Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Norme nazionali (altre)
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-09-1995
Numero provvedimento: 17556
Tipo gazzetta: Nessuna
Data aggiornamento: 01-01-1970

D.m. 30 giugno 1995, recante disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione.

Sono pervenute a questo Ispettorato centrale alcune richieste di chiarimento circa l’applicazione del D.m. in oggetto, in particolare per ciò che riguarda l’identificazione dei soggetti destinatari degli obblighi ivi prescritti.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si chiarisce che, come si evince dal preambolo del richiamato D.m., il regime dei requisiti, degli obblighi e dei controlli si giustifica solo nei confronti di quegli operatori che, in ragione della compravendita di uve destinate, anche se solo in parte, alla vinificazione e, pertanto, qualificabili come prodotto vitivinicolo, possono essere considerati assoggettati, fatte salve le eventuali esenzioni, alla normativa comunitaria e a quella nazionale emanata in applicazione di quest’ultima in tema di organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo.

Ciò premesso, facendo seguito alle note di questo Ispettorato centrale n. 16822 del 6 giugno c.a. e n. 17543 dell’11 settembre c.a., si precisa che, ai fini del citato D.m., devono essere considerati centri di intermediazione delle uve tutti i soggetti che acquistano uve e che, cedendo anche una sola partita di esse come prodotto vitivinicolo, siano tenuti, ai sensi del regolamento n. 2238/93 e del D.m. n. 768/94, a far scortare il relativo trasporto con il documento di accompagnamento di cui al Dpr n. 627/78, di modello conforme all’allegato III del predetto regolamento n. 2238/93.

Tuttavia, anche in considerazione del recente D.m. 1° agosto 1995 relativo all’adozione dei nuovi modelli di dichiarazione di raccolta e produzione vino e, in particolare, di quanto ivi previsto agli articoli 2, comma 1, e 4, punti 1) e 2), si esprime avviso che non debbano essere considerati centri di intermediazione uve coloro che acquistano uve e le rivendono, anche con la scorta del precitato documento di accompagnamento, esclusivamente a soggetti che le vinificano, in propri impianti, ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri destinato al consumo privato e, pertanto, non commercializzato o ceduto a terzi sotto qualsiasi forma.