Legge 20 febbraio, n. 82. Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, art. 34 «Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati».
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti da parte di codesto Ufficio periferico, in ordine all’applicabilità dell’art. 34 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, per ciò che concerne, in particolare, la compatibilità del vincolo di destinazione del prodotto eccedentario con il provvedimento cautelare di sequestro strumentale, secondo le disposizioni dettate dall’art. 13 della legge 689/81, al provvedimento ablatorio della confisca.
Al riguardo, l’Ufficio legislativo di questo Ministero, ha chiarito che l’applicazione di questa normativa deve essere posta in funzionale coordinamento con le disposizioni generali sugli illeciti amministrativi di cui alla legge 689/81, ed in particolare in rapporto al principio recato dall’art. 20, comma 4 che preveaamministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento.
In particolare, l’Ufficio legislativo ha precisato che, in presenza di un quantitativo identificato di prodotto eccedentario, l’impianto sanzionatorio accessorio possa ritenersi ancora quello recato dalla legge 689/81, quindi con la possibilità di operare il sequestro cautelare dei quantitativi eccedenti, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81, con l’obbligo, per l’Autorità competente, di finalizzare il prodotto confiscato a distillazione previa la prescritta denaturazione.
Qualora, invece, il prodotto non possa essere identificato e quindi oggetto di successiva confisca, secondo il parere dell’Ufficio legislativo, si dovrà procedere ad elevare la sola contestazione amministrativa.
In tale ipotesi, la contestazione amministrativa dovrà contenere la precisa indicazione quali-quantitativa del prodotto sia per la definizione del quantum della sanzione, sia per il successivo invio in distillazione, d’ordine della Autorità competente, di un quantitativo di prodotto corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate. Tanto si comunica per i successivi adempimenti di competenza.