Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 07-08-2009
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 01-01-1970
Numero gazzetta: 195
Data aggiornamento: 01-01-1970

Disposizioni di attuazione dell’articolo 5 del decreto 27 novembre 2008 che prevede, a seguito di istanza avanzata da parte delle regioni o province autonome, la possibilità di individuare ulteriori categorie di produttori per l’esonero dall’obbligo di consegna dei sottoprodotti della vinificazione - Provincia autonoma di Bolzano.

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all’art. 1 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa.

 

Articolo 2.

Esoneri

1. A decorrere dalla campagna 2009/2010 i produttori di vino aderenti al Consorzio Vino Alto Adige, che operano sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano ed hanno una produzione compresa tra i 100 ed i 1.000 hl, procedono al ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato.

2. Le fecce e le vinacce non consegnate ai distillatori sono utilizzate esclusivamente per il compostaggio o come ammendante organico e per gli altri usi consentiti dall’art. 5, commi 1, 3 e 4 del decreto 27 novembre 2008 citato in premessa.

 

Articolo 3.

Controlli

1. I produttori che si avvalgono del ritiro sotto controllo ai sensi dell’art. 2 del presente decreto rispettano le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 27 novembre 2008 citato in premessa, in particolare agli articoli 3 e 4, nonché alle disposizioni impartite dalla Provincia autonoma di Bolzano e sono soggetti ai controlli svolti dalla Ripartizione agricoltura della medesima Provincia autonoma.

2. I produttori di cui al precedente comma 1 trasmettono, settantadue ore prima delle operazioni di ritiro, alla Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, secondo modalità da questa impartite, una comunicazione contenente:

– le caratteristiche dei sottoprodotti oggetto del ritiro;

– la quantità dei sottoprodotti;

– il luogo in cui sono depositati;– la destinazione finale;

– il giorno e l’ora di inizio delle operazioni destinate a renderli inutilizzabili per il consumo umano.Nella comunicazione è riportato il Codice Unico Aziendale (CUA).

3. In applicazione dell’art. 46, lettere j e k, del regolamento n. 436/09, sul registro di carico e scarico tenuto dal produttore, sono annotati:

la trasmissione della comunicazione all’organo di controllo nella colonna «descrizione», il giorno stesso in cui è trasmessa la comunicazione; lo scarico della feccia o della vinaccia da destinare al ritiro sotto controllo, il giorno stesso in cui è effettuata l’operazione di ritiro e prima dell’operazione stessa.

4. Le comunicazioni recano il codice del registro di carico e scarico tenuto dal produttore, attribuito da ICQ, nonché il numero progressivo corrispondente a quello che figura per la relativa annotazione nella colonna «descrizione» del registro medesimo. Copia della comunicazione scorta il trasporto del sottoprodotto ritirato e viene esibita a richiesta dell’organo che controlla le operazioni di ritiro. Le comunicazioni sono conservate per cinque anni.

5. Al fine di rispettare quanto previsto dagli articoli da 76 a 80 del reg. 555/08, la Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano effettua i controlli sulla effettiva eliminazione dei sottoprodotti e sul rispetto del divieto di sovrappressione delle uve secondo un piano che prevede: controlli amministrativi sistematici; controlli in loco di un campione che rappresenti almeno il 5% dei produttori che effettuano il ritiro sotto controllo ai sensi del presente decreto; un’analisi dei rischi valutata ed aggiornata annualmente secondo quanto disposto dall’art. 79 del reg. 555/08.

Attraverso i controlli è verificata, altresì, l’osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunitari citati e, in particolare nell’Allegato VI Sez. D del regolamento 479/08, negli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 27 novembre 2008 e delle disposizioni contenute nel presente decreto.

6. Il rispetto della normativa ambientale è garantito dai controlli effettuati dalla Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano che emanerà un provvedimento per garantire lo spargimento agronomicamente corretto all’interno dei vigneti.

 

Articolo 4.

Disposizioni finali

1. La Provincia autonoma di Bolzano invia annualmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione Generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali - ATPO II - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, una relazione contenente il numero dei produttori che hanno effettuato il ritiro sotto controllo, la quantità dei sottoprodotti, distinti in fecce e vinacce, la loro destinazione, il numero di controlli effettuati e l’esito degli stessi.

2. A decorrere dalla campagna 2009/2010 i produttori presentano alla Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano, entro il 1° settembre di ciascuna campagna, una comunicazione, contenente il riferimento al CUA, nella quale dichiarano se intendono destinare i sottoprodotti alla distillazione o al ritiro sotto controllo, con l’indicazione della presumibile quantità di fecce e vinacce prodotte e la destinazione delle stesse.

3. La Ripartizione agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano comunica all’ICQ competente per territorio, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2, l’elenco dei produttori di vino che effettuano il ritiro sotto controllo, anche al fine di armonizzare i controlli ed evitare discriminazioni fra i diversi produttori.

4. Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.