Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1579 della Commissione del 31 luglio 2023 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sui prezzi agricoli (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento (UE) 31/07/2023, n. 2023/1579, pubblicato in G.U.U.E. 1° agosto 2023, n. L 193)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio, in particolare l’articolo 5, paragrafo 10, e l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.
(2) Occorre specificare i requisiti in materia di dati per la produzione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prezzi agricoli al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l’armonizzazione.
(3) A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, gli atti di esecuzione che definiscono i set di dati da trasmettere alla Commissione specificano gli elementi tecnici dei dati da fornire, se del caso, come l’elenco delle variabili, la descrizione delle variabili, le unità di osservazione, le regole metodologiche da applicare e i termini per la trasmissione dei dati.
(4) Occorre specificare le variabili per cui è richiesta la dimensione regionale, dal momento che tale dimensione è necessaria solo per alcune variabili.
(5) I periodi di riferimento di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2022/2379 dovrebbero essere ulteriormente specificati.
(6) Al fine di ottenere risultati affidabili e comparabili da tutti gli Stati membri, occorre un quadro metodologico comune per la compilazione delle statistiche sui prezzi agricoli.
(7) Gli indici dei prezzi agricoli rappresentano dati di riferimento necessari per i conti economici dell’agricoltura, come specificato dal regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, e le unità di osservazione dovrebbero pertanto rientrare nel campo di applicazione di tale regolamento.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Requisiti in materia di dati
Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sui prezzi agricoli di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto.
Articolo 2
Set di dati
(1) Il contenuto dei set di dati è specificato:
(a) nell’allegato I per la tematica i), indici dei prezzi agricoli, per le tematiche dettagliate:
(i) stime preliminari e indici definitivi e provvisori;
(ii) ponderazioni e indici ribasati;
(b) nell’allegato II per la tematica ii), prezzi assoluti degli input, per le tematiche dettagliate:
(i) fertilizzanti;
(ii) mangimi;
(iii) energia;
(c) nell’allegato III per la tematica iii), prezzi e affitti dei terreni agricoli, per le tematiche dettagliate:
(i) prezzi dei terreni agricoli;
(ii) affitti dei terreni agricoli.
(2) Per ciascun set di dati la sezione I specifica:
(a) la descrizione del contenuto dei dati;
(b) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;
(c) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
(d) i periodi di riferimento.
(3) Per ciascun set di dati la sezione II specifica:
(a) la descrizione delle unità di misura;
(b) i requisiti tecnici relativi alle variabili.
Articolo 3
Specifiche metodologiche
Le specifiche metodologiche relative a ciascun set di dati di cui agli allegati I, II e III sono illustrate nell’allegato IV.
Articolo 4
Unità di osservazione
Le unità di osservazione per le statistiche sulle tematiche «Indici dei prezzi agricoli» e «Prezzi assoluti degli input» sono costituite dalle unità della branca di attività agricola che scambiano beni e servizi ovvero dalle relative controparti nelle transazioni. La branca di attività agricola è composta dalle aziende agricole, dai raggruppamenti di produttori che producono vino e olio di oliva e dalle unità specializzate che forniscono a tali aziende una combinazione di macchinari, attrezzi e personale per l’esecuzione di lavori per conto terzi.
Le unità di osservazione per le statistiche sulla tematica «Prezzi e affitti dei terreni agricoli» sono costituite principalmente dalle persone o dalle aziende coinvolte nelle transazioni per la vendita o l’affitto di terreni per uso agricolo, compresi i prestatori di servizi.
Articolo 5
Descrizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all’allegato V.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN