Reg n. 1493/99, all. V, sez. E, par. 7. Quesito.
Si fa riferimento alla nota di codesto Ufficio prot. n. 5000 pos. A2 dell’11 ottobre 2006, con la quale è stato posto un quesito in merito all’applicazione della disposizione di cui in oggetto, ai sensi della quale l’acidificazione e l’arricchimento sono operazioni che si escludono a vicenda.
In particolare, in relazione ai chiarimenti forniti in materia della Commissione Europea – Direzione Generale Agricoltura con nota interpretativa in merito all’art. 21, par. 3, del reg. n. 822/87, prot. n. 40923 del 28 ottobre 1998, è stato richiesto il parere di questa Amministrazione centrale circa la possibilità di arricchire o acidificare un prodotto a monte del vino e successivamente arricchire o acidificare un prodotto da esso derivante.
Al riguardo, si premette che la nota della Commissione sopra citata, pur riferendosi, come è noto, ad un provvedimento oggi abrogato, si applica tuttavia a disposizioni integralmente trasferite nell’allegato V, sezioni C, D ed E, al vigente reg. n. 1493/99.
Si precisa, altresì, che ai sensi della disposizione in oggetto l’arricchimento o l’acidificazione sono operazioni che si escludono a vicenda se effettuate sullo stesso prodotto.
Si rileva, inoltre, che la citata nota interpretativa della Commissione ha chiarito che le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino sono da considerarsi prodotti diversi. Pertanto, a parere dell’Ufficio scrivente, nulla osta in ordine di regolarità delle pratiche enologiche oggetto di segnalazione da parte di codesto Ufficio.