Proroga del periodo di validità dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive il cui periodo di approvazione è stato prorogato dal regolamento (UE) n. 2023/1446 della Commissione.
(Comunicato 30/08/2023, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7
Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari
COMUNICATO
Nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è riportato l’elenco completo delle sostanze attive approvate (parte B) o considerate tali (parte A) a norma del regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l’indicazione del periodo di approvazione per ciascuna sostanza attiva.
Per alcune sostanze riportate in tale allegato, la Commissione ha ritenuto necessario prorogare il periodo di approvazione in considerazione della necessità di concedere agli Stati membri il tempo utile per completare le valutazioni dei rischi a norma dell’art. 11 del regolamento esecuzione (UE) 844/2012 ed in considerazione dell’esigenza di concedere all’Autorità per la sicurezza alimentare europea (EFSA) il tempo necessario per valutare le informazioni presentate dai richiedenti (con particolare riferimento alla valutazione dei criteri di approvazione di cui ai punti 3.6.2, 3.6.4, 3.6.5, 3.7 e 3.8.2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009), organizzare consultazioni di esperti e presentare le relative conclusioni tale che, sulla base della relazione sul rinnovo e tenuto conto delle osservazioni presentate dal richiedente, la Commissione possa adottare un regolamento conformemente all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Data l’impossibilità di adottare alcuna decisione prima della scadenza delle rispettive approvazioni, ed essendo i motivi dei ritardi nelle procedure di rinnovo non imputabili ai rispettivi richiedenti, la Commissione ha, di conseguenza, adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1446 che modifica l’allegato al regolamento (UE) n. 540/2011 prorogando al 15 dicembre 2024 il periodo di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, oli vegetali/olio di colza, al 31 marzo 2025 quello della sostanza attiva halosulfuron metile, al 15 aprile 2025 quello della sostanza attiva proteine idrolizzate ed al 15 luglio 2025 quello delle sostanze attive acido gibberellico, gibberelline.
Il medesimo regolamento dispone, inoltre, la proroga al 31 gennaio 2026 del periodo di approvazione delle sostanze attive estratto di melaleuca alternifolia, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di menta verde, al 28 febbraio 2026 quello della sostanza attiva maltodestrina, al 15 giugno 2026 quello della sostanza attiva piretrine, al 15 agosto 2026 quello delle sostanze attive Cymoxanil, Tebuconazole ed al 30 novembre 2026 quello delle sostanze attive acido acetico, carburo di calcio, ethylene, solfato di ferro, urea, fosfuro di alluminio, fosfuro di magnesio, Dodemorph, 2,5- dichlorobenzoic acid methylester, Metamitron, Sulcotrione e Flonicamid (IKI-220). Si rende pertanto necessario prorogare, per lo stesso periodo, la validità delle autorizzazioni, rilasciate a livello nazionale, dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive.
Sono fatti salvi i prodotti fitosanitari che contengono le sostanze attive sopra indicate in combinazione con altre sostanze aventi diverse date di scadenza. Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme ed ha valore di notifica alle imprese interessate. I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga saranno disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
Roma, 30 agosto 2023
IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Ugo Della Marta