Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, ai sensi degli articoli 8 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.
Articolo 1.
1. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8 per cento in volume, di cui all’art. 8, comma 1, della legge n. 82/2006, qualora separatamente vinificati per l’invio alla distillazione, sono denaturati, all’atto del loro ottenimento, con il cloruro di litio.
2. Il cloruro di litio, al fine di consentirne la corretta ed omogenea dispersione nella partita di mosto oggetto della denaturazione, deve essere perfettamente sciolto in una parte del mosto, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla partita stessa.
3. Il cloruro di litio, al termine delle operazioni di denaturazione, è presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.
Articolo 2.
1. Il responsabile legale della distilleria ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale verifica che il cloruro di litio sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall’art. 1, comma 3.
2. È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.
Articolo 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano:
a) ai vini la cui acidità volatile supera i limiti previsti dalla sezione B dell’allegato V del regolamento n. 1493/99, qualora il produttore o il commerciante intenda destinare tali prodotti ad una distilleria;
b) ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, di cui all’art. 10 comma 3, della legge n. 82/06, qualora il produttore o il commerciante intenda destinare tali prodotti ad una distilleria;
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche ai quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina o, in ogni caso, ai quantitativi di prodotto corrispondenti per qualità e quantità alle eccedenze riscontrate, avviati alla distillazione senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto, purché la denaturazione avvenga prima della loro estrazione dallo stabilimento.
Articolo 4.
1. I vini, la cui acidità volatile supera i limiti previsti dalla sezione B dell’allegato V del regolamento n. 1493/99, ed i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, di cui all’art. 10, comma 3, della legge n. 82/06, sono denaturati con il sale alimentare comune di cui al decreto del Ministro della sanità del 31 gennaio 1997, n. 106, qualora il produttore intenda destinarli ad un acetificio.
2. Il sale alimentare comune, da addizionare ai vini di cui al comma 1 all’atto dell’alterazione, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa, deve essere sciolto in una parte di prodotto.
3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, il sale alimentare comune è presente nei vini di cui al comma 1 nella misura pari a 50 grammi per ogni 100 litri di prodotto.
Articolo 5.
1. Il responsabile legale dell’acetificio ovvero la persona da lui delegata per tale funzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale verifica che il sale alimentare comune sia uniformemente contenuto, nelle singole partite di vino introdotte, nella misura stabilita dall’art. 4, comma 3.
2. È fatto divieto di ritirare il prodotto che risulti irregolarmente denaturato.
Articolo 6.
1. Il decreto interministeriale del 16 ottobre 1969 è abrogato.