Applicazione dell’articolo 36 del reg. n. 822/87 (ora reg. 1493/99): utilizzo nella vinificazione dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati.
Coerentemente con la linea adottata dai servizi della Commissione dopo l’adozione del regolamento n. 2144/82 e soprattutto con la presa di posizione destinata in quel momento al Governo italiano, i servizi della Commissione valutano a loro avviso che l’articolo 36 debba essere applicato nel modo seguente:
– salvo che per le quantità normalmente vinificate di varietà a duplice attitudine (ad esempio Charentes e province di Chieti e Latina), non è possibile utilizzare i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati ottenuti da queste uve nella vinificazione (per l’aumento del titolo alcolometrico naturale) e per la dolcificazione dei vini.
Questi mosti possono essere, per contro, destinati all’elaborazione di succhi d’uva così come per altri utilizzi diversi da quelli sopra indicati.
Qualsiasi eventuale deroga dovrà essere autorizzata a livello comunitario.