Disposizioni in materia di requisiti minimi e di controllo dei centri di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione.
Articolo 1.
1. I centri di intermediazione, ove si esercita un’attività di commercializzazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione, devono possedere, ai fini del rilascio del registro di carico e scarico di cui al citato regolamento 2238/93, i requisiti e uniformarsi agli obblighi indicati nell’allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, presentando apposita istanza.
2. Le attività di commercializzazione di cui al paragrafo precedente, relativamente alle uve provenienti da varietà per uve da vino e alle uve provenienti da varietà per uve da tavola, destinate in tutto o in parte alla vinificazione, debbono essere effettuate in sedi diverse.
Articolo 2.
1. Nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza sulla produzione viticola, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano i controlli sull’attività del centro di intermediazione delle uve di cui all’articolo 1, e in particolare:
– eseguono controlli sistematici sulla natura, quantità, origine e provenienza delle uve commercializzate accertandone l’effettivo acquisto e successiva rivendita;
– eseguono verifiche periodiche effettuate anche a campione presso i produttori agricoli fornitori delle uve.
2. I predetti controlli, nonché gli accertamenti concernenti la destinazione delle uve, possono essere attuati in qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del citato decreto legge n. 282/86 convertito in legge 7 agosto 1986, n. 462, anche dall’Ispettorato centrale repressione frodi in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l’Arma dei Carabinieri.
Allegato
1) Requisiti del centro di intermediazione delle uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione:
– spazio attrezzato per la movimentazione delle uve nonché sito di deposito delle stesse, in area recintata;
– bilico, possibilmente automatico;
– autorizzazione sanitaria;
– libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla movimentazione delle uve;– locali con relativa attrezzatura a uso ufficio per la gestione contabile e amministrativa.
2) Obblighi.
Comunicazione preventiva dell’istituzione del centro di intermediazione delle uve da effettuarsi a cura del rappresentante legale con firma autentica, entro e non oltre 7 giorni prima dell’inizio dell’attività dello stesso centro di intermediazione, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata agli uffici competenti per territorio delle autorità sottoelencate: – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura e Assessorato sanità; – Ispettorato centrale repressione frodi; – Corpo forestale dello Stato.
Istanza, in bollo, di rilascio del registro di carico e scarico di cui al citato regolamento n. 2238/93 e al citato D.m. n. 768/94, da presentarsi all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio a cura del rappresentante legale del centro di intermediazione delle uve ovvero da un suo delegato in possesso di atto di delega con firma autenticata e, quale condizione preliminare per il rilascio del registro stesso, corredata dai seguenti documenti: – certificato d’iscrizione alla Camera di commercio;
– certificato di attribuzione del numero di partita Iva;
– codice fiscale;
– certificato penale storico;
– autorizzazione sanitaria;
– planimetria dello spazio attrezzato per la movimentazione delle uve e del sito di deposito delle stesse;
– fotocopia del titolo di possesso che legittima l’uso degli spazi e dei locali del centro di intermediazione delle uve;– atto costitutivo, statuto e certificato di vigenza, se il titolare del centro di intermediazione è una persona giuridica.
Nella predetta istanza il richiedente dovrà preliminarmente sottoscrivere gli impegni seguenti:
a) possibilità di operare esclusivamente per una e una sola impresa presso la sede di un centro di intermediazione delle uve;
b) rispetto delle disposizioni sopramenzionate in materia di obblighi e di requisiti minimi dei centri di intermediazione delle uve e di tenuta e conservazione dei registri e documenti di accompagnamento;
c) detenzione e commercializzazione, presso la sede dello stesso centro di intermediazione, esclusivamente di uve provenienti da varietà per uve da vino oppure uve provenienti da varietà per uve da tavola destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione;
d) invio, tramite lettera (o pacco) raccomandata a.r., della fotocopia dei documenti di accompagnamento nonché delle pagine dei registri che si riferiscono alle operazioni di carico e scarico delle uve compiute nella settimana, indirizzata all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Il predetto invio dovrà avvenire entro e non oltre il secondo giorno lavorativo della settimana successiva a quella cui si riferiscono le registrazioni. È fatto salvo l’invio all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di carico, a norma dell’articolo 10 del citato regolamento n. 2238/93, di copia del documento di accompagnamento del trasporto delle uve da tavola destinate alla vinificazione;
e) invio, a mezzo lettera raccomandata a.r. all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, entro sette giorni dalla data di ricevimento, di copia delle singole comunicazioni scritte di consegna uve, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 3929/87 della Commissione, rilasciate, in favore dello stesso centro di intermediazione uve, dai singoli produttori conferenti con l’obbligo di precisare la resa per ettaro indicata nella loro dichiarazione di raccolta delle uve;
f) invio, a mezzo lettera raccomandata a.r. all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all’atto del rilascio, di copia della comunicazione di consegna delle uve provenienti da varietà per uve da vino, con media ponderata espressa in q.li/ha, emessa dal centro di intermediazione delle uve in favore degli acquirenti delle uve medesime;
g) comunicazione, da parte del centro di intermediazione al produttore delle uve, da effettuarsi entro sette giorni dalla data di acquisto, della destinazione alla vinificazione delle uve medesime affinché il predetto produttore, nei casi previsti, presenti la relativa dichiarazione di raccolta ai sensi del regolamento n. 3929/87; copia di detta comunicazione, all’atto del suo rilascio, deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata a.r. all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;
h) comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, di ogni variazione intervenuta rispetto agli elementi indicati nell’istanza di rilascio del registro di carico e scarico e a quelli contenuti nella documentazione a essa allegata, da effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo al verificarsi della variazione;
i) comunicazione di cessazione dell’attività, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata agli uffici competenti per territorio delle autorità sottoelencate, da effettuarsi entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla data in cui è avvenuta la cessazione dell’attività:
– Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - Assessorato agricoltura e Assessorato sanità; – Ispettorato centrale repressione frodi; – Corpo forestale dello Stato.