Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 16-01-2024
Numero provvedimento: 171
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Domanda di nulla osta indirizzata all’Ente parco al fine di poter realizzare dei lavori di miglioramento fondiario su uno stacco di terreno ricadente nella zona del Parco dell’Etna per renderlo idoneo ad ospitare la coltivazione di viti per finalità vinicole - Realizzazione di un vigneto allevato a spalliera - Sistemazione del suolo al fine di creare il necessario raccordo tra le diverse curve di livello, in modo da ottenere una pendenza che degradi in maniera armonica per assecondare i caratteri di insolazione e per garantire lo svolgimento delle rituali operazioni colturali - Rigetto dell'istanza da parte dell'Ente parco - Terreno che rivela un preesistente impianto agricolo destinato a vigneto sul quale sono ancora evidenti vecchie piante storiche di viti da vino - Eterogeneità del terreno di cui trattasi - Istanza del privato accoglibile se circoscritta alle aree che presentano tratti morfologici ex se idonei per la ripresa di attività coltiva già esercitata in passata.


SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 872 del 2021, proposto da
Bugia Nen Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Filiberto Fiorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ente Parco dell'Etna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maniscalco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'annullamento

del provvedimento di diniego prot. n. 84/2021 del 10.03.2021 rilasciato dall'Ente Parco dell'Etna sulla richiesta della società ricorrente prot. n. 1198 del 28.02.2020 tendente ad ottenere il nulla osta ex art. 24, comma 5, l.r. n. 14/1998, alla realizzazione di interventi di miglioramento fondiario dello stacco di terreno sito in agro del Comune di Castiglione di Sicilia, contrada Monte Dolce, censito in catasto al foglio 63, particelle 8 e 524 (ex 9), ricadente in zona D del Parco dell'Etna;


nonché, per il risarcimento

dei danni subiti dalla parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco dell'Etna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

 

1. Il 28 febbraio 2020 la società ricorrente ha chiesto il nulla osta ex art. 24, co. 5, della l.r. n. 14/1988 all’Ente parco intimato nell’odierno giudizio al fine di poter realizzare dei lavori di miglioramento fondiario su uno stacco di terreno sito nel Comune di Castiglione di Sicilia, Contrada Monte Dolce (censito al catasto al Foglio 63, p.lle 8 e 524 - ex 9) e ricadente in Zona D del Parco dell’Etna, per renderlo idoneo ad ospitare la coltivazione di viti per finalità vinicole.

Il progetto di cui trattasi, in particolare, prevede la realizzazione di un vigneto allevato a spalliera, collocato sulla particella 8 sopra richiamata per una superficie di Ha 2.68.62, per una estensione totale di Ha 5.50.14, mediante, secondo la prospettazione di parte ricorrente, una modesta sistemazione del suolo al fine di creare il necessario raccordo tra le diverse curve di livello, in modo da ottenere una pendenza che degradi in maniera armonica per assecondare i caratteri di insolazione e per garantire lo svolgimento delle rituali operazioni colturali. Sempre secondo la prospettazione di parte, non sarebbe stata prevista la realizzazione di muri di sostegno, ma la creazione di ciglioni atti ad evitare il franamento del terreno, garantendo, al contempo, la copertura vegetale naturale in corrispondenza di salti di quota e degli affioramenti di roccia, costituenti elementi caratterizzanti dell’aspetto paesaggistico dei luoghi.

L’istanza presentata è stata respinta dall’Ente Parco con provvedimento n. 84 del 10 marzo 2021 impugnato nell’odierno giudizio, del quale è chiesto l’annullamento oltre al risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittimità di tale determinazione.

Per completezza, va rilevato come nel 2018 la medesima società avesse già avanzato una proposta similare che, tuttavia, è andata incontro ad un altro provvedimento di segno negativo, in quel caso adottato dal Comune di Castiglione di Sicilia per un contrasto tra le risultanze catastali del terreno in parola e la disciplina in materia d prevenzione degli incendi di cui all’art. 10 della l.n. n. 353/2000, così come recepita in Sicilia dall’art. 37 della l.r. n. 16/1996, atteso che l’area in argomento sarebbe stata adibita a pascolo e sarebbe altresì già stata interessata da incendi nel 2009.

Al fine di risolvere la prefata criticità, la società si attivava presso i competenti uffici, ottenendo la variazione della destinazione d’uso da pascolo a terreno agricolo di una parte dello stacco di suolo in questione e predisponendo un nuovo e diverso progetto che, stavolta, otteneva l’approvazione sia del Comune di Castiglione di Sicilia che dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, avendo quest’ultimo attestato, in particolare, come l’area in questione presenterebbe rischio idrogeologico nullo.

Peraltro, gli Enti in questione, dopo apposito sopralluogo condotto il 14 febbraio 2020, avrebbero altresì rilevato come “[…] sul terreno sopra descritto era preesistente un impianto agricolo destinato a vigneto e che a tutt’oggi sono ancora evidenti vecchie piante storiche di viti da vino”, tanto che il Comune sopra menzionato, con successiva nota n. 2622 del 27 febbraio 2020, avrebbe concluso, per quanto di propria competenza, che “al fine di applicare la normativa vigente ai sensi della legge 11 novembre 2000, n. 353, sull’area interessata può essere ripristinato l’antico vigneto”.

Sulla scorta dell’evoluzione favorevole del secondo procedimento avviato dall’odierna parte ricorrente, la stessa chiedeva altresì all’Ente Parco dell’Etna il rilascio del nulla osta ex art. 24, co. 5, della l.r. n. 14/1988, per la realizzazione del progetto come sopra rimodulato e assentito dagli Enti pocanzi menzionati.

A seguito dell’avvio dell’istruttoria da parte dell’Ente intimato, che con nota n. 1357 del 9 marzo 2020 ha sin da subito paventato la non conformità dell’intervento, per come proposto, con la disciplina del Parco in materia di terreni agricoli, la società ricorrente ha presentato una prima integrazione documentale, allegando planimetrie maggiormente dettagliate dell’area che, tuttavia, sono state ritenute non sufficienti dalla p.a., tanto che con successiva nota n. 3140 del giorno 1 luglio 2020 venivano chiesti alla parte privata ulteriori elaborati.

Quest’ultima, una volta trasmessa la documentazione in questione, chiedeva altresì l’effettuazione di un sopralluogo congiunto con tutti gli Enti interessati, al fine di far prendere ad essi cognizione dell’effettivo stato dei luoghi.

L’esito di tale ispezione collettiva è confluito in una relazione finale, redatta dal personale dell’Ente Parco dell’Ente e sottoscritta da tutti gli intervenuti, nella quale si è dato atto che solo una parte del terreno presenti, in realtà, evidenza di aver ospitato in passato antichi vitigni mentre, per altra parte, detta area risulterebbe essere caratterizzata da elementi naturalistici tipici dell’area protetta del Parco dell’Etna.

Nonostante tali conclusioni riportate nella relazione finale del sopralluogo siano state vidimate da tutti i rappresentanti degli enti partecipanti all’attività, solo in via successiva, il Comune di Castiglione di Sicilia eccepirà in merito alla loro bontà e corrispondenza all’effettivo stato dei luoghi.

Nonostante ciò, con preavviso di rigetto n. 6424/2020, l’Ente Parco convenuto manifestava alla società istante le ragioni per cui la domanda di nulla osta presentata non avrebbe potuto avere esito favorevole, cui facevano seguito le osservazioni della parte privata.

Successivamente, non ritenendo di interesse ai fini della decisione finale gli spunti offerti in sede di osservazioni endoprocedimentali, l’Amministrazione intimata adottava il provvedimento finale di diniego, impugnato in questa sede processuale, appuntandolo sui seguenti motivi:

1- la progettazione proposta dalla ditta ha previsto di mettere a coltura una superficie naturale mediante una sostanziale modifica dello stato dei luoghi, non compatibile con le esigenze di tutela proprie dell’area protetta in argomento e con la disciplina del Parco che prevede “che l’esercizio agricolo è ammesso solo su superfici già oggetto di uso agricolo, cioè su superfici che possiedono i requisiti per la prosecuzione o il ripristino della coltivazione agraria; pertanto gli interventi agricoli possono essere progettati solo su superfici agricole e possono essere realizzati solo salvaguardando l’attuale orografia del terreno, tutti i terrazzamenti esistenti, l’eventuale roccia affiorante, le eventuali torrette di pietrame lavico e tutte le piante forestali vegetanti presenti anche singolarmente”;

2- la stessa progettazione non sarebbe neppure conforme al piano paesaggistico vigente che inserisce l’area nel contesto 4g ricadente nel paesaggio locale 04, caratterizzato dal livello di tutela 2, che ha come obiettivo specifico la tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso numerose misure fra cui il “mantenimento della vegetazione naturale presente o prossima alle aree coltivate o boscate (siepi, filari, fasce ed elementi arborei isolati o arbustivi, elementi geologici, rocce, pareti rocciose e morfologici scarpate, fossi) in grado di costituire habitat di interesse ai fini della biodiversità». Inoltre non è consentito «effettuare movimenti di terra e le trasformazioni dei caratteri morfologici e paesistici dei versanti anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio idrogeologico”.

2. Avverso le citate motivazioni parte ricorrente ha proposto un ricorso affidato alle seguenti censure:

I) eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza dei presupposti. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l.n. 241/90, dell’art. 24 l.r. n. 14/88 e del decreto istitutivo del Parco dell’Etna.

Secondo tale doglianza, non sarebbe chiara la fonte del divieto citata nel provvedimento impugnato, con particolare riferimento al primo motivo di diniego, tenuto conto che il richiamato art. 24 della l.r. n. 14/1988 prevedrebbe espressamente che, nell’ambito del procedimento proteso al rilascio del nulla osta di interesse ai fini dell’odierna controversia, l’Ente in questione sia tenuto ad attenersi alle norme contenute nel decreto istitutivo del Parco, al regolamento e al piano territoriale. Tuttavia, questi ultimi due documenti non risultano essere mai stati approvati, con ciò significando che l’unica fonte normativa di rilievo sarebbe il decreto istitutivo, ai sensi del quale, tuttavia, non si rinverrebbe alcuna preclusione in merito al fatto che l’attività agricola possa essere svolta, in tale area, soltanto su terreni già adibiti a tale uso;

II) eccesso di potere per carenza dei presupposti sotto distinto profilo. difetto di istruttoria. travisamento dei fatti.

In secondo luogo, l’Ente sarebbe comunque incorso in un evidente travisamento dei fatti e in un difetto di istruttoria, essendo stata erroneamente applicata la normativa vigente in materia rispetto al caso di specie, tanto che l’intervento proposto ricadrebbe interamente in un’area già oggetto di coltivazioni di uve da vino in passato, così come accertato dal Comune di Castiglione di Sicilia, dalla perizia agronomica e dalle risultanze del primo sopralluogo condotto in assenza dell’Ente del Parco dell’Etna;

III) eccesso di potere sotto ulteriore profilo. violazione degli articoli 146 d.lgs. n. 42/04, 24 della l.r. n. 14/1988 ed 11, comma 30, della l.r. n. 26/2012.

Da ultimo, l’Ente Parco avrebbe denegato il nulla osta anche facendo riferimento a una presunta incompatibilità del progetto presentato con il Piano paesaggistico della Provincia di Catania, senza tenere in considerazione, tuttavia, che detto Ente non possa esprimersi sul rispetto di tale Piano senza il previo coinvolgimento del Consiglio regionale che, a sua volta, prima di potersi determinare, sarebbe tenuto ad interpellare preventivamente il Soprintendente ai beni paesaggistici competente per territorio.

Ad ogni modo, il progetto sarebbe comunque conforme rispetto al Piano di cui trattasi, atteso che esso non prevedrebbe alcuna movimentazione di terreno, se non mediante dei modesti interventi contemplati al solo fine di livellare le terrazze generate dal raccordo delle curve di livello, senza alcuna modificazione del declivio del terreno e senza incidere sui caratteri morfologici e paesaggistici, preservando altresì l’equilibrio idrogeologico.

3. Si è costituito in giudizio l’Ente Parco dell’Etna che, con memoria di comparsa, ha espletato le seguenti difese:

- per quanto attiene alle contestazioni mosse con il primo mezzo di impugnazione queste sarebbero infondate, tenuto conto che al punto 5.2 del decreto istitutivo del Parco è previsto che le attività di cui al punto precedente (5.1) sono consentite purché compatibili con le finalità del Parco, così come desumibili, secondo l’Amministrazione intimata, dallo Statuto Regolamento dell’Ente che, all’art. 1 “Finalità”, indica come quest’ultimo abbia il compito di provvedere alla gestione del Parco naturale regionale dell’Etna al fine di perseguire: “- la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale”. Da tale finalità, dunque, deriverebbe la prescrizione relativa all’impossibilità di trasformare ambienti naturalistici dell’area in coltivazioni.

In ogni caso, poi, la disciplina del Parco risulta essere basata anche sulla stratificazione nel tempo degli atti consultivi del C.T.S. che, in più occasioni, nel periodo dal 1993 al 2000, ha adottato pareri negativi in merito alla possibilità di modifiche importanti allo stato dei luoghi, come da atti allegati;

- per quanto attiene al secondo motivo di gravame anche questo sarebbe destituito di fondamento, alla luce delle risultanze dell’ultimo sopralluogo condotto da tutte le parti in causa, sia pubbliche che private. In tale circostanza, in particolare, così come risulta anche dalla relazione finale sottoscritta da tutti i rappresentati delle diverse parti intervenute, questi ultimi avrebbero percorso solo una parte (quella più agevole e favorevole) della particella 8, a differenza di quanto effettuato dagli esponenti dell’Ente parco che, per converso, hanno esplorato l’intera zona, riscontrando la presenza di antichi vitigni solo in una minima parte del terreno in questione, avendo invece constatato la presenza di ampie zone naturali che devono essere preservate, non potendo essere oggetto di interventi demolitivi e/o trasformativi dello stato dei luoghi;

- avuto riguardo al terzo motivo, l’Amministrazione resistente lo ritiene privo di pregio atteso che l’area per la quale è stata presentata istanza di autorizzazione per la realizzazione di lavori di miglioramento fondiario da parte della ditta ricorrente consisterebbe in un’area naturale, situata all’interno di un’area protetta e soggetta a vincolo di tutela. Più specificamene, l’Ente Parco contesta l’estensione dell’intervento, che coprirebbe una superficie ben maggiore di quella che presenta segni di passati utilizzi quale coltura viticola, tanto da manifestare la sua apertura all’accoglimento del nulla osta per porzioni di terreno più limitate e rispettose dello stato dei luoghi e del preesistente loro uso.

- la medesima Amministrazione, poi, evidenzia come la particella in argomento era ab origine accatastata come “pascolo” e che ha ottenuto la (parziale) variazione in “terreno agricolo” solo successivamente, previa mera dichiarazione unilaterale del rappresentante legale della ditta ricorrente, effettuata a seguito del primo rigetto ottenuto rispetto alla sua istanza. Peraltro, sempre secondo la prospettazione della parte pubblica, detta variazione non avrebbe potuto neppure essere concessa ai sensi della legge n. 353/2000, tenuto conto che, come rilevato dal Comune interessato in sede di primo diniego, il terreno in questione (pascolo) risulta essere stato interessato da incendi nel 2009 e, a tal proposito, l’art. 10 della legge richiamata sancisce che “Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni”. Per quanto precede, dunque, la destinazione della particella 8 non avrebbe potuto essere modificata prima del 2024, con discendente inammissibilità e infondatezza dell’istanza di variazione della destinazione d’uso del terreno in argomento presentata dalla parte ricorrente agli organi competenti.

4. Con memoria finale del 3 novembre 2023 parte ricorrente ha ritenuto insufficienti le eccezioni di merito sollevate dall’Ente resistente al fine di confutare il primo motivo di ricorso.

Per quanto attiene ai pareri resi in precedenza dal CTS ne contesta poi l’applicabilità al caso di specie e, ad ogni modo, ritiene che i semplici movimenti di terra proposti con il progetto presentato sarebbero comunque ad essi conformi.

Da ultimo, ritiene inconferenti le osservazioni effettuate dall’Ente Parco sulla corretta applicazione della legge n. 353/2000, atteso che, da un lato, nel provvedimento impugnato non v’è traccia di contestazioni in tal senso, assistendosi a un caso evidente di indebita integrazione della motivazione di atti amministrativi in sede processuale mediante scritti difensivi e, dall’altro lato, la delibazione circa il rispetto della disciplina recata dalla legge richiamata ricadrebbe nella competenza del Comune e non dell’Ente Parco dell’Etna.

5. All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito precisate.

6.1 Prima di procedere con l’esame dei motivi di gravame che non si ritengono essere meritevoli di pregio ai fini dell’accoglimento delle domande formulate dalla parte ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio, il Collegio deve evidenziare come il provvedimento di diniego impugnato rientri nel genus dei c.d. atti “plurimotivati”, ossia fondati su una pluralità di presupposti, ciascuno dei quali in sé idoneo a sorreggere le conclusioni cui la p.a. è giunta con l’adozione dell’atto amministrativo contestato. Come già chiarito in più circostanze dalla giurisprudenza amministrativa, laddove un provvedimento sia fondato su più ordini di motivi, tra loro autonomi, deve comunque considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo in maniera congrua (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sent. n. 5565/2019; Cons. Stato, Sez. IV, n. 1921/2016; Sez. VI, n. 2894/2012).

6.2 Sempre in via preliminare, poi, il Collegio intende in parte aderire alle deduzioni di parte ricorrente, effettuate con memoria finale del 3 novembre 2023, avuto riguardo, in particolar modo, alla rilevata irritualità delle contestazioni mosse dall’Ente Parco avverso l’intervenuta modifica della destinazione d’uso del terreno di cui trattasi, che sarebbe occorsa, secondo la prospettazione di parte pubblica, in spregio alle disposizioni di cui alla legge n. 353/2000. Al riguardo, deve convenirsi con la parte privata, nel senso di dover qualificare tali osservazioni a guisa di inammissibili integrazioni della motivazione del provvedimento di diniego oggetto dell’odierno giudizio, dal momento che quest’ultimo, su tale specifica questione, nulla dice, basando il respingimento dell’istanza su altre e diverse questioni, come in precedenza riepilogate.

7. Tanto premesso e venendo allo scrutinio del primo motivo di impugnazione, parte ricorrente contesta che i riferimenti normativi richiamati dall’Ente Parco per il respingimento dell’istanza non sarebbero chiari, senza contare che, come successivamente precisato con memoria finale, non potrebbero trovare alcuna applicazione al caso di specie i pareri del CTS, dovendo il procedimento del rilascio del nulla osta previsto dall’art. 24, della l.r. n. 14/1988 essere appuntato esclusivamente sulle disposizioni contenute nel decreto istitutivo del Parco, del regolamento e del piano territoriale, questi ultimi, peraltro, mai approvati.

La censura è infondata.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 17 marzo 1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 4 aprile 1987, n. 14 S.O., è stato istituito ai sensi della legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, il Parco naturale denominato “Parco dell’Etna”.

L’art. 3 del decreto specifica che “il territorio del Parco, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 98 del 6 maggio 1981, è articolato in zone, così come individuate nell’allegato B, nelle quali si applicano le disposizioni contenute nella parte terza dell’allegato A”.

Nell’allegato A, lettera c), comma 1, si specifica che gli obiettivi della “zonizzazione del Parco” (suddivisione del territorio del parco in numero nelle A, B, C e D) possono essere perseguiti facendo riferimento alle finalità precipue di ciascuna zona, con l’individuazione di discipline e divieti.

In Zona D, in particolare, ossia nell’area di interesse ai fini della causa di cui trattasi, l’art. 5.1 sancisce che è consentito esercitare, tra le altre, attività agricole, zootecniche e silvo-colturali (lett. c)) ma, il successivo art. 5.2, prevede che esse possano essere svolte e autorizzate solo ove compatibili con le finalità del Parco.

Quest’ultime, invero, ben possono essere rinvenute nell’art. 1 dello Statuto Regolamento che indica come l’Ente Parco abbia il compito di provvedere alla gestione dell’area naturale di cui trattasi al fine di perseguire “la protezione, conservazione e difesa del paesaggio e dell’ambiente naturale”.

Tale finalità di protezione, ovviamente, va bilanciata, così come ogni altro interesse pubblico, con le aspettative dei privati, in modo da ricercare, ove possibile, un adeguato equilibrio della vicenda amministrativa che possa determinare una composizione degli interessi il più possibile satisfattiva per tutti i soggetti coinvolti, evitando la soccombenza ad abrupto delle esigenze dei privati che si correlano ad interessi pubblici ritenuti ontologicamente e, in via aprioristica, superiori e prevalenti.

Tale indicazione è altresì rinvenibile nella relazione preliminare al decreto istituto del Parco dell’Etna, dove viene affermato che “i criteri generali della proposta rispondono ad una corretta interpretazione della Legge Regionale n. 98 del 1991 ed ai principi ispiratori della politica di conservazione della natura che postula creazione di aree protette, che realizzino sintesi tra vocazioni di sviluppo presenti nelle comunità locali ed esigenza di conservazione del Parco come area a regime speciale, costituente bene culturale ed ambientale nel suo insieme; area atta quindi a soddisfare bisogni culturali e spirituali dell’uomo moderno, offrendo occasioni di contatto con realtà naturali non dominate dalla presenza umana ed anche con paesaggi formatisi di seguito alle trasformazioni create dall’uomo attraverso tradizionali attività agro-silvo-pastorali”.

Dalla lettura del passo citato emerge plasticamente come la precipua finalità del Parco sia quella di preservare il paesaggio esistente, formatosi anche sulla scia e per gli effetti di precedenti attività antropiche di tipo tradizionale, prevedendosi così la necessità che future modificazioni dello stato esistente dei luoghi possano essere consentite solo laddove dette trasformazioni siano in grado di preservare gli elementi naturalistici e caratteristici già presenti, armonizzandosi con essi.

In tale contesto, si inserisce la più volte richiamata disposizione di cui all’art. 24, co. 4 della l.r. n. 98/1981 e s.m.i. che, invero, dispone come “Dalla costituzione dell’Ente Parco ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del Parco ed alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla-osta dell’Ente Parco che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo ed alla disciplina del piano territoriale e del regolamento […]”.

Il successivo comma 5, poi, nella formulazione in via postuma modificata dall’art. 4 della l.r. n. 34/1996, ha altresì contemplato che “Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal Presidente dell’Ente Parco, secondo i criteri generali attuativi del regolamento dell'Ente, preventivamente determinati dal Comitato tecnico scientifico, e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni”.

Successivamente, la disposizione testé riportata ha subito un’ulteriore modifica ad opera dell’art. 125 della l.r. n. 6/2001, prevedendo così che “Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal Presidente dell'Ente parco, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente”.

Fermo restando, dunque, che in ossequio alle disposizioni sopra richiamate ogni attività che comporti una trasformazione del territorio del Parco sia subordinata al previo rilascio del nulla osta da parte dell’Ente intimato, ciò che rileva ai fini dell’odierna causa è che mentre la prima versione del richiamato comma 5, dell’articolo 24, della l.r. n. 98/1981, imponeva che fosse il CTS a dover preventivamente individuare i criteri generali attuativi del regolamento dell’Ente, la successiva novella del 2001, per converso, ha eliminato detto passaggio istituzionale per la loro individuazione.

Se quello pocanzi tratteggiato in via sommaria è il quadro normativo di riferimento, va comunque evidenziato come, di fatto, il regolamento dell’Ente in questione non sia mai stato adottato.

In un tale contesto, dunque, la stella polare e unico riferimento in grado di guidare l’attività dell’Ente resistente, cui la legge regionale pocanzi richiamata affida comunque il potere di preservare le risorse naturali del Parco dell’Etna, è rappresentata dalle finalità contenute nel decreto istitutivo, così come sopra indicate.

Siffatto potere, tuttavia, limitato da confini di azione così ampi quali quelli desumibili dalle finalità del Parco, in assenza di ulteriori paletti in grado di conformare e calibrare l’agere amministrativo, ben potrebbe comportare degli spazi di intervento eccessivamente permissivi per la p.a., con evidente sottomissione degli interessi dei privati che sarebbero così sottoposti all’esercizio di un pubblico potere in assenza di criteri sufficientemente determinabili e conoscibili a priori.

In tal senso, per vero, così come evidenziato dalla parte pubblica resistente, il Presidente del Parco dell’Etna pro tempore, con atto n. 113 del 24 giugno 1996, ha adottato una direttiva sull’applicazione della legge regionale, con la quale ha precisato che “Nelle more dell’adozione del regolamento, richiamato dal citato art. 4, i criteri generali vanno desunti sulla base dell’attività consultiva sin qui svolta dal C.T.S., tenuto conto dell’indirizzo generale sulla materia, dei pareri a contenuto generale e per singole fattispecie omogenee dei pareri secondo un criterio di prevalenza che non può essere messo in discussione da eventuali applicazioni difformi. I criteri, tratti sulla base del superiore indirizzo, debbono essere codificati, anche al fine di facilitare la ricerca e l’applicazione, e dovranno garantire analogo trattamento per analoghe fattispecie”.

Tale atto, nella sua veste di direttiva interna, ben può essere attratta nel genus delle circolari che, pur non trovando spazio nell’ambito della ristretta cerchia delle fonti del diritto, finisce comunque per produrre degli obblighi (interni) in capo all’Amministrazione, che si sostanziano nella necessità del rispetto delle disposizioni con essa veicolate, tanto che l’eventuale azione amministrativa che dovesse discostarsi da tale sentiero ben potrebbe essere censurata davanti alla giustizia amministrativa per eccesso di potere.

Ragionando al contrario, dunque, attesa la presenza di tale direttiva, la cui legittimità non risulta essere stata contestata nell’odierno giudizio, l’utilizzabilità dei pregressi pareri del CTS al fine di desumere quali debbano essere i criteri generali su cui appuntare la delibazione delle istanze rivolte all’Ente ai fini dell’ottenimento del nulla osta, risulta essere addirittura doverosa, oltre che opportuna, al fine di evitare, per un verso, che il bene giuridico pubblico da tutelare resti sprovvisto di adeguata copertura per effetto dell’indebita inerzia nell’approvazione degli atti regolamentari a valle previsti dalla legge e, per altro verso, per garantire alla p.a. e ai privati dei criteri definiti e conoscibili in partenza.

Pertanto, nelle more dell’adozione del regolamento, così come indicato dalla direttiva richiamata, si ritiene che i pregressi pareri resi dal CTS su fattispecie a contenuto generale ben possano costituire una valida base da cui poter ricavare criteri generali per la valutazione delle istanze di nulla osta da parte dell’Ente Parco, anche in considerazione della necessità di assicurare adeguata parità di trattamento ai soggetti che abbiano presentato istanza in tal senso nel corso del tempo, in presenza di un quadro normativo di riferimento rimasto di fatto inalterato rispetto al passato, non essendo stato ancora adottato il regolamento invocato dalla legge regionale presupposta.

Per quanto precede, va disattesa la doglianza di parte ove paventa la sussistenza di eccesso di potere nell’azione dell’Ente resistente.

Venendo poi al contenuto dei richiamati pareri del CTS, alcuni riportati per stralcio dalla parte pubblica nella sua memoria di costituzione (pag. 28 e ss.) ed altri indicati nella relazione istruttoria depositata agli atti del processo, non può non essere rilevato come, con un orientamento pressoché costante, l’organo consultivo in questione abbia da sempre espresso la sua opinione in senso sfavorevole rispetto a proposte che potessero determinare una “sostanziale trasformazione dei luoghi anche attraverso notevoli opere di sbancamento” (pareri nn. 37 e 38 del 1993), evidenziando come le attività proposte non debbano comportare “movimenti di terra significativi” (parere n. 42 del 1993) ovvero, per quanto attiene ai terrazzamenti, che la loro sistemazione “avvenga con mezzi agricoli (motozappe e trattori leggeri) solo nelle terrazze esistenti escludendo la rimozione di affioramenti rocciosi; che vengano salvaguardati tutti gli esemplari” di vegetazione peculiare esistente, anche isolatamente, e “che vengano mantenuti e sistemati i muretti a secco dei terrazzamenti” (parere n. 4506 del 1994).

A venire in rilievo, dunque, è un orientamento che ben può assurgere a criterio direttivo per la soluzione di casi concreti e futuri, tra cui quello che viene in rilievo nell’odierno giudizio, attesa la sua rispondenza all’esigenza di assicurare la tutela e le finalità del Parco naturale di cui trattasi, dove l’attività antropica deve necessariamente conformarsi e armonizzarsi rispetto allo stato dei luoghi al fine della sua preservazione.

In tal senso, dunque, il provvedimento impugnato, nella parte in cui afferma “che l’esercizio agricolo è ammesso solo su superfici già oggetto di uso agricolo, cioè su superfici che possiedono i requisiti per la prosecuzione o il ripristino della coltivazione agraria; pertanto gli interventi agricoli possono essere progettati solo su superfici agricole e possono essere realizzati salvaguardando: l’attuale orografia del terreno, tutti i terrazzamenti esistenti, l’eventuale roccia affiorante, le eventuali “torrette di pietrame lavico” e tutte le piante forestali vegetanti presenti anche isolatamente”, risulta essere perfettamente in linea con le prefate indicazioni del CTS e, a sua volta, con le finalità di tutela del Parco, non ravvisandosi i paventati vizi di illegittimità dedotti col gravame.

Ad avviso del Collegio, dunque, il punto focale della questione si snoda non tanto attorno alla pregressa, o meno, vocazione catastale del bene (pascolo o terreno agricolo) – peraltro, come visto in precedenza, modificabile su mera dichiarazione unilaterale del legittimo proprietario del terreno – quanto piuttosto alla possibilità di esercitare un’attività di tipo agricolo sfruttando (solo) terrazzamenti già esistenti e senza che dal loro nuovo utilizzo a fini agricoli si determini una modificazione sostanziale dello stato dei luoghi.

E’ in tal senso, dunque, che va letto e interpretato il diniego opposto dall’Ente Parco all’istanza di parte ricorrente, con discendente infondatezza del primo motivo di gravame.

8. Con un secondo mezzo di impugnazione viene contestato l’apprezzamento da parte dell’Ente convenuto dello stato dei luoghi ricadenti nella particella 8 e degli interventi proposti col progetto presentato dalla società ricorrente, ritenendosi che l’area in argomento sarebbe stata già interessata da attività viticole in passato, come dimostrato dai resti presenti in situ, dalla perizia agronomica di parte depositata agli atti e dai sopralluoghi effettuati dagli altri enti competenti.

Anche il secondo motivo di gravame va disatteso.

Il Collegio rileva come le risultanze dell’ultimo sopralluogo condotto da parte di tutti gli Enti aventi causa, compreso l’Ente Parco che, per la prima volta, ha effettuato tale attività in data 5 novembre 2020, è confluito in una relazione condivisa da tutti i partecipanti – pur essendo poi stata contestata in via postuma dal Comune di Castiglione di Sicilia – da cui si evince che: “…la particella catastale 8 del foglio 63 è stata attraversata longitudinalmente da Nord a Sud per tutta la sua lunghezza…partendo dalla parte Nord, cioè dal lembo dell’attuale vigneto presente nella stessa particella. Il passaggio dal coltivo (vigneto) all’area incolta si trova a ridosso della capezzagna che delimita l’attuale vigneto condotto a controspalliera…sul margine del dislivello sono ben visibili alcuni ceppi di vite sradicati e depositati sul suolo. L’area incolta, oggetto di progettazione della ditta, si presenta eterogenea. Partendo da Nord … la prevalenza della superficie della particella 8 si presenta estremamente aspra e accidentata, con creste rocciose separate da avvallamenti che al loro interno presentano rocce affioranti e spuntoni rocciosi … la particella 8 è stata attraversata per tutta la sua lunghezza per averne una visione generale e la presenza della roccia affiorante ha determinato la scelta del percorso per…dislivello importante su terreno molto accidentato. Questa area è ricoperta da vegetazione arbustiva…in questa parte della particella non sono stati rinvenuti ceppi di vecchie viti…né sono stati rinvenuti terrazzamenti…Procedendo verso Sud, cioè inoltrandosi verso monte nell’area oggetto di progettazione della ditta ed approssimandosi al confine della particella 8 posto a ridosso delle particelle 1 e 413 del foglio catastale 77, intestate ad altra ditta e impiantate a vigneto, la superficie della particella 8 cambia le proprie caratteristiche… ci si trova su una superficie gradualmente sempre meno acclive e accidentata con presenza sparsa di roccia affiorante…in qualche punto, si rinviene traccia di muretti di terrazzamenti costruiti anche utilizzando la roccia affiorante come base…Su questa parte…sono stati rinvenuti ceppi di vecchia vite”.

In sostanza, non tutto il terreno oggetto di progettazione, come assume la società ricorrente, presenta pregressi segni di viticolture, così come risulta essere confermato dal fatto che, per la sua conformazione eterogenea, gran parte di tale stacco di suolo si caratterizza per la presenza di dislivelli importanti, da cui emergono affioramenti di roccia unitamente ad altri elementi naturalistici (flora tipica) che vanno preservati, così come indicato dall’Ente Parco nel provvedimento impugnato. Peraltro, la presenza di tali dislivelli e la mancanza di pregressi terrazzamenti non può se non determinare la necessità di interventi modificativi del terreno e dello stato dei luoghi per rendere l’area utilizzabile a scopo coltivo, con discendente contrasto con quanto previsto dalla disciplina del Parco stesso.

In merito, si osserva altresì come le contestazioni mosse dal Comune interessato solo in via postuma rispetto alla sottoscrizione della relazione di sopralluogo sopra citata, non possano essere ritenute attendibili atteso che, come riportato nello stesso documento, soltanto i rappresentanti del Parco hanno effettuato una compiuta esplorazione dell’intera particella, al fine di apprezzarne tutte le caratteristiche sopra riportate, mentre gli altri soggetti intervenuti “hanno partecipato alle fasi inziali del percorso nella particella 8, solo per alcuni metri a ridosso della capezzagna, per poi decidere di portarsi in macchina verso la parte Sud della particella”.

Orbene, avendo questi ultimi visionato solo una minima parte del terreno, quello peraltro indicato con presenza di precedenti piante di vite e con una conformazione idonea alla coltivazione, non si comprende come possano contestare che, per la gran parte della particella, invece, vi sia la presenza di elementi naturalistici che, al di là del loro valore intrinseco da preservare nell’ottica delle finalità del Parco, si rilevano essere comunque anche incompatibili con l’attività di coltura, se non previa intensa modifica dello stato dei luoghi.

Il tutto senza considerare che, comunque, le conclusioni cui è giunto l’Ente Parco all’esito del sopralluogo sono coincidenti con quanto già appurato in sede istruttoria mediante l’utilizzo della cartografia esistente, di pregresse foto e delle risorse informatiche a disposizione della medesima Amministrazione, essendo pertanto pacifico che solo una parte del terreno oggetto del progetto presentato dalla società ricorrente presenti pregressi segni di utilizzo a fini viticoli, peraltro nei limitati punti in cui detti luoghi, nella loro attuale conformazione, consentono tale tipologia di attività.

In tale direzione, peraltro, è la stessa p.a. che, proprio partendo dall’assunto dell’eterogeneità del terreno di cui trattasi, evidenzia come l’istanza del privato ben potrebbe trovare accoglimento ove fosse circoscritta alle aree che presentano tratti morfologici ex se idonei per la ripresa di attività coltiva già esercitata in passata, come si evince dalle tracce presenti sui luoghi.

Per quanto precede, anche il secondo motivo di ricorso va disatteso.

8. Con una terza e ultima censura la società ricorrente contesta il secondo motivo di rigetto esternato dall’Ente Parco resistente, in ragione dell’incompatibilità del progetto presentato anche con il Piano paesaggistico della provincia di Catania. In tal senso, col ricorso si ritiene che l’Amministrazione resistente non sarebbe competente ad esprimersi su tale precipuo aspetto, senza contare che l’intervento proposto sarebbe comunque conforme al piano di cui trattasi, posto che per il suo tramite non si prevedrebbe alcuna movimentazione di terreno se non attraverso modesti e insignificanti interventi previsti al solo fine di livellare le terrazze che si genereranno dal raccordo delle curve di livello, senza in alcun modo modificare il naturale declivio del terreno, come sarebbe dimostrato dal fatto che non risulta previsto approvvigionamento di nuovo terreno o il trasporto a rifiuto di terreno cavato. Il tutto senza incidere sui caratteri morfologici e paesistici e preservando l’equilibrio idrogeologico, come peraltro attestato dall’Ispettorato Ripartimentale, il quale avrebbe rilasciato il proprio nulla osta in tal senso.

Anche tale doglianza non coglie nel segno.

In primo luogo, va rammentato come essendo il provvedimento impugnato un atto composto da una motivazione plurima, come in precedenza anticipato, ossia da due distinti motivi di diniego, ciascuno in grado ex se di sorreggere il provvedimento di segno negativo avversato in questa sede processuale, essendo state respinte le precedenti due censure proposte con l’atto introduttivo del giudizio, riferibili al primo motivo di diniego, parte ricorrente non avrebbe comunque interesse ad ottenere la delibazione di quest’ultimo mezzo di impugnazione, atteso che pur a volerlo ritenere fondato in astratto, esso non potrebbe comunque determinare l’annullamento della determinazione impugnata, non potendosi riconoscere l’utilità anelata dalla società ricorrente con discendente carenza di interesse alla decisione su tale specifica questione.

Tuttavia, il Collegio ritiene di dover comunque prendere posizione anche su quest’ultima censura, quantomeno nella parte in cui viene dedotto che l’intervento proposto non comporterebbe particolari stravolgimenti dello stato dei luoghi, trattandosi di questione in parte connessa a quella già trattata in sede di delibazione della precedente doglianza.

Al riguardo, preme sottolineare come quella che nel ricorso viene definita come “…una modesta sistemazione del suolo al solo fine di creare il necessario raccordo delle curve di livello e di mantenere una pendenza che degrada armonicamente in direzione sud/nord ideale per assecondare i caratteri di insolazione e per lo svolgimento delle normali operazioni colturali” (pag. 5), ad una più attenta lettura del progetto, che trova peraltro conferma sia nella relazione istruttoria depositata agli atti del giudizio che nella relazione conclusiva al sopralluogo sopra citata per stralci, oltre che nelle controdeduzioni al ricorso del Dirigente U.O. 8 anch’esse depositate in data 2 novembre 2021, a venire in rilievo è piuttosto una significativa modifica delle curve di livello e delle pendenze che, nel loro andamento attuale, si caratterizzano per il susseguirsi di creste e di avvallamenti caratteristici delle formazioni naturali. In sostanza, pur prevedendosi nello stato post operam sempre un numero di curve di livello pari a ventotto, come nella situazione pregressa, ad essere modificata, tuttavia, è la loro distribuzione, atteso che il progetto prevede la realizzazione di terrazze perlopiù pianeggianti separate da salti di quota di alcuni metri (6 o 8), di fatto sconvolgendo l’attuale susseguirsi delle creste e degli avvallamenti esistenti, alterando così l’equilibrio naturale preesistente.

Né, a tal fine, è possibile valorizzare, come invece intende fare parte ricorrente, il parere favorevole ottenuto in fase endoprocedimentale e preventiva da parte dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, posto che esso riguarda, in via esclusiva, il rischio idrogeologico dell’area preesistente, essendo dunque limitato a constatare che il terreno in questione non sia inserito nell’ambito di un’area soggetta a vincolo.

Da ultimo, anche la paventata circostanza che i movimenti di terra previsti sarebbero esigui e non impattanti sullo stato dei luoghi risulta essere smentita sia dal sopralluogo condotto in data 5 novembre 2020, atteso che la presenza massiva di roccia affiorante, a volerne in astratto ammettere la modificabilità dell’aspetto esteriore obliterando il suo valore naturalistico e paesaggistico, per poter condurre alla realizzazione di terrazzamenti poco inclinati per la coltura della vite, come paventato col progetto, non potrebbe se non essere effettuata mediante il suo interramento. Senza contare, poi, che come si evince dagli elaborati di progetto, i lavori per cui è stato chiesto il prescritto nulla osta determinano una variazione dell’orografia/morfologia del fondo, mediante la proposizione di un nuovo assetto dell’area, incompatibile, in larga parte, con gli aspetti naturalistici della medesima. Per quanto attiene ai movimenti di terra, in particolare, la relazione istruttoria dell’Ente Parco evidenzia come l’”…esame delle sezioni evidenzia movimenti di terra che interessano profondità variabili fino a 12 metri (sezione 8)” (pag. 12), smentendo così quanto minimizzato col ricorso.

9. In definitiva, il ricorso non può trovare accoglimento in quanto infondato per le suesposte ragioni.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Ente Parco dell’Etna che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Francesco Fichera, Referendario