Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 15-01-2024
Numero provvedimento: 57
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contributi - Richiesta di riesame dei documenti e dei giustificativi prodotti dalla ricorrente a rendicontazione del proprio “Progetto di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi (Regolamento CE 1308/2013)” per la campagna 2020/2021 in Toscana - Finanziamento comunitario per il progetto in questione pari al 54% delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni previste - Restituzione di parte del contributo, già concesso e anticipato, sulla base del processo verbale di controllo contabile redatto da Agecontrol s.p.a. - Utilizzo del finanziamento ritenuto non conforme alla disciplina di riferimento e alle condizioni statuite in sede di erogazione - Fase esecutiva del rapporto di finanziamento - Contestata la richiesta di restituzione parziale del contributo. 


SENTENZA


 

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1382 del 2023, proposto da
Jbs s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Gatteschi e Stefano Pasquini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

- Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
- Agecontrol s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luisa Madera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Toscana, Revo Insurance s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

- della nota AGEA prot. 0073930 del 09.10.2023 con la quale la medesima AGEA:

a) provvedeva al rigetto della richiesta di riesame dei documenti e dei giustificativi prodotti dalla ricorrente a rendicontazione del proprio “Progetto di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi (Regolamento CE 1308/2013)” per la campagna 2020/2021, di cui al “contratto Toscana 33 2020/2021”, sottoscritto con AGEA il 31.03.2021 e che aveva ad oggetto il riconoscimento di apposito finanziamento comunitario per il citato progetto pari al 54% delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni previste;

b) provvedeva a richiedere alla ricorrente il pagamento dell'importo di € 102.426,27, oltre interessi, entro 5 giorni a titolo di restituzione dell'anticipo del finanziamento comunitario per la campagna 2020/2021, a seguito dell'istruttoria condotta da Agecontrol s.p.a. sulla rendicontazione fatta dalla ricorrente in merito alle spese sostenute per la realizzazione del proprio progetto;

- della nota AGEA del 25.10.2023, con la quale la medesima AGEA provvedeva ad escutere, richiedendo il pagamento dell'importo di € 102.426,27, oltre interessi, la polizza della Elba Assicurazioni s.p.a. (ora Revo Insurance s.p.a.) n. 1790337 del 9.07.2021, che era stata rilasciata in favore dell'AGEA dalla ricorrente, a garanzia dell'anticipo del finanziamento comunitario complessivamente ricevuto;

e, per quanto occorrer possa:

- del Verbale di controllo contabile di Agecontrol s.p.a. del 5.12.2022 e della nota Agecontrol s.p.a. del 3.05.2023;

- delle ulteriori note AGEA inviate alla ricorrente del 10.01.2023, del 7.02.2023, del 1.03.2023, del 05.05.2023, del 15.06.2023 e del 6.07.2023;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agecontrol s.p.a., di AGEA, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

 

1) Parte ricorrente impugna la nota dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) prot. 0073930 del 09.10.2023, con la quale quell’Ente:

- a) provvedeva al rigetto della richiesta di riesame dei documenti e dei giustificativi prodotti dalla ricorrente a rendicontazione del proprio progetto di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi (Regolamento CE 1308/2013) per la campagna 2020/2021, di cui al “contratto Toscana 33 2020/2021”, sottoscritto con AGEA il 31.03.2021, che aveva ad oggetto il riconoscimento di apposito finanziamento comunitario di tale progetto pari al 54% delle spese sostenute per la realizzazione delle azioni previste;

- b) provvedeva a richiedere alla ricorrente il pagamento dell’importo di € 102.426,27, oltre interessi, entro 5 giorni a titolo di restituzione dell’anticipo del finanziamento comunitario per la campagna 2020/2021, a seguito dell’istruttoria condotta da Agecontrol s.p.a. sulla rendicontazione fatta dalla ricorrente in merito alle spese sostenute per la realizzazione del proprio progetto.

2) La ricorrente impugna altresì la nota AGEA del 25.10.2023, con la quale la medesima AGEA provvedeva ad escutere, richiedendo il pagamento dell’importo di € 102.426,27, oltre interessi, la polizza della Elba Assicurazioni s.p.a. (ora Revo Insurance s.p.a.) n. 1790337 del 9.07.2021, che era stata rilasciata in favore dell’AGEA dalla ricorrente, a garanzia dell’anticipo del finanziamento comunitario complessivamente ricevuto. Sono impugnati anche gli ulteriori atti presupposti e connessi.

3) Si è costituita in giudizio Agecontrol s.p.a., autrice del presupposto verbale n. 208/2022 del 5 dicembre 2022 (richiamato nella nota di AGEA prot. 0073930 del 9 ottobre 2023), che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del G.A., in quanto, nel caso di specie, AGEA ha chiesto la restituzione di parte del contributo, già concesso e anticipato, sulla base del processo verbale di controllo contabile redatto da Agecontrol s.p.a., che ha ritenuto che la ricorrente abbia speso, in maniera conforme alle previsioni del contratto sottoscritto con AGEA e alla normativa in materia (o, perlomeno, che abbia correttamente documentato), solo il 4,23% dell’importo contrattualizzato. Nel caso in esame, quindi, la materia del contendere attiene alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento, in quanto la contestata richiesta di restituzione parziale del contributo si basa non già su un annullamento per vizi di legittimità dell’ammissione a contributo o su una revoca per ragioni di interesse pubblico, bensì su un utilizzo del finanziamento ritenuto non conforme alla disciplina di riferimento e alle condizioni statuite in sede di erogazione. Ne deriva che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

4) Si sono costituiti in giudizio anche il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e AGEA.

5) Alla camera di consiglio del 10 gennaio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione, essendosi il Collegio riservato l’emissione di sentenza in forma semplificata.



DIRITTO

 

1) Nella materia de qua, la giurisprudenza ha rilevato che “in materia di controversie riguardanti la concessione di contributi e sovvenzioni pubbliche, anche dopo l'introduzione del codice del processo amministrativo, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere ricercato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione, ed è configurabile una situazione d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la questione riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”. (Consiglio di Stato sez. V, 29/07/2019, n.5357). Di contro, “qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al g.o., anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al g.o., attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del g.a. solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario”( T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 10/04/2019, n.4692 v. inoltre Cons. St., ad. plen., n. 6 del 2014; Cass. Sez. Un., ordinanza 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass., sez. un., 24 gennaio 2013 n. 1710; Cons. St., ad. plen., 29 luglio 2013 n. 17)” (T.A.R. Lazio, Roma, n. 12757 del 6 novembre 2019, e, nello stesso senso, T.A.R. Veneto, n. 873 del 24 luglio 2019).

2) Nel caso di specie, gli atti impugnati si basano chiaramente sui controlli sulla rendicontazione “…prodotta da JBS S.r.l. in relazione al programma di cui all’oggetto, documentati nel verbale n. CSU/208/2022…” (v. nota AGEA prot. 0073930 del 09.10.2023). Si versa quindi nella fase di rendicontazione, nella quale è stato contestato alla ricorrente un utilizzo del finanziamento ritenuto non conforme alla disciplina di riferimento e alle condizioni statuite in sede di erogazione. La controversia ricade quindi nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

3) Va quindi dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, sussistendo, per le ragioni esposte, la giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. (“Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”).

4) Le spese di lite possono essere compensate tra parte ricorrente e le parti intimate costituitesi in giudizio, considerata la peculiarità del caso esaminato. Nulla si dispone sulle spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio, in quanto non costituitisi.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, ai sensi e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, codice del processo amministrativo.

Compensa le spese di lite tra parte ricorrente e le parti intimate costituitesi in giudizio.

Nulla spese nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio ma non costituitisi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

Marcello Faviere, Referendario