Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Orvieto].
(Comunicazione 27/10/2023, pubblicata in G.U.U.E. 27 ottobre 2023, n. C)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Orvieto»
PDO-IT-A0846-AM02
Data della comunicazione: 4.8.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
Utilizzo del nome dell’area geografica più ampia «UMBRIA»
Descrizione: nell’etichettatura è consentito l’uso del nome geografico più ampio «Umbria» che deve seguire la Denominazione «Orvieto» ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale (Denominazione di origine controllata), oppure dall’espressione della UE (Denominazione di origine protetta), secondo le successioni di seguito indicate:
Orvieto
Denominazione di origine controllata
o Denominazione di origine protetta
(oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un’altezza uguale o inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Orvieto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensità colorimetrica.
Descrizione: il progetto del Consorzio Tutela Vini, di aderire all’inserimento del termine geografico più ampio «UMBRIA», nasce dalla necessità un’identificazione precisa di appartenenza e riconoscibilità di un territorio, di storia e di bellezza. La DOP «Orvieto» ha una propria identità, e soprattutto un proprio valore intrinseco che deve essere svelato. Compito dell’inserimento del termine geografico più ampio «UMBRIA» in etichetta è quindi quello di svelare e rendere visibile al consumatore proprio quel valore nascosto.
La modifica riguarda l’articolo 7 del disciplinare di produzione e la sezione «Ulteriori condizioni - Disposizioni supplementari in materia di etichettatura» del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Orvieto
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione dei vini
DOC «Orvieto» Vino bianco, anche Superiore, Muffa Nobile e Vendemmia Tardiva
BREVE DESCRIZIONE TESTUALE
Colore: giallo paglierino più o meno intenso per vino e vino con menzione Superiore, fino al dorato e tendente all’ambra con l’invecchiamento per la Muffa Nobile. Odore: gradevole e delicato, profumato ed elengante per Muffa nobile e Vendemmia tardiva. Sapore: da secco con leggero retrogusto amarognolo a dolce per vino e vino con menzione Superiore, dolce per Vendemmia tardiva e Muffa Nobile. Dalle uve dei due vitigni predominanti la base ampelografica si ottengono vini di colore giallo paglierino con delicati aromi fruttati e di moderata acidità, sufficientemente alcolici. Tit. alc. vol. tot. min.: da 11,50 % vol Estratto:da 14 g/l del vino 20 g/l della muffa nobile e vendemmia tardiva
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
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5.2. Rese massime:
1. Orvieto
11 000 chilogrammi di uve per ettaro
2. Orvieto Superiore
8 000 chilogrammi di uve per ettaro
3. Orvieto Muffa Nobile
5 000 chilogrammi di uve per ettaro
4. Orvieto Vendemmia Tardiva
7 000 chilogrammi di uve per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Le uve destinate alla, produzione dei vini «Orvieto» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i territori amministrativi dei seguenti comuni: Orvieto, Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Guardea, Montecchio, Fabro, Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Porano in provincia di Terni e Castiglione in Teverina, Civitella D’Agliano, Graffignano, Lubriano, Bagnoregio in provincia di Viterbo.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orvieto» designabile con la menzione «Classico» devono essere prodotte nella zona di origine più antica indicata nel disciplinare di produzione.
7. Varietà di uve da vino
Grechetto B.
Trebbiano toscano B. - Procanico
8. Descrizione del legame/dei legami
DOC «Orvieto» Vino bianco, anche Superiore, Muffa Nobile e Vendemmia Tardiva
La zona è situata in ambiente collinare a sud ovest dell’Umbria, fino all’alto Lazio; l’area «Orvieto Classico» rappresenta la zona intorno alla Rupe. Si ritiene che la civiltà etrusca abbia intuito che la particolare costituzione del masso tufaceo era favorevole alla lavorazione ed alla conservazione del vino. Predomina la versione secca, ma continua la tradizione della produzione di vino abboccato, amabile e dolce; si elaborano anche vini da uve sovra mature attaccate da Botrytis cinerea che conferisce caratteri unici di concentrazione ed eleganza. Le tecniche di coltivazione, e l’alta professionalità degli operatori, ha contributo ad accrescere l’immagine dei vini di Orvieto nel mondo.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Utilizzo del nome dell’area geografica più ampia «UMBRIA»
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Nell’etichettatura e presentazione dei vini a DOP «Orvieto», è consentito l’uso del nome geografico più ampio «Umbria». Il nome geografico più ampio «Umbria» deve seguire la Denominazione «Orvieto» ed essere riportato al di sotto della menzione specifica tradizionale (Denominazione di origine controllata), oppure dall’espressione della UE (Denominazione di origine protetta), secondo le successioni di seguito indicate:
Orvieto
Denominazione di origine controllata
o Denominazione di origine protetta
(oppure acronimo DOC)
Umbria
I caratteri del nome Umbria devono avere un’altezza uguale o inferiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Orvieto e devono avere lo stesso font (tipo di carattere), stile, spaziatura, evidenza, colore, e intensità colorimetrica.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19814