Revoca prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Abamectin per mancata presentazione dell’etichetta adeguata alle disposizioni del comunicato del 15 marzo 2023 o per i quali le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato istanza di rinnovo a seguito della pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/515 della Commissione che rinnova l’approvazione della sostanza attiva in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
(Comunicato 06/09/2023, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7
Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari
COMUNICATO
Il regolamento (UE) 2023/515 della Commissione ha disposto l’approvazione della sostanza attiva Abamectin la cui scadenza è stata prorogata al 31 marzo 2038 alle condizioni riportate negli allegati I e II dello stesso regolamento di esecuzione.
Con il comunicato del 15 marzo 2023 sono state fornite puntuali indicazioni in riferimento alla procedura di adeguamento delle etichette alle disposizioni riportate negli allegati del medesimo regolamento e per il rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Abamectin.
Ciò premesso, si allega al presente comunicato l’elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Abamectin per i quali le imprese interessate non hanno presentato istanza di adeguamento dell’etichetta secondo le disposizioni già riportate nel citato comunicato (Elenco A).
Per i prodotti in elenco, le cui autorizzazioni sono revocate a fare data dal 1° aprile 2023, è consentita la vendita e commercializzazione fino al 30 settembre 2023, mentre l’utilizzo finale è consentito fino alla data del 31 agosto 2024.
Contestualmente, in allegato al presente comunicato, viene inoltre riportato l’elenco dei prodotti con etichette adeguate conformemente al citato comunicato non sostenuti dalle Imprese titolari delle rispettive autorizzazioni in fase di rinnovo, ai sensi dell’art. 43 del regolamento CE 1107/2009, revocati con decorrenza 1° luglio 2023 (Elenco B).
Per detti formulati i quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca è consentita la commercializzazione, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, fino al 30 dicembre 2023 mentre il loro utilizzo è consentito fino al 30 dicembre 2024.
Per i prodotti fitosanitari supportati dalle imprese interessate si conferma la proroga della data di scadenza delle autorizzazioni fino al 31 marzo 2039, fermo restando l’esito della valutazione della documentazione presentata con l’istanza di rinnovo.
I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
È fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive ed i coformulanti componenti i singoli prodotti fitosanitari.
Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle imprese interessate.
Roma, 06 settembre 2023
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ugo DELLA MARTA