Organo: Commissione europea
Categoria: Controlli e sanzioni
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 23-02-1994
Numero provvedimento: 140
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 04-03-1994
Numero gazzetta: 61
Data aggiornamento: 01-01-1970

Che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento nel settore della lotta contro le frodi.

Modificata dalla decisione 223/05.

Articolo 1.

È istituito presso la Commissione un comitato consultivo per il coordinamento della lotta contro le frodi, nel prosieguo denominato «il comitato».

 

Articolo 2.

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla prevenzione e alla repressione delle frodi e di qualsiasi altro illecito che leda gli interessi finanziari della Comunità, nonché su qualsiasi problema di cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione in materia di tutela degli interessi finanziari comunitari, onde organizzare meglio la stretta e assidua collaborazione fra le autorità competenti in materia di lotta contro le frodi. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su ogni problema relativo alla salvaguardia degli interessi finanziari della Comunità, e alla protezione dell’euro (banconote monete) dalla contraffazione.

Il comitato può essere consultato dalla Commissione altresì su ogni problema relativo alla tutela giuridica degli interessi finanziari della Comunità compresi gli aspetti di polizia e giudiziari delle attività di elaborazione strategica e di cooperazione in materia di lotta antifrode.

2. Ogni membro del comitato può chiedere alla Commissione che il comitato sia consultato su ogni questione che rientra nelle competenze del comitato stesso.

 

Articolo 3.

1. Il comitato comprende due rappresentanti per ogni Stato membro; questi possono farsi assistere da due rappresentanti delle autorità nazionali interessate.

2. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Di concerto con la Commissione, il comitato può costituire gruppi di lavoro per agevolare i propri lavori negli ambiti settoriali di sua competenza. La Commissione provvede alle mansioni di segreteria.

 

Articolo 4.

1. La Commissione provvede alla segreteria del comitato.

2. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, in qualità di esperto, chiunque abbia competenze particolari su una questione iscritta all’ordine del giorno. Gli esperti partecipano alle deliberazioni unicamente per il problema che ha motivato la loro presenza.

3. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato.

4. Il comitato si riunisce su convocazione della Commissione.

 

Articolo 5.

1. Le deliberazioni del comitato riguardano le richieste di parere della Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

2. La Commissione, quando chiede il parere del comitato, può fissare un termine entro il quale il parere stesso deve essere emesso.

3. Le opinioni espresse dai rappresentanti degli Stati membri sono iscritte nel verbale.

 

Articolo 6.

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 287 del trattato, quando la Commissione informa il comitato che il parere chiesto o la questione posta riguarda una materia riservata, i partecipanti sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi di lavoro.

 

Articolo 7.

La presente decisione ha effetto dal 1° marzo 1994.