notificata il 22 novembre 2021, depositata in cancelleria in data 22/11/2022 Rep. 905/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via principale e nel merito: • rigettare l’opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente la domanda riconvenzionale spiegata e per l’effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi come liquidati in decreto. e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
4) Nell’ipotesi in cui, nelle more del giudizio d’appello il Parte_1 sia obbligata al versamento di quanto stabilito in sentenza di primo grado per capitale interessi, spese legali e di procedura, in caso di riforma della sentenza condannare parte appellata e il procuratore antistatario – esclusivamente per le spese legali direttamente percepite - alla “restitutio in integrum” (Cass. 28.1.2016, n. 1526).
Nell’interesse dell'appellata:
In via preliminare, previa revoca dell’ordinanza in data 19-20 maggio 2022:
1. accertare e dichiarare l’improcedibilità dell’atto d’appello ex art. 348-bis c.p.c. e conseguentemente dichiarare l’inammissibilità della domanda avversaria di riforma della Sentenza di primo grado n. 416/2021, emessa e pubblicata il 16.11.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania, per le ragioni indicate in atti.
Nel merito:
2. rigettare la domanda della Parte_1 di riforma della Sentenza di primo grado n. 416/2021, emessa e pubblicata il 16.11.2021 dal Tribunale di Tempio Pausania, perché destituita di fondamento giuridico e fattuale e comunque rigettare ogni domanda della Parte_1 [...] per le ragioni indicate in atti.
In via istruttoria, previa revoca dell’ordinanza istruttoria in data 19-20 maggio 2022:
3. ordinare alla Parte_1 e/o alla Compagnia di Assicurazione l’esibizione in giudizio ex artt. 210 ss. c.p.c. degli atti, documenti e corrispondenza relativi all’apertura del sinistro ed alla sua liquidazione;
4. ammettere il giuramento decisorio del legale rappresentante della Parte_1 e/o della Compagnia di Assicurazione, giusta procura speciale per deferire il giuramento decisorio depositata nel fascicolo telematico di causa con nota di deposito in data 21-22.04.2022, sui seguenti capi:
(1) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che per i fatti per cui è causa (ossia la fornitura alla Controparte_1 della partita di tappi di sughero viziati di cui al Lotto n. 21-14 e la richiesta risarcitoria della Controparte_1 oggetto di causa) la Parte_1 è dotata di copertura assicurativa”;
(2) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che per i fatti per cui è causa (ossia la fornitura alla Controparte_1 della partita di tappi di sughero viziati di cui al Lotto n. 21-14 e la richiesta risarcitoria della CP_1 CP_1 oggetto di causa) la Parte_1 ha aperto un sinistro presso la propria compagnia di assicurazione”;
(3) “Giuro e giurando affermo o nego essere vero che per il sinistro di cui al capo che precede la Parte_1 ha ricevuto un risarcimento danni/indennizzo da parte della propria compagnia di assicurazione”.
5. ammettersi CTU volta a verificare la presenza di TCA nei tappi forniti dalla Pt_1 oggetto di causa (con particolare riferimento alla partita di n. 10.000 tappi in sughero “CAS 24x44 – FINECORK” contrassegnati con il numero di Lotto 21-14, come da fattura n. 1762 del 12/06/2014), utilizzati dalla Controparte_1 per l’imbottigliamento dei suoi prodotti vinicoli (in particolare del vino bianco Gavi DOCG 2013 CP_2 e del Controparte_3, e a quantificare i conseguenti danni patiti dalla Controparte_1 a causa della contaminazione del vino e della perdita della clientela cui tali bottiglie sono state vendute. Con la precisazione che i Tappi Viziati e le bottiglie sono ancora conservati presso le cantine della Controparte_1 in (14050) Moasca (AT), Via Chierina n. 2, e possono quindi essere facilmente individuati ed esaminati nel contraddittorio fra le parti. Con richiesta di delegare un C.T.U. in loco per l’espletamento di detta consulenza tecnica.
In ogni caso:
6. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 416/2021 depositata il 16.11.2021, revocava il decreto ingiuntivo n. 622/2017, emesso dal Tribunale di Tempio Pausania, con il quale era stato ingiunto alla Controparte_1 Controparte_1, di pagare a favore del [...] Parte_1 gli importi di cui alle fatture n. 1762 del 12/06/14; n. 2040 del 08/07/14; n. 2577 del 12/09/14; n. 3306 del 19/11/14, per la complessiva somma di € 7.329,96, maggiorata di interessi moratori e spese legali, per una fornitura di merce costituita da tappi di sughero; condannava parte opposta a pagare a parte opponente l’importo di euro 28.632,04 oltre ad interessi legali dalla messa in mora al saldo.
Controparte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 622/17 del Tribunale di Tempio Pausania deducendo che: (i) aveva ordinato nell’anno 2014 al Parte_1 [...] una fornitura di tappi di sughero c.d. “tecnici” (composti di c.d. “Microagglomerato” ovvero di tappi non ottenuti da un unico pezzo di sughero ricavato dalla pianta, bensì di tappi ottenuti dalla lavorazione del sughero che – in sintesi – veniva ridotto quasi in polvere di sughero e quindi “ricompattato” anche mediante l’utilizzo di colle e solventi); il Parte_1 aveva fornito quindi, tra le altre, una partita di n. 10.000 tappi in sughero “CAS 24x44 – FINECORK” contrassegnati con il numero di Lotto 21-14, come da fattura n. 1762 del 12/06/2014 oggetto di ingiunzione (doc. 2), utilizzati dalla opponente per l'imbottigliamento dei suoi prodotti vinicoli: in particolare del vino bianco Gavi DOCG 2013 CP_2 e del Controparte_3 i tappi appartenenti a tale partita avevano contaminato il vino con la molecola TCA responsabile del c.d.: “sapore di tappo”; a seguito della commercializzazione delle bottiglie di vino chiuse dai tappi viziati, aveva ricevuto numerose lamentele da alcuni clienti in Italia ed all’estero a causa dell’odore sgradevole trasmesso dai tappi viziati al vino, con grave alterazione del suo quadro organolettico;
pertanto, con lettera in data 26/11/2014 (doc. 3), aveva contestato tempestivamente al Parte_1 [...] la non conformità dei tappi viziati, invitandolo a prelevare i campioni di prodotto presenti presso l’azienda agricola onde provvedere alle verifiche del caso e comunicando di avere conferito incarico al Laboratorio di Analisi certificato “SINERGO Centro Studi Ricerche e Servizi Soc. Coop.” di Nizza Monferrato (nel seguito Laboratorio SINERGO) di procedere all’esame di campioni dei
prodotti in questione, riservandosi, al ricevimento dell’esito delle analisi di cui sopra, di quantificare tutti i danni sofferti; aveva infine richiesto al Parte_1 di comunicare gli estremi della propria compagnia di assicurazione, richiesta, quest’ultima, rimasta a tutt’oggi inevasa; (ii) le analisi effettuate dal Laboratorio SINERGO in data 23/02/2015, su incarico della Controparte_1 avevano provato che il vino contenuto in tutte le bottiglie chiuse con i tappi viziati presentava un livello di TCA (Tricloroanisolo), ovvero la sostanza responsabile del c.d. sentore di tappo nel vino, rilevato strumentalmente, sopra la norma (doc. 4); le analisi del Laboratorio SINERGO avevano quindi confermato che nelle bottiglie con difetto organolettico, chiuse con i tappi viziati, era presente ed era rilevabile strumentalmente la molecola di TCA, mentre nelle bottiglie dello stesso vino tappate con tappo di diverso Lotto, la molecola di TCA non era stata rilevata strumentalmente, con ciò comprovando che i tappi del Lotto n. 21-14 fornito dal Parte_1 erano viziati ed avevano contaminato il vino; ciò aveva trovato riscontro anche nelle analisi condotte dal Parte_1 internamente tramite il proprio “Laboratorio controllo qualità” (doc. 5), effettuate su “12 bottiglie di vino Gavi DOCG, Controparte_1, CP_2 tappate con tappi 24x44 Finecork MP Lotto 21-14”, prelevate dal Parte_1 presso la CP_1 che avevano confermato e riconosciuto che il “100%” dei tappi del Lotto 21-14 e delle relative bottiglie erano viziati in quanto avevano presentato livelli di TCA sopra la norma (doc. 5); ciò aveva costituito una conferma, avente valore confessorio, della presenza al 100% di difettosità nelle bottiglie chiuse con i tappi viziati; (iii) nonostante le convergenti risultanze delle analisi commissionate da entrambe le parti, che avevano dimostrato la sussistenza dei gravi vizi nei tappi, il Parte_1 con lettera in data 27/01/2015, pur recependo e trascrivendo il contenuto delle predette analisi, aveva risposto alla Controparte_1 asserendo che il difetto del gusto non era da ricercare nei tappi viziati quanto in una ipotetica contaminazione esterna, tuttavia, quanto risposto dal Parte_1 era privo di fondamento in quanto nessun elemento portava anche solo a ipotizzare una possibile contaminazione esterna; di contro, era stato provato che nei tappi analizzati dalla stessa controparte sulle bottiglie prelevate presso la Controparte_1 era presente ed era rilevabile strumentalmente la molecola di TCA, mentre nelle bottiglie dello stesso vino tappate con tappo di diverso Lotto, fatte analizzare al Laboratorio SINERGO, la molecola di TCA non era rilevabile strumentalmente; pertanto, le asserzioni del Parte_1 contraddicevano gli esiti stessi del proprio controllo interno e le risultanze di ben due analisi di laboratorio, e dovevano considerarsi meramente strumentali; anche la successiva lettera della [...] CP_1 in data 15/07/2015, inviata tramite il proprio legale, con richiesta di risarcimento di tutti i danni subiti a seguito delle difformità riscontrate sulla fornitura dei tappi viziati, rimaneva priva di riscontro (doc. 7); (iv) in tale quadro, i danni arrecati alla Controparte_1 erano stati ingenti: I) il cliente tedesco Parte_2 di Mühlheim/Main (Francoforte) era stato perso totalmente ed aveva emesso in data 16/03/2017 una fattura di ben Euro 10.140,00 per risarcimento danni (recante le seguenti voci: “RIMBORSO COSTI DI TRASPORTO DALL'ITALIA IN GERMANIA”; “RIMBORSO COSTI DI TRASPORTO DALLA GERMANIA IN ITALIA; “RISARCIMENTO DANNI AI CLIENTI”; “DIFETTO DA SAPORE DI TAPPO” (doc. 8); questo cliente non aveva più comprato nessuno dei vini della Controparte_1 , dopo il grave problema causatogli dalla fornitura di bottiglie chiuse con i tappi viziati e l’opponente aveva perso un cliente che acquistava in media bottiglie per Euro 15.000,00 all'anno (doc. 9), con un danno potenziale di Euro 150.000,00 in 10 anni, oltre a quello materiale di euro 10.140,00, importo corrisposto tramite l’invio a titolo gratuito di un quantitativo di vini non contaminati; II) altrettanto dicasi per l’ulteriore cliente tedesco “Weinlädchen Monika Drews” di Bonn, che non aveva più comprato nemmeno una bottiglia del vino dalla [...] CP_1 dopo avere ricevuto una fornitura viziata a causa dei tappi (doc. 10, email 20/11/2014: “Ciao CP_1 vorrei saperne di più sul gusto di tappo nell'ultimo ordine del Gavi. Hai notizie per noi? Perché i nostri clienti chiedono informazioni sul tuo Gavi. Cordiali saluti Testimone_1 c/o Monika”); III) anche la ditta “T. Edward Wines” di New York non aveva acquistato più il Gavi ed il CP_3 dopo avere ricevuto una fornitura di ciascun vino viziata; tale cliente aveva emesso due fatture di risarcimento danni rispettivamente di Euro 1.750,00 ed Euro 23.292,00 che erano state saldate ; pertanto, oltre ad avere perso i clienti, era stata costretta a risarcire i clienti medesimi per i danni sopra indicati, risarcimento che era avvenuto anche mediante la fornitura a titolo gratuito di un quantitativo di bottiglie pari a quelle chiuse dai vappi viziati (doc. 13); (v) di conseguenza, i danni erano quantificabili quantomeno in Euro 185.182,00 in linea capitale (ovvero Euro 10.140,00 + 150.000,00 +1.750,00 + 23.292,00).
Pertanto l’opponente chiedeva, in via preliminare, di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via riconvenzionale, chiedeva di: a) accertare e dichiarare la sussistenza dei gravi vizi riscontrati nei tappi di cui al Lotto n. 21-14 ed il conseguente inadempimento contrattuale del Parte_1 [...] rispetto alla relativa vendita; b) per l’effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo, dichiarare risolto il contratto di compravendita dei predetti tappi viziati di cui al Lotto n. 21-14, per fatto e colpa del Parte_1 per le ragioni di cui in narrativa; c) condannare il Parte_1 a risarcire alla Controparte_1 tutti i danni subiti e subendi quale conseguenza diretta e/o indiretta dei fatti esposti in narrativa, in particolare derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per la fornitura dei tappi viziati di cui al Lotto n. 21-14, per la somma quantomeno di Euro 185.182,00 in linea capitale, ovvero per la diversa somma maggiore o minore che fosse risultata nel corso del giudizio, da determinarsi se del caso anche in via equitativa, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, ovvero in subordine legali, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo; compensare l’eventuale credito del Parte_1 che risultasse dovuto all’esito del presente giudizio per le forniture di tappi non viziati, con il credito dell’opponente.
La Parte_1 si costituiva in giudizio, eccependo che la CP_1 [...] si era limitata a contestare solo la fornitura di tappi identificata con il Lotto 21-14 relativi a tappi in sughero -CAS 24X44 Finecork per i quali era stata emessa la fattura n. 1762 del 12.6.2014 per la somma di euro 780,00; pertanto, visto che tale fattura comprendeva anche la fornitura di altri tappi di differente natura non contestati, così come non erano state contestate le ulteriori forniture oggetto della richiesta di pagamento in via monitoria (Fatture n.2040 del 08/07/14; n.2577 del 12/09/14; n. 3306 del 19/11/14 allegate al fascicolo monitorio doc. 2), la debenza della rimanente somma di euro 6.549,96 non era oggetto di opposizione.
Quanto alla domanda riconvenzionale, eccepiva: (i) l’inesistenza dei vizi o difformità in relazione ai tappi di sughero forniti dal sugherificio, in quanto niente provava a tale proposito la documentazione prodotta da controparte costituita da due fatture per la restituzione del vino ed una e-mail ricevute da alcuni clienti; (ii) che la relazione effettuata dal laboratorio Sinergo non era attendibile in quanto effettuata su un campione di bottiglie insufficiente, solo 2 bottiglie per tipo; di contro, dalla relazione del 27.1.15 del Parte_1 a firma di Persona_1 del Laboratorio Controllo Qualità, era emerso che il lotto dei tappi prima dell’imbottigliamento era conforme, difatti, il TCA dei tappi imbottigliati era inferiore a quanto rilevato nel vino; ciò escludeva che la contaminazione delle bottiglie di vino analizzate fosse dovuto ai tappi.
Pertanto, la domanda riconvenzionale doveva essere respinta.
Il tribunale riteneva che: (i) fosse stata raggiunta nel processo la prova che i tappi forniti dall’opposta erano affetti da TCA; ciò era emerso: a) dalla relazione effettuata dal Laboratorio Sinergo che aveva rilevato la presenza di TCA (2,4,6-tricloroanisolo) unicamente sui campioni tappati con il lotto contestato 21-14, mentre si era constatata l’assenza sui campioni tappati con lotto 10-14 (doc. 4 di parte attrice); b) dalle analisi condotte dal Parte_1 che avevano accertato che in tutte le 12 bottiglie esaminate era presente TCA e, precisamente, la sostanza era presente nel vino in valori rilevanti e nei tappi imbottigliati con un valore inferiore a quello del vino; era per altro fatto notorio che il tappo rilasciava le sostanze che contiene nel vino e quindi anche il TCA; quindi era perfettamente normale che, tenuto conto del tempo intercorso, il tappo avesse rilasciato tale sostanza nel vino; (ii) l’eccezione che la contaminazione ambientale del vino era avvenuta in origine nella cantina di parte opponente era sfornita di qualunque prova diretta o indiretta; d’altronde una contaminazione ambientale del vino in origine era da escludersi, essendo stato accertato che la problematica aveva coinvolto unicamente le bottiglie sigillate con i tappi del lotto 21-14; d'altra parte la convenuta non richiedeva in alcun modo che le risultanze sopraindicate fossero verificate da una consulenza tecnica; (iii) per quanto riguardava i danni, parte convenuta li contestava con mera clausola di stile e quindi in modo del tutto generico, senza minimamente entrare nel merito delle singole voci richieste; (iv) secondo le regole del processo civile, mentre parte attrice produceva prova documentale delle proprie richieste risarcitorie, parte convenuta, come già detto, non effettuava neanche alcuna contestazione specifica dei documenti prodotti da parte attrice.
Pertanto parte opposta doveva essere dichiarata tenuta e condannata a pagare a parte attrice l’importo complessivo per tali voci di euro 35.182,00 (euro 10.140,00 restituiti alla impresa Guido Govo; euro 1.750,00 e euro 23.292,00 alla ditta T. Edward Wines) oltre interessi, con accoglimento delle sue richieste risarcitorie. Il decreto ingiuntivo doveva essere revocato, in quanto l’importo ivi contenuto doveva essere compensato con il risarcimento danni dovuto a parte attrice, con un residuo finale a favore della Controparte_1 di euro 28.632,04. Su tale importo doveva essere calcolato l’importo degli interessi legali dalla messa in mora al saldo, non risultando sussistente la richiesta di interessi diversi proposta da parte attrice.
Le spese di lite del giudizio erano poste a carico della parte soccombente e liquidate, in ragione del decisum, secondo lo scaglione di riferimento da euro 26.000 a 52.000. La causa doveva ritenersi avente natura complessa, perché riguardante anche questioni tecniche di grandissima complessità e plurime. Doveva essere anche considerata l’attività di negoziazione svolta in causa.
In ragione dei principi sopra indicati, parte convenuta doveva essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese legali in un importo che si collocava tra il medio e il massimo, importo che teneva conto della difficoltà della causa, superiore a quelle di una causa media anche se non tali da giustificare il massimo.
La Parte_1 ha proposto appello avverso siffatta sentenza deducendo: (i) la violazione del principio dell’onere della prova laddove il tribunale non considerava che la perizia del laboratorio Sinergo era limitata al vino e non ai tappi, quindi non era dato sapere se ed in quale quantità il TCA era stato presente nei tappi; che dalla perizia effettuata dal laboratorio interno del Parte_1 risultava che i tappi, prima dell’imbottigliamento, erano conformi; che il numero delle bottiglie analizzate (due con tappi del lotto contestato 21-14 e due di un lotto non contestato) era quantitativamente insufficiente per fondare un criterio di verosimiglianza; (ii) la violazione dei principi che consentono al giudice di fondare la decisione sul criterio di probabilità e la violazione dell’art. 115 ultimo comma c.p.c., che consente al giudice di fondare la decisione su fatti che rientrano nella comune esperienza (fatti notori), laddove il tribunale non considerava che nella specie era assente la prova diretta dei fatti che potessero confermare l’ipotesi che i tappi del lotto 21-14 contenevano il TCA, visto che quest’ultimo fatto rientrava non nella comune esperienza ma nelle nozioni di specifica natura tecnica, il cui riscontro era conseguente a valutazioni implicanti nozioni particolari, con la conseguenza che l’opponente non provava i fatti allegati in via riconvenzionale; (iii) la violazione dell’art. 115 primo comma c.p.c. laddove il tribunale, avendo affermato che il Parte_1 non contestava specificamente i documenti prodotti dalla CP_1 per provare i danni subiti, non considerava che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti; (iv) l’errore sulla determinazione del presunto danno, laddove il tribunale non considerava che la fattura emessa da T. Edward Wines era espressa in dollari e non in euro, pertanto il tribunale era incorso in un errore di calcolo, per non aver convertito i dollari in euro; infine, dall’importo dovuto doveva essere detratta sia la voce corrispondente alla: “distruzione e rimborso costo CP_3 per mancanza di prova del vizio e del danno e sia la voce corrispondente a $ 1.750,00 (doc. 11) relativa ai costi sostenuti da T. Edward Wines per l’organizzazione della degustazione dei vini della Controparte_1 perché non riferibili alla richiesta di risarcimento del danno: (v) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. laddove il tribunale non considerava che rispetto alla domanda inizialmente proposta dalla CP_1 per ottenere il risarcimento del danno pari a euro 185.182,00, era riconosciuta come dovuta la minore somma di euro 35.182,00 a titolo di danno materiale, mentre non era stata accolta la domanda riconvenzionale del danno da lucro cessante - perdita di chances o clientela quantificata in euro 150.000,00, con la conseguenza che la CP_1 [...] doveva essere riconosciuta quanto meno come parzialmente soccombente.
Controparte_1 si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
La Corte, con ordinanza del 20.3.2022, ha ritenuto non necessari ulteriori approfondimenti istruttori e inammissibile il giuramento dedotto dalla parte appellata perché vertente su fatti e circostanze non decisive ai fini della decisione; all’udienza del 13.10.2023 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e ha poi rimesso la causa all’udienza del 11.10.2024 per la modifica del collegio, stante il trasferimento ad altro ufficio di un suo componente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il secondo motivo devono essere trattati congiuntamente per ragione di logica connessione.
a) Sulla violazione del principio dell’onere della prova e la violazione del criterio di probabilità e dell’art. 115 c.p.c.: laddove il tribunale non considerava a) che la perizia del laboratorio Sinergo era limitata al vino e non ai tappi, quindi non era dato sapere se ed in quale quantità il TCA era stato presente nei tappi; che dalla perizia effettuata dal laboratorio interno del Parte_1 risultava che i tappi, prima dell’imbottigliamento, erano conformi; che il numero delle bottiglie analizzate (due con tappi del lotto contestato 21-14 e due di un lotto non contestato) era quantitativamente insufficiente per fondare un criterio di verosimiglianza; b) che, nella specie, era assente la prova diretta dei fatti che potessero confermare l’ipotesi che i tappi del lotto 21-14 contenevano il TCA, con impossibilità di ricorrere al criterio probabilistico e, in considerazione che quest’ultimo fatto non rientrava nella comune esperienza ma nelle nozioni di specifica natura tecnica, il cui riscontro era conseguente a valutazioni implicanti nozioni particolari, non poteva applicarsi al caso l’ultimo comma dell’art. 115 c.p.c. (ovvero l’uso dei fatti notori), con la conseguenza che l’opponente non provava i fatti contestati in via riconvenzionale.
Il motivo non merita accoglimento.
Per quanto attiene alla prova della contaminazione dei tappi di sughero del lotto 21-14, dagli atti di causa emerge che la presenza del TCA era stata rilevata solo nelle bottiglie campione con il tappo proveniente dal Lotto 21-14 mentre nelle bottiglie campione con il tappo proveniente dal Lotto 10-14 non era stata riscontrata alcuna traccia della molecola inquinante.
Dalla relazione del perito di parte della Controparte_1 Persona_2 (doc. n. 4 fascicolo del primo grado di Controparte_1 risulta che le bottiglie campione erano state riempite tutte, sia quelle con tappi del Lotto 21-14 che quelle con tappi del Lotto 10-14, con lo stesso vino proveniente dal medesimo lotto n. 1415: “Metodo di prova: MIP MA 96 2004 Emissione 4 Modifica 0 GC MS SIM in SPME Rilevabilità (LOD) = 0,5 ng/l…..Descrizione del campione Gavi DOCG 2013 “Il Poggio” L.1415 - Descrizione tappo 1014 2,4,6 Parte_3 (ng/1): Inf a Lod Inf a Lod - Descrizione tappo 2114: 4.4 4.2” (circostanza allegata dalla CP_1 nell’atto di opposizione e non specificamente contestata dal Parte_1 nella comparsa di costituzione e risposta).
Ciò detto, il perito di parte della Controparte_1 , Persona_2 concludeva affermando: “l’analisi strumentale ha rilevato presenza 2,4,6 Tricloroanisolo unicamente nei campioni tappati con tappo tecnico in sughero "CP_1 CP_1 2114 MP” la presenza di tale molecola alla concentrazione riscontrata risulta compatibile con il difetto organolettico segnalato sugli stessi”.
Quanto sopra, dimostrava che l’inquinamento era presente nelle bottiglie tappate con il Lotto 2114; di contro il vino proveniente dallo stesso lotto e imbottigliato nelle bottiglie tappate con tappi di un differente lotto, il 1014, non presentavano tracce della molecola inquinante.
Di conseguenza, visto che le bottiglie campione presentavano la medesima tipologia di vino, l’unica variabile era rappresentata dall’appartenenza dei tappi a lotti differenti e ciò dimostra che la molecola inquinante era presente nei tappi del Lotto 2114 ed il lotto di vino originario non era risultato contaminato.
La circostanza trova conferma nella relazione del perito di parte del Parte_1 , Persona_1 (doc. n. 5 fascicolo del primo grado di Controparte_1 , dalla quale emerge che tutti e 12 le bottiglie campione prelevate ed analizzate presentavano la contaminazione del vino pari a valori maggiori di “4”, e che anche i tappi presentavano tracce della molecola MCA, con valori oscillanti tra 1,1 e 1,2: “Tutte le bottiglie hanno un livello di TCA superiore alla soglia di percezione (3 ng/L in vino bianco) con una notevole uniformità. Per una ulteriore verifica, dopo 48 ore dalla stappatura, abbiamo sottoposto ad analisi con GC/MS 12 tappi provenienti dalle bottiglie. Dopo condizionamento per 24 ore in 200 ml soluzione idroalcolica al 12% abbiamo provveduto, con la medesima metodica descritta in precedenza, alla misurazione del TCA cedibile in soluzione”, con ciò confermando quanto sostenuto dall’appellata.
Priva di pregio risulta quanto sostenuto dall’appellante circa l’esiguo numero di bottiglie campione esaminate rispetto a tutte le bottiglie su cui i tappi in discussione erano stati applicati, in quanto questi erano stati composti di c.d. “Microagglomerato” ovvero di tappi non ottenuti da un unico pezzo di sughero ricavato dalla pianta, bensì di tappi ottenuti dalla lavorazione del sughero che – in sintesi – veniva ridotto quasi in polvere di sughero e quindi “ricompattato” anche mediante l’utilizzo di colle e solventi (circostanza pacifica tra le parti); ciò implicava che le molecole inquinanti non erano individuabili in una specifica parte di corteccia ma si erano diffuse durante l’operazione di polverizzazione del sughero in tutto il composto, rendendolo contagiato in ogni sua parte. Ciò consente di ritenere raggiunta la prova che i tappi di chiusura del vino contaminato, appartenenti al medesimo lotto di fabbricazione, fossero tutti contaminati con TCA.
Parimenti priva di rilevanza probatoria è la circostanza che la concentrazione di TCA era maggiore nel vino rispetto ai tappi, in quanto, posto che è stato provato in giudizio che i tappi del Lotto 2114 erano contaminati da TCA, è verosimile che con il passare dei mesi la molecola inquinante era trasmigrata quasi interamente nel vino. Ciò esclude quanto sostenuto dall’appellante, ovvero che fosse stato il vino contaminato a trasmettere ai tappi la molecola inquinante.
L’appellante ha sostenuto infine che gli assunti di controparte erano smentiti dalla circostanza, indicata nella relazione del laboratorio interno del Parte_1 , che le analisi compiute sui campioni di tappi conservati prima dell’imbottigliamento dimostravano che fossero conformi: “L’analisi, anch’essa strumentale, del campione di tappi (due macerazioni di 20 tappi ciascuno) che viene conservato a fronte di ogni fornitura ha fornito questi valori: minore di 1,00” (relazione del perito Per_1 doc. n. 5 fascicolo del primo grado di Controparte_1 .
Si rileva a tale proposito che il suddetto dato era generico e privo della indicazione specifica dei sistemi e delle metodologie utilizzati per condurre l’analisi – così come, di contro, effettuato per l’analisi sia del vino che dei tappi in tutte e due le perizie di parte a firma Per_2 e Per_1 (docc. nn. 4 e 5 del fascicolo di primo grado della Controparte_1 - non essendo sufficiente la menzione dell’operazione di sola “macerazione” dei tappi per consentire la conferma dei risultati indicati in tale elaborato.
Ciò detto, avendo riscontrato la preponderanza delle prove a sostegno di quanto sostenuto dalla Controparte_1 ovvero che i tappi del lotto 2114 contenevano TCA ed avevano contaminato il vino imbottigliato dall’appellata, la regola del “più probabile che non” non appare violata (Cass. civ. n. 13872/2020: “La regola del "più probabile che non", in particolare - per riprendere tale impostazione dommatica - "implica che rispetto ad ogni enunciato si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso, ossia che sul medesimo fatto vi siano un'ipotesi positiva ed una complementare ipotesi negativa", sicchè, tra queste due ipotesi alternative, "il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra”). Parimenti, non si riscontra alcuna violazione dell’ultimo comma dell’art. 115 c.p.c., in quanto, raggiunta la prova che i tappi del Lotto 2114 contenevano TCA mentre il vino del medesimo lotto ma tappato con differenti tappi non presentava tracce della suddetta molecola, può ritenersi incontestabile che il TCA presente nel tappo si era trasferito dal tappo al vino alterandone irrimediabilmente il gusto e rendendolo imbevibile (Cass. civ. n. 24052/2021: “ il "fatto notorio", da intendersi in senso rigoroso in quanto introduce nel processo civile in deroga al principio dispositivo di cui all'art. 112 c.p.c. e al principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c., prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, è quel fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile”).
Il terzo ed il quarto motivo devono essere trattati congiuntamente per ragioni di logica connessione.
b) Sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e sull’errore della determinazione del presunto danno:
l’appellante ha lamentato che il tribunale, avendo affermato che il Parte_1 non contestava specificamente i documenti prodotti dalla CP_1 per provare i danni subiti, non considerava che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni e non i documenti, in ogni caso il danno non era stato provato in quanto le fatture in se stesse non costituivano un valido elemento di prova; inoltre non considerava che la fattura emessa da T. Edward Wines era espressa in dollari e non in euro, pertanto il tribunale era incorso in un errore di calcolo; infine, dall’importo dovuto doveva essere detratta sia la voce corrispondente alla: “distruzione e rimborso costo CP_3 per mancanza di prova del vizio e del danno e sia la voce corrispondente a $ 1.750,00 (doc. 11) relativa ai costi sostenuti da T. Edward Wines per l’organizzazione della degustazione dei vini della CP_1 [...] in quanto non riferibili alla richiesta di risarcimento del danno.
Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Per quanto attiene al principio di non contestazione di cui al primo comma dell’art. 115 c.p.c., si rammenta che l’onere di contestazione riguarda le allegazioni in punto di fatto della controparte che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum, e non le prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all’apprezzamento del giudice (Cass. civ. n. 3126/2019; Cass. civ. n. 3306/2020; Cass. civ. n. 12748/2016).
Dagli atti del giudizio risulta che nell’atto di citazione in opposizione la Controparte_1 allegava che: a) il cliente tedesco Parte_2 aveva chiesto il risarcimento del danno dovuto alla fornitura di vino affetto dal sapore di tappo quantificato in euro 10.140,00 e che per tale somma aveva preteso e ottenuto da parte della CP_1, a titolo di rimborso, l’invio a titolo gratuito di una partita di vino dello stesso tipo avente il medesimo prezzo (atto di citazione del 26.12.17); b) il cliente T. Edward Wines di New York aveva emesso due fatture per ottenere il risarcimento del danno causato dalle partite di vino contaminato da TCA , una fattura AZ.
Controparte_4 del 10.3.2017 (doc. 11 fascicolo del primo grado di CP_1 per $ 1.750,00 per i costi sostenuti per l’organizzazione dell’evento di degustazione dei vini Controparte_5 avvenuto in data 24.4.17 e 26.10.17, comprensivo anche del noleggio del catering e degli arredi (piatti, bicchieri etcc..), ed una fattura AZ. AGR.
CP_1 CP_1 – Controparte_1 del 5.2.15 (doc. n. 12 fascicolo del primo grado di CP_1 per $ 23.292,00 per la distruzione 50 bottiglie Gavi docg 2013 CP_2 a causa del sapore di tappo e la distruzione 224 bottiglie CP_3 docg 2013 Piage' a causa del sapore di tappo; per cui aveva chiesto il rimborso del costo sia del Gavi che del CP_3
L’opponente allegava di aver risarcito i clienti per i danni sopra indicati, anche mediante la fornitura a titolo gratuito di un quantitativo di bottiglie pari a quelle chiuse dai Tappi Viziati (doc. 13 fascicolo del primo grado di Controparte_1 Giovo ”fattura 303487/15 del 16.3.15 con la quale viene chiesto il rimborso di euro 10.140,00 a cui la CP_Controparte_1 aveva provveduto con la fornitura di vino rosso Barbera d’ per il valore di euro 10.142,40 con la causale: “pagamento compensazione con vostra fattura n. 303487/15 del 16.3.15” ; T. Edward Wines fattura “Az.Agr. Cascinas La Ghresa – Persona_3 date 5.26.2015” doc. n. 13 fascicolo del primo grado di Controparte_1 con il quale era stato chiesto il rimborso di dollari 23.292,00 a cui la CP_ CP_1 [...] aveva provveduto con l’invio della fornitura di vino rosso Barbera d’ con la causale: “pagamento compensazione con vostra fattura N. Ghersa del 26.5.2015” doc. n. 13 fascicolo del primo grado di Controparte_1 .
Queste circostanze, ovvero che i clienti della CP_1 avevano chiesto il risarcimento del danno conseguito all’invio di bottiglie contaminate e che la CP_1 aveva adempiuto a tali richieste, non erano state specificamente contestate dal Parte_1 nella comparsa di costituzione e risposta del 4.7.18, nella quale il Parte_1 si limitava ad eccepire che il sentore di tappo non era ascrivile ai tappi di sughero ed i documenti prodotti dalla CP_1 non avevano valenza probatoria dell’esistenza del vizio riferibile ai tappi del lotto 2114; difatti, l’eccezione dell’opposta era riferita alla mancata prova documentale dell’esistenza del vizio, laddove contestava: “in toto l’esistenza dei vizi o difformità in relazione ai tappi di sughero forniti dal Parte_4 prova a tal proposito la documentazione generica e irrilevante allegata all’atto di citazione consistente in due fatture di restituzione di vino” (memoria di costituzione e risposta del 4.7.18).
Pertanto, le circostanze che la Controparte_1 aveva dovuto risarcire il danno a Parte_2 per l’importo di euro 10.140,00 e a T. Edward Wines per l’importo di $ 25.042,00 doveva ritenersi provata ai sensi dell’art. 115 primo comma c.p.c., oltre che ad essere anche confermata dai documenti agli atti del giudizio.
Per mero errore materiale, il tribunale calcolava la somma dovuta (dollari 25.042,00) senza convertirla in euro, ovvero in euro 22.713,19 - come indicato dal Parte_1 e non specificamente contestato dalla CP_1 (“Il Giudice, peraltro, nello stesso capo della sentenza e nell’eseguire il calcolo del risarcimento riconosciuto a Controparte_1, è incorso in evidente errore di fatto e di calcolo, perché le fatture di “T. Edward Wines” di New York, come già detto, sono espresse in Dollari, mentre il Giudice ha calcolato l’importo complessivo delle fatture (Dollari 25.042,00) come se fossero in Euro. In realtà l’importo esatto delle due fatture espresso in euro, alla data dell’emissione, è pari a € 22.713,19”: atto di appello del Parte_1, non contestato nella conversione della somma dovuta da dollari in euro da parte della (...)
Pertanto, in parte qua, il gravame è fondato e la somma dovuta dal Controparte_1 per il risarcimento del danno è pari ad euro 32.853,19 (10.140,00+22.713,19) invece che ad euro 35.182,00 e la sentenza gravata dovrà essere corretta in tale senso, con condanna della società appellante a pagare in favore della Controparte_1 anziché la somma di euro 28.632,04 l’importo complessivo di euro 26.033,23.
L’appellante ha sostenuto che non era dovuto il risarcimento relativo al vizio del tappo delle bottiglie di CP_3 in quanto mai sottoposto a indagini e accertamenti neanche ad opera delle parti.
Invero, nell’atto di citazione in opposizione, la Controparte_1 allegava la circostanza che il medesimo lotto di tappi viziati (2114) era stato usato sia per le bottiglie di Gavi che per quelle di CP_3 (“Il Parte_1 forniva quindi, tra le altre, una partita di n. 10.000 tappi in sughero “CAS 24x44 – FINECORK” contrassegnati con il numero di Lotto 21-14 (di seguito anche i “Tappi Viziati”), come da fattura n. 1762 del 12/06/2014 oggetto di ingiunzione (doc. 2), utilizzati dalla Controparte_1 per l'imbottigliamento dei suoi prodotti vinicoli (in particolare del vino bianco Gavi DOCG 2013 Il Poggio e del Barbera d’Asti DOCG Piagè)”: atto di citazione in opposizione) e tale circostanza, non essendo stata specificamente contestata dal Parte_1, doveva ritenersi provata nel giudizio ai sensi dell’art. 115 c.p.c..
Di conseguenza, essendo stato provato che il suddetto lotto di tappi era viziato dalla presenza di TCA, anche le bottiglie di Barbera CP_ imbottigliate con i suddetti tappi viziati e vendute a T. Edward Wines, erano state contaminate da tale sostanza, con ciò rendendo legittima la richiesta del cliente alla CP_1 di essere risarcito anche di tale danno.
Per quanto attiene alla voce corrispondente a $ 1.750,00 (doc. 11) relativa ai costi sostenuti da T. Edward Wines per l’organizzazione della degustazione dei vini della Controparte_1 l’appellante ha sostenuto che non erano riferibili alla richiesta di risarcimento del danno derivante dal vizio dei tappi forniti.
Dagli atti di causa risulta non contestata dall’appellante la circostanza che tra i danni di cui la CP_1 chiedeva il risarcimento fossero ricomprese anche le spese risarcite al cliente per la commercializzazione del vino Gavi e CP_3 nel corso di due manifestazioni presso "The Public Theatre" di New York City il giorno di martedì 24/04/2017 e presso la sala degustazione T Edward Wines il giorno di giovedì 26/10/17 (“costi organizzativi per il tavolo, catering, mailing, noleggio bicchieri, affitto camera, servizio hosting”: atto di citazione in opposizione).
Invero, visto che la degustazione dei vini in questione non aveva avuto alcun riscontro positivo proprio a causa del pronunciato sentore di tappo, rendendo a fondo perduto l’investimento iniziale,
costituito dal costo del vino ed anche delle spese per l’allestimento della sua degustazione, il risarcimento richiesto è causalmente derivato dall’inadempimento del Parte_1 per aver fornito il lotto di tappi viziati.
In conclusione, operata la compensazione con l’importo non contestato derivante dalle fatture per la fornitura di sughero (euro 6.549,96), la somma dovuta dal Parte_1 alla Parte_5 opportunamente convertita da dollari ed euro, è pari a euro 26.033,23 (32.853,19 - 6.549,96), come sopra già indicato.
c) Sulla violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: l’appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che rispetto alla domanda inizialmente proposta dalla CP_1 per ottenere il risarcimento del danno pari a euro 185.182,00, era riconosciuta come dovuta la minore somma di euro 35.182,00 a titolo di danno materiale, mentre non era stata accolta la domanda riconvenzionale riguardante il danno da lucro cessante-perdita di chances o clientela quantificata in euro 150.000,00, con la conseguenza che la CP_1 doveva essere riconosciuta quanto meno come parzialmente soccombente.
Il motivo non merita accoglimento.
Nella specie, la CP_1 proponeva una unica domanda risarcitoria derivante da un unico fatto costitutivo, ovvero il vizio riscontrato nei tappi di sughero del lotto 2114 a essa forniti dal Parte_1 .
In tale caso, la Cassazione ha espresso il principio per il quale: “in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo, non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi. E non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, non può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2°” (Cass., SS.UU. civ. n. 32061/2022).
d) Sulle spese di lite: dato l’esito della lite, sussistono giustificati motivi per compensare in ragione di 1/3 le spese di lite del secondo grado, ponendo i restanti 2/3 a carico della parte appellante, liquidati secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (26.000-52.000) del D.M. 147/22.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in parziale accoglimento dell’appello proposto da Parte_1 ed in parziale riforma della sentenza n. 416/21 del Tribunale di Tempio Pausania, che conferma per il resto, condanna il Parte_1 a pagare in favore della Controparte_1 [...] , per il titolo di cui è causa, la somma di euro 26.033,23, oltre accessori come da sentenza gravata;
2) compensa in ragione di 1/3 le spese di lite del secondo grado, ponendo i restanti 2/3 a carico della
parte appellante Parte_1 in persona le legale rappresentante p.t. ed in favore di Controparte_1 Controparte_1 , che liquida in euro 4.630,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15% ed a quanto dovuto per legge, a favore del procuratore antistatari che ne ha fatto richiesta.
Sassari, 11.10.2024
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi