Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 17-01-2024
Numero provvedimento: 167
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contributi - Piano di investimenti per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana - Concessione di contributo finalizzato all’ammodernamento di azienda agricola per la produzione di uve da vino localizzata nel Comune di Trapani - Recupero delle agevolazioni erogate e non dovute - Rideterminazione del contributo - Esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo che ha disposto l'annullamento del decreto di concessione del contributo - Ambito di riesercizio del potere amministrativo.


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 721 del 2020, proposto da:
Azienda Agricola Rosa Scuderi Società Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Polizzotto, Antonietta Sartorio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per Gli Incentivi Alle Imprese, non costituito in giudizio;


nei confronti

di Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Cadeddu, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Sikelia s.c. a r.l. non costituito in giudizio;


per l'annullamento

- del decreto di concessione definitiva prot. MISE.AOO_IAI Registro Interno.R.0044797 del 23.12.2019 - reso a seguito della sentenza n. 1138/2019 del T.A.R. Palermo - con cui il Ministero delle Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – Divisione VIII – Grandi progetti d’investimento e sviluppo economico territoriale, ha erroneamente decretato la concessione in via definitiva in favore della Società Azienda Agricola Rosa Scuderi Società Semplice del contributo finalizzato all’ammodernamento dell’Azienda agricola per la produzione di uve da vino localizzata nel Comune di Trapani, c/da Portelli Sottana, nei termini ivi indicati, disponendo contestualmente nei confronti della stessa il recupero delle agevolazioni erogate e non dovute per un importo pari ad € 12.504,32, maggiorato interessi legali dalla data del 25.07.2013 fino alla data di effettiva restituzione, nella parte e nei termini specificati infra;

- della nota di trasmissione e notifica prot. MISE.AOO_IAI Registro Ufficiale.R.0006031, del 13.01.2020 a mezzo p.e.c., del Ministero delle Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese – Divisione VIII – Grandi progetti d’investimento e sviluppo economico territoriale avente ad oggetto il Decreto di concessione definitiva prot. MISE.AOO_IAI Registro Interno.R.0044797 del 23.12.2019;

- dell’Aggiornamento della Relazione finale del 3.06.2014 del programma di investimenti realizzato redatto dalla Banca incaricata Intesa San Paolo – Gestione Finanza Agevolata Roma c/o Mediocredito Italiano S.p.A. in data 27.09.2019, assunto al prot. n. 0344050 del 1.10.2019 MISE, richiamato nel Decreto di concessione definitiva;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 30.07.2019 (prot. MISE 0304056) con cui il Ministero ha invitato la Banca incaricata di ottemperare alla intervenuta sentenza del T.A.R. Palermo n. 1138/2019 al fine di procedere a rideterminare il contributo concedibile all’impresa e di integrare la Relazione finale del 3.06.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Intesa San Paolo S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 gennaio 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

 

1. L’azienda agricola Rosa Scuderi impugna il decreto prot. n. 44797 del 23.12.2019 -reso a seguito della sentenza n. 1138/2019 del T.a.r. Palermo - con cui il Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico ha disposto la concessione in via definitiva in suo favore del contributo finalizzato all’ammodernamento per la produzione di uve da vino localizzata nel Comune di Trapani, c/da Portelli Sottana, disponendo contestualmente nei confronti della stessa il recupero delle agevolazioni erogate e non dovute per un importo pari ad euro 12.504,32, maggiorato interessi legali dalla data del 25.07.2013 fino alla data di effettiva restituzione.

La ricorrente espone che il 5.06.2003 è stato stipulato un contratto di programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Consorzio Sikelia e le imprese consorziate, tra cui la deducente, per l’attuazione di un piano di investimenti per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana, prevedendo per ciascuna impresa consorziata un investimento complessivo massimo di euro 500.000,00, con relativa misura agevolativa concessa a carico dello Stato del 40% dell’investimento realizzato e ritenuto ammissibile.

Con decreto n. 1439 dell’1.06.2005 è stato concesso, in via provvisoria, in favore dell’azienda agricola Scuderi un contributo in conto capitale pari ad euro 198.699,00, di cui 139.089.30 a carico della finanza statale e 59.609.70 a carico della Regione Siciliana. Il Ministero ha così erogato il 19.01.2004 all’azienda un acconto euro 150.030,00.

L’azienda Scuderi ha realizzato ed ultimato gli investimenti come programmati il 28.07.2008 per complessivi euro 462.968,19 ed è andata a regime come da accordo programma il 30.12.2011.

Eseguiti gli investimenti previsti nel decreto di finanziamento, la banca incaricata -Banca Nuova Gruppo Banca Popolare di Vicenza- il 3.06.2014 ha redatto la relazione finale, in cui ha riconosciuto essere stata spesa l’intera somma dichiarata dall’azienda pari ad euro 462.968,19 ma riconoscendo ammissibili soltanto spese per euro 289.639,80 su euro 462.968,19, escludendo spese rendicontate per euro 28.299,88.

A tale relazione ha fatto seguito la nomina della commissione per l’accertamento definitivo dell’avvenuta realizzazione del programma di investimenti, la quale ha determinato una spesa complessiva ammissibile ancora inferiore, pari ad euro 229.828,00, non riconoscendo spese rendicontate per euro 88.111,66.

Il Ministero, in particolare, ha ritenuto non ammissibili: per la voce “Progettazione e studi” tutte le spese consuntivate pari ad euro 17.373,50, in quanto le spese di progettazione dell'alloggio del custode erano ritenute non riconducibili nel capitolo “opere murarie e assimilate”; per la voce “Opere murarie e assimilate” tutte le spese consuntivate pari ad euro 127.655,03, in quanto le stesse avrebbero riguardato la realizzazione dell’alloggio del custode e la commissione non aveva riscontrato nessun dipendente con tale qualifica; per la voce “Macchinari, impianti e attrezzature” parte delle spese consuntivate di euro 317.939,66, ritenendo di dovere stralciare un ammontare pari ad euro 88.111,66, in quanto in parte “non contabilizzate nei cespiti ammortizzabili, ma tra le spese di manutenzione” e in parte perché riferite a pagamenti non documentati.

Dopo contraddittorio procedimentale, la commissione ha ritenuto che non sussistessero elementi di novità da determinare variazioni sulle valutazioni espresse, cosicché con decreto di concessione definitiva n. 3400 del 3.08.2017 è stata prevista una spesa complessiva ammissibile pari ad euro 229.828,00 su euro 462.968,19, con concessione del contributo in percentuale del 40% di euro 88.322,31, altresì disponendo il recupero delle agevolazioni erogate e non dovute per un importo, comprensivo di interessi, pari ad euro 90.877,95 oltre interessi legali sulla sorte capitale fino all’effettiva restituzione.

Il decreto è stato avversato davanti al Tribunale Amministrativo con ricorso recante r.g. n. 2627/2017, definito con la sentenza di accoglimento n. 1138 del 24.04.2019, che ha annullato la precedente quantificazione della agevolazione.

A seguito della pronuncia il Ministero ha richiesto alla banca incaricata dell’istruttoria di ottemperare alla sentenza, riconoscendo quindi le ulteriori spese consuntivate dall’azienda, relative alla voce “Progettazione e studi” pari ad euro 17.373,50, alla voce “Opere murarie e assimilate” di euro 127.655,03 e alla voce “Macchinari, impianti e attrezzature” pari ad euro 79.033,21, ritenute ammissibili dal T.a.r. perché non necessaria la contabilizzazione nel libro cespiti.

La banca incaricata Intesa San Paolo, senza comunicare l’avvio del procedimento, ha proceduto all’aggiornamento della relazione finale rideterminando il contributo.

È seguita l’adozione del gravato decreto n. 44797 del 23.12.2019, con cui il Ministero ha: riammesso la spesa di cui alla voce “Progettazione e studi” pari ad euro 17.373,50; riammesso la spesa di cui alla voce “Opere murarie e assimilate” pari ad euro 127.655,03; soltanto parzialmente ammesso la spesa di cui alla voce “Macchinari, impianti e attrezzature” pari ad euro 57.733,33, anziché ad euro 79.033,21, non riconoscendo euro 21.299,88 per tale voce.

Il Ministero ha pertanto autorizzato la spesa di euro 202.761,86, anziché euro 224.061,74, ammettendo complessivamente euro 432.589,86 per spese consuntivate in luogo di euro 453.889,74 e di conseguenza, rideterminato il contributo concedibile in via definitiva in favore dell’azienda Scuderi in euro 161.916,00 anziché 181.555,89, avendo inserito nelle spese soltanto alcune delle fatture non contabilizzate nei cespiti, nonostante fossero state ammesse dal T.a.r.

Rileva inoltre l’esponente che ove si riconoscesse corretto il conteggio determinato dal Ministero di euro 432.589,86, il 40% concedibile sarebbe comunque pari ad euro 173.035,94 e ad euro 161.916,00.

Deduce altresì la ricorrente che anche ove non fosse errata la somma di euro 161.916,00, dalla quale dovrebbe essere decurtata l’anticipazione di euro 15.030,00, il decreto impugnato ha disposto, anziché l’erogazione della differenza di euro 11.886,00, l’illegittimo recupero di euro 12.504,32, per presunte agevolazioni erogate e non dovute maggiorate interessi legali dalla data del 25.07.2013 fino alla data di effettiva restituzione.

L’esponente denuncia quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle garanzie procedimentali, del D.P.R. n. 600/1973, vizio di eccesso di potere.

2. Si è costituita la Banca Intesa San Paolo.

3. Con ordinanza n. 661/2020, confermata in appello con decisione n. 738/2020, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.

4. All’udienza del 16 gennaio 2024 -in vista della Banca Intesa ha depositato una memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso- la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Si impone in via preliminare il vaglio delle eccezioni sollevate da Banca Intesa San Paolo.

5.1. Con un primo rilievo processuale la resistente Banca deduce l’inammissibilità del ricorso, in quanto la vicenda in esame involgerebbe la corretta esecuzione della pronuncia n. 1138/2019 del Tribunale Amministrativo, passata in giudicato, mentre l’esponente in luogo dell’azione di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. avrebbe erroneamente esperito un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 29 c.p.a.

L’eccezione è suscettibile di favorevole valutazione.

La giurisprudenza ha chiarito che “in sede di rinnovo della funzione amministrativa, in esito a un giudicato di annullamento di atti in precedenza emanati nell'esercizio della stessa funzione, la linea di demarcazione tra azione di ottemperanza e azione impugnatoria deve necessariamente passare attraverso l'individuazione della natura dei vizi dedotti; quindi, in caso di reiterazione di atti emanati nell'esercizio di funzioni discrezionali, l'afflizione dell'attività da eventuali nuovi vizi dà luogo a violazione o a elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni contenute nel giudicato (ancora più ove, da quest'ultimo, derivino obblighi di comportamento assolutamente puntuali e vincolati), mentre i vizi che ineriscano esclusivamente allo spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio della sua funzione, si configureranno come vizi di legittimità, denunziabili in via cognitoria-impugnatoria” (ex plurimis, T.A.R. Toscana, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1395).

Nella fattispecie con la sentenza n. 1138/2019 è stato annullato il precedente decreto di concessione del contributo n. 3400/2017, in ragione dell’illegittima valutazione di inammissibilità delle spese inerenti alle voci “Progettazione e studi”, “Opere murarie e assimilate” -escluse per assenza di prova di assunzione del custode- e alla voce “Macchinari, impianti e attrezzature”, escluse in parte perché “non contabilizzate nei cespiti ammortizzabili, ma tra le spese di manutenzione” e in parte perché riferite a pagamenti non documentati.

Nello specifico, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto, in riferimento ai primi due capitoli di spesa, che l’impiego dei fondi non fosse incompatibile con quanto accertato in merito al personale esistente, mentre con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto beni ammortizzabili ha statuito che la ricorrente non fosse obbligata alla tenuta del relativo registro, statuendo quindi l’accoglimento della domanda di annullamento attesa la fondatezza “del secondo motivo di ricorso, direttamente inerente la pretesa sostanziale”.

La decisione ha quindi delimitato in modo puntuale l’ambito di riesercizio del potere amministrativo, in esito al quale con l’avversato decreto n. 44797/2019 il Ministero ha ammesso per intero le spese relative alle voci “Progettazione e studi” e “Opere murarie e assimilate” e solo in parte le spese relative alla voce “Macchinari, impianti e attrezzature”, escludendo le somme inerenti alle fatture nn. 48/2007, 74/2007, 62/2007, 68/2007, 86/2007, 212/2008, 37/2008, 229/2008 e rimanenza fattura 13/2007.

A fronte, pertanto, dell’assenza di residua discrezionalità in capo all’amministrazione procedente, la controversia è da ritenersi inerente all’esatta esecuzione della sentenza n. 1138/2019 in riferimento alla liquidazione delle restanti spese riguardanti la voce “Macchinari, impianti e attrezzature”.

Sul punto, da ultimo, occorre osservare come l’azione di annullamento in esame non possa essere riqualificata ai sensi dell’art. 32 c.p.a. come actio iudicati, esperibile nell’ordinario termine di prescrizione, non avendo l’esponente avanzato con l’impugnazione alcuna domanda di nullità del decreto avversato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 15 gennaio 2013, n. 2; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 giugno 2023, n. 1903).

6. Il ricorso è pertanto inammissibile.

7. La pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere

Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore