Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 11-06-2009
Numero provvedimento: 6685
Tipo gazzetta: Nessuna
Data gazzetta: 01-01-1970
Data aggiornamento: 01-01-1970

Quesito relativo alla vinificazione di mosti con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol..

Si fa riferimento alla nota pervenuta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente quanto segue, limitatamente ai vini non a DOP né a IGP.

Si premette che, nel caso in esame, stante la definizione di vino contenuta nell’Allegato IV, punto 1, al reg. n. 479/08, i mosti in oggetto, prodotti da uve raccolte in Italia, per poter dare vino commercializzabile, devono essere preliminarmente arricchiti, cosicché il loro titolo alcolometrico volumico effettivo sia almeno pari a 9% vol..

Tuttavia, l’art. 28, comma 1, del reg. n. 479/08, prevede, tra l’altro, che gli Stati membi possono limitare o escludere il ricorso a determinate pratiche enologiche autorizzate in base al diritto comunitario e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali, tra l’altro, dei vini spumanti e liquorosi.

In proposito, ad avviso di questo Ispettorato, il combinato disposto dell’art. 6, comma 1, lettera g) e dell’art. 8, comma 1, della legge n. 82/06, nel vietare la detenzione negli stabilimenti enologici e nelle cantine dei vini e dei prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico volumico totale inferiore a 8% vol. non denaturati (salvo destinarli alla produzione di succhi di uve alle condizioni previste dal D.m. 31 luglio 2006) ovvero - se vinificati - nell’imporne la denaturazione e la successiva distillazione, configura l’applicazione della citata disposizione comunitaria.

In altre parole, sembra a questo Ispettorato che il legislatore nazionale abbia inteso considerare i prodotti in oggetto non idonei per la produzione di vino destinato al consumo umano, dovendosi, pertanto, ritenere in contrasto con tale indicazione il ricorso all’arricchimento, quale pratica enologica specificatamente idonea a far acquistare a tali prodotti la caratteristica che li renderebbe conformi alla definizione del citato All. I, punto 1, e, quindi, commercializzabili.

Si ravvisa, pertanto, affinché possano essere arricchiti prodotti a monte del vino con titolo alcolometrico totale inferiore a 8% vol. la necessità di un’apposita modifica della L. n. 82/06.