Legge 20 febbraio 2006, n. 82 (articoli 6 e 7) Richiesta parere sul vino cotto.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto ufficio ha chiesto chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni in oggetto in relazione al caso di uno stabilimento enologico presso il quale si intenderebbe operare la detenzione e l’imbottigliamento di «vino cotto» (D.m. 8 settembre 1999 e D.m. 8 maggio 2001).
Al riguardo, nel condividere sostanzialmente quanto rappresentato da codesto Ufficio, si fa presente che:
• il «vino cotto» rientra tra i prodotti elencati nell’art. 6, par. 1, lettera c) della citata legge, ovvero tra i prodotti la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici e nelle cantine.
• la deroga di cui all’art. 7 della stessa legge per la detenzione ed il confezionamento del vino cotto è subordinata alla condizione che il prodotto medesimo non si presti alla sofisticazione o all’inquinamento dei prodotti vinicoli.
Ciò premesso, si è dell’avviso che la presunzione di idoneità alla sofisticazione del vino cotto, così come di qualsiasi prodotto elencato all’art. 6, par. 1, debba essere superata, in ciascun caso concreto, con una prova contraria, oggettiva e qualificata, a carico del richiedente.
Poiché la prova in questione non è stata fornita, permane il divieto di cui al più volte citato art. 6, conseguendone l’impossibilità di detenere ed imbottigliare il «vino cotto» in uno stabilimento enologico.