Legge 20 febbraio 2006, n. 82 - art. 14, comma 8.
In riferimento alla nota prot. n. 60/07 del 13 aprile u.s. in merito all’oggetto, si fa presente quanto segue.
La legge 82/06, in vigore dal 28 marzo 2006, tra le nuove disposizioni ha introdotto anche nuovi obblighi che riguardano in particolare i laboratori ufficiali di controllo.
Infatti l’articolo 14 al comma 8 (modificato dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296) introduce l’obbligo della ricerca di denaturanti previsti dalla citata legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica (Rapporto di Prova) e di segnalare l’eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell’ICQ (ex Ispettorato centrale repressione frodi).
Per quanto riguarda la sostanza rivelatrice da aggiungere ai prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 1 e 2, e all’art. 11, commi 1 e 2 della legge 82/06, con il D.m. 31 luglio 2006 è stato indicato il cloruro di litio, che al termine delle operazioni di denaturazione dovrà essere presente nei vini nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto.
La presenza di questo elemento fra i costituenti minerali naturali del vino è riportata nella letteratura del settore ed è stata indagata anche mediante un monitoraggio effettuato negli anni passati dai laboratori di questo Ispettorato, al fine di accertare, in fase di controllo analitico, l’eventuale miscelazione fraudolenta di prodotti vinosi denaturati con prodotti vinosi genuini.
Dall’indagine effettuata dai laboratori di questo Ispettorato è emerso che non esistono vini italiani totalmente esenti da litio e che il contenuto di detto elemento, tenuto conto degli indici di variabilità a livello nazionale, si aggira mediamente intorno a 0,05 mg/l di litio.
Tale contenuto è relativamente modesto rispetto a quello previsto dal D.m. 31 luglio 2006 che oscilla, come contenuto in litio, da 8,2 mg/l a 16,4 mg/l di litio.
Pertanto, in fase di controllo analitico, valori riscontrati superiori a 0,05 mg/l di litio, addizionati dell’incertezza di misura del metodo applicato, possono indicare il sospetto di un’aggiunta fraudolenta dovuta al taglio di prodotti vinosi genuini con prodotti vinosi denaturati e quindi, come previsto dalla legge 82/06, soggetti a segnalazione al competente ufficio periferico dell’ICQ (ex Ispettorato centrale repressione frodi).
Per quanto riguarda i vini la cui acidità volatile supera i limiti previsti nell’allegato V del reg. n. 1493/99 ed i vini nei quali è in corso la fermentazione acetica, di cui all’art. 10 comma 3 della legge 82/06, debbono essere denaturati, come indicato nel D.m. 16 ottobre 1969, con il sale alimentare comune (cloruro di sodio), contenuto nella misura di 50 g per quintale di prodotto, che equivale a 196,7 mg/l di sodio.
I contenuto di sodio, come elemento naturale, nei prodotti vitivinicoli dipende da molte variabili: geografiche, geologiche, climatiche.
Nella normativa vigente non sono previsti limiti legali riferiti al contenuto naturale di sodio nei vini (come pure per il contenuto di litio). La risoluzione dell’O.I.V. (OENO 6/91), citata nella nota di codesta federazione, si riferisce ad un limite di 60 mg/l di sodio eccedentario, cioè che eccede rispetto al quantitativo di cloruro di sodio, è quindi sodio presente in forma diversa, derivato generalmente dall’utilizzo di talune pratiche enologiche.
In base ai dati riportati in letteratura ed ai valori riscontrati in numerosi campioni analizzati dai laboratori dell’ICQ, si possono ragionevolmente considerare come contenuti naturali di sodio valori fino a 50 mg/l.
Ne deriva che valori di sodio riscontrati in fase di controllo analitico superiori a 50 mg/l, addizionati dell’incertezza di misura del metodo applicati, possono indicare il sospetto di un’aggiunta fraudolenta dovuta al taglio di prodotti vinosi genuini con prodotti vinosi denaturati e quindi, come previsto dalla legge 82/06, soggetti a segnalazione al competente ufficio periferico dell’ICQ (ex Ispettorato centrale repressione frodi).