Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 18-07-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 18-07-2023
Numero gazzetta: 253

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Coteaux champenois].

(Comunicazione 18/07/2023, pubblicata in G.U.U.E. 18 luglio 2023, n. C 253)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Coteaux champenois»

PDO-FR-A1364-AM03

Data della comunicazione: 20.4.2023

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Tipo di vitigni

Al capitolo I, punto V, punto 1°, del disciplinare sono aggiunte le parole «- i vitigni principali:» in quanto è stata aggiunta una varietà a fini di adattamento, la Voltis B.

La varietà Voltis è inserita nell'elenco dei vitigni del disciplinare. L'interesse di questa varietà resistente alla peronospera e all'oidio sta nella riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari. È limitata al 5 % del tipo di vitigni e al 10 % dell'assemblaggio dei vini.

Al capitolo I, punto V, punto 2°, del disciplinare sono aggiunte le norme di proporzione in azienda.

a) La proporzione dei vitigni principali è superiore o uguale al 95 % dei tipi di vitigni.

b) La proporzione della varietà Voltis B è inferiore o uguale al 5 % dei tipi di vitigni.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

2.   Densità d’impianto

Al capitolo I, punto VI, punto 1°, lettera a), del disciplinare sono state modificate le norme generali relative alla densità per consentire distanze tra i filari superiori e distanze tra i ceppi inferiori.

Le nuove norme, decise dopo vari anni di sperimentazione, agevoleranno l'adattamento dei vigneti ai cambiamenti climatici e alle pratiche agroambientali. La riduzione della distanza minima tra i ceppi permette di compensare in parte le minori densità di impianto.

Il documento unico è interessato da questa modifica al punto 5.

3.   Norme di potatura

Al capitolo I, punto VI, punto 1°, lettera b), del disciplinare, la redazione dei metodi di potatura: Chablis, cordone (di Royat), valle della Marna e guyot singolo o doppio è stata modificata per tener conto delle nuove norme di densità.

Il documento unico non è interessato da queste modifiche.

4.   Altre pratiche colturali

Al capitolo I, punto VI, punto 2°, del disciplinare sono state aggiunte due pratiche colturali:

— L'interfilare deve avere una copertura vegetale, spontanea o seminata, dal 30 novembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

— Gli impianti e le sostituzioni sono effettuati con piante i cui componenti (marze e portinnesti) sono stati trattati con acqua calda prima dell'innesto. Altrimenti, le piante devono essere trattate con acqua calda prima dell'impianto. Il trattamento con acqua calda deve essere effettuato in un'installazione riconosciuta da FranceAgriMer.

Le nuove norme hanno un obiettivo agroecologico.

Il documento unico non è interessato da queste aggiunte.

5.   Rese - eliminazione delle fecce

Al capitolo I, punto VIII, punto 5°, lettera a), del disciplinare, le fecce della pressatura sono rimosse prima del «31 gennaio successivo alla raccolta» anziché del «15 dicembre dell'anno di raccolta».

Il termine ultimo della rimozione è stato prorogato a causa delle difficoltà incontrate dalle imprese coinvolte nel recupero delle fecce per garantire che tutti i prelievi presso gli operatori siano effettuati entro il primo termine.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

6.   Lavorazione

Al capitolo I, punto IX, punto 2°, lettera c), del disciplinare è stata aggiunta la norma seguente:

I vini sono ottenuti da uno o più vitigni. Non possono essere ricavati unicamente dalla varietà di interesse a fini di adattamento;

la proporzione del vitigno o dei vitigni principali è superiore o uguale al 90 % dell'assemblaggio;

la proporzione della varietà di interesse a fini di adattamento è inferiore o uguale al 10 % dell'assemblaggio;

L'introduzione di una o più varietà di interesse a fini di adattamento impone che i vini da cui provengono rappresentino al massimo il 10 % dell'assemblaggio nel prodotto finito.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

7.   Dichiarazione di rivendicazione

Al capitolo II, punto I, punto 3°, del disciplinare, la data di restituzione della dichiarazione è «31 luglio» anziché «15 agosto».

La nuova data agevola gli operatori.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

8.   Dichiarazione di intenzione di imbottigliamento

Al capitolo II, punto I, del disciplinare è stata aggiunta una dichiarazione di intenzione di imbottigliamento mediante l'aggiunta di un punto 4o.

L'obbligo di dichiarazione assicura che i controlli organolettici siano effettuati su vini in bottiglia.

Il documento unico non è interessato da questa modifica.

9.   Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Al capitolo III, punto II, del disciplinare è stato aggiornato l'indirizzo della struttura di controllo.

Il testo del secondo comma è stato modificato e il terzo comma è stato soppresso per conformità alle nuove norme redazionali del punto II.

Il documento unico non è interessato da tale modifica.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Coteaux champenois

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini fermi bianchi, rosati e rossi.

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9 %.

In caso d'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 % dopo l'arricchimento.

I vini presentano un tenore in zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o pari a 3 grammi per litro. La fermentazione malolattica è portata a compimento per i vini rossi. Nella fase di confezionamento, i vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o pari a 0,4 grammi per litro. I tenori di acidità volatile, acidità totale e anidride solforosa sono quelli stabiliti dalla normativa europea.

I vini rossi presentano un colore rosso trasparente di intensità variabile; I vini rosati presentano un colore chiaro che va dal rosa pallido al salmone scuro; Questi vini combinano leggerezza e finezza, con attacco setoso al palato e sentori generalmente di frutti rossi.

La tessitura dei vini bianchi è cristallina, salina, con una mineralità dominante che genera una buona persistenza. L'acidità naturale conferisce loro una discreta vivacità. Presentano note aromatiche delicate di tipo floreale, fruttato o minerale.

L'affinamento conferisce grassezza al vino e contribuisce al suo equilibrio gustativo.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

13

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Densità d’impianto - disposizioni generali

Pratica colturale

I vigneti sono piantati con una distanza tra i filari non superiore a 2 metri.

La distanza tra i ceppi su uno stesso filare è compresa tra 0,70 e 1,50 metri.

La somma della distanza tra i filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 3 metri.

È vietata fino all'estirpazione qualsiasi trasformazione della parcella che comporti una modifica della densità di impianto.

2.   Densità d’impianto - disposizioni particolari

Pratica colturale

Per consentire il passaggio di macchinari adeguati, le particelle aventi

— una pendenza superiore al 35 %,

— una pendenza superiore al 25 % e un'inclinazione superiore al 10 %

possono presentare interfilari di larghezza compresa tra 1,50 e 3 metri, con una frequenza massima di un filare su 6. In tal caso, la somma della distanza tra gli altri filari e della distanza tra i ceppi in uno stesso filare non può essere superiore a 2,30 metri.

3.   Norme di potatura

Pratica colturale

Sono vietate le sovrapposizioni tra i ceppi e fra i tralci da frutto.

Il numero di gemme franche è inferiore o pari a 18 gemme per metro quadrato.

La potatura è effettuata al massimo entro lo stadio fenologico (F) (12 Lorentz), ossia quattro foglie distese.

Le vigne sono potate secondo le seguenti tecniche:

— potatura Chablis,

— potatura in cordone (di Royat),

— potatura della valle della Marna,

— potatura a Guyot semplice, doppio o asimmetrico.

4.   Raccolta

Pratica colturale

È vietato qualsiasi metodo che non consenta la raccolta di grappoli d'uva interi.

Le uve devono essere trasportate intere fino agli impianti di vinificazione.

5.   Pratica enologica specifica

È vietato l'uso di scaglie di legno.

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

L'aumento del volume del mosto in fermentazione non deve superare l'1,12 %, per l'1 % di aumento del titolo alcolometrico volumico durante l'operazione di arricchimento.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.   Rese massime

1.   Resa limite

15 500 kg di uve per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini, compresi l'affinamento e il confezionamento, sono effettuati nei territori delimitati dall'articolo 17 della legge del 6 maggio 1919.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Arbane B

Chardonnay B

Meunier N

Petit Meslier B

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Informazioni sulla zona geografica

- Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica corrisponde a quella della denominazione di origine controllata «Champagne». È situata nel nord-est della Francia e comprende alcuni comuni dei dipartimenti dell'Aisne, dell'Aube, dell'Alta Marna, della Marna e della Senna e Marna.

Come per la zona geografica, le particelle selezionate per la raccolta delle uve corrispondono a quelle delimitate per la denominazione di origine controllata Champagne. Si collocano in un paesaggio caratterizzato da vigneti in pendio situati sui rilievi a questa della parte orientale del bacino parigino, strutture geomorfologiche imponenti:

— la Côte d'Ile-de-France nella Marna e i versanti delle relative valli, che raggruppano da nord a sud la Montagne de Reims, la valle della Marna (che prosegue nella parte meridionale dell'Aisne fino alla Senna e Marna), la Côte des Blancs e la Côte du Sézannais per quanto riguarda i settori più emblematici;

— la Côte de Champagne con il Vitryat della Marna e il settore dell'Aube di Montgueux;

— la Côte des Bar, frammezzata da numerose valli, che riunisce il Bar-sur-Aubois a est e il Bar-Séquanais ad ovest, nell'Aube e nell'Alta Marna.

Questo tipico rilievo di cuesta, con le sue valli adiacenti, presenta pendii esposti a est e a sud, talora a nord, come per la Montagne de Reims settentrionale e la riva sinistra della valle della Marna.

I lungo costa sono costituiti da strati duri di calcare o di gesso. I versanti dei pendii sono gessosi, marnosi o sabbiosi, più morbidi, consumati dall'azione dell'erosione e quindi ricoperti da prodotti di colluviamento provenienti dai lungo costa sottostanti.

L'ubicazione settentrionale dei vigneti li espone a una duplice influenza climatica:

— oceanica, con piogge in quantità regolare e contrasti termici poco pronunciati da una stagione all'altra;

— continentale, con gelate dagli effetti talvolta distruttivi e un soleggiamento favorevole in estate.

- Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Risalente all'antichità, la presenza della vigna è consolidata nella Champagne già nel IX secolo, a seguito dello sviluppo della viticoltura monastica. I vini sono quindi noti durante il Medioevo con il nome di Vini di Francia, in quanto prodotti nel bacino parigino, al limitare delle tenute reali.

Fino al XVIII secolo la provincia della Champagne è innanzitutto produttrice di vini rossi. Secondo Pierre Galet, prima della perfetta padronanza della tecnica di presa di spuma mediante seconda fermentazione in bottiglia, la loro produzione prevale nettamente su quella dei vini bianchi e rosati (detti «paillets»). Nel XIX secolo, con l'aumento della notorietà dei vini spumanti di Champagne, la produzione dei vini rossi diminuisce. Solo alcuni grandi vini prodotti nella Montagne de Reims, nella Grande Valle della Marna e nell'Aube mantengono una buona notorietà.

La legge del 22 luglio 1927, che riserva la denominazione «Champagne» ai soli vini spumanti, introduce l'indicazione «Vins originaires de la Champagne Viticole», modificata in seguito, a partire dal 1953, in «Vins natures de Champagne». Riabilitati grazie agli sforzi di alcuni viticoltori che perpetuano la tradizione di questi «vins natures», i vini ricevono il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Coteaux champenois» nel 1974, ai sensi delle disposizioni della legge del 12 dicembre 1973, che proibisce l'utilizzo della semplice denominazione «vins natures de la Champagne».

I vini a denominazione di origine controllata «Coteaux champenois» vengono prodotti solo se le caratteristiche del raccolto sono adatte alla produzione di vini fermi. La loro produzione è pertanto molto oscillante.

Al fine di evitare pratiche fraudolente basate sul trasporto di vini sfusi, i produttori hanno sollecitato la promulgazione della legge del 23 maggio 1977 che vieta ogni spedizione, se non in bottiglia, dei vini prodotti con denominazione di origine controllata «Coteaux champenois», fatta eccezione per i movimenti effettuati nella zona delimitata della Champagne Viticole, tra operatori della medesima regione.

La gestione della produzione è garantita dalle stesse organizzazioni professionali istituite per la denominazione d'origine controllata «Champagne», ossia il Syndicat général des vignerons de Champagne (creato nel 1904) e l'Union des Maisons de Champagne (fondata nel 1882), raggruppati nel Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (creato nel 1941).

8.2.   Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto

Si tratta di vini fermi rossi, bianchi e rosati, spesso designati con il nome del comune di raccolta delle uve.

I vini rossi presentano un colore rosso trasparente di intensità variabile, mentre i vini rosati presentano un colore chiaro che va dal rosa pallido al salmone scuro. Questi vini combinano leggerezza e finezza, con attacco setoso al palato e sentori generalmente di frutti rossi.

La tessitura dei vini bianchi è cristallina, salina, con una mineralità dominante che genera una buona persistenza. L'acidità naturale conferisce loro una discreta vivacità. Presentano note aromatiche delicate di tipo floreale, fruttato o minerale.

L'affinamento conferisce grassezza al vino e contribuisce al suo equilibrio gustativo.

8.3.   Interazioni causali

L'ampia apertura del paesaggio formato dalle tre cuesta sulla pianura e sulle valli garantisce ai vigneti una luminosità sufficiente per la maturazione degli acini, anche per i vigneti esposti a nord. L'esposizione a est e a sud dei settori tradizionali più rinomati per la produzione di «Coteaux champenois» espone i vigneti al massimo della luce in primavera e in autunno, assicurando così condizioni ottimali alla fioritura della vigna e alla maturazione degli acini.

L'apertura del paesaggio evita la stagnazione dell'aria fredda e diminuisce pertanto i rischi di gelate. Il clima della regione della Champagne costringe tuttavia i viticoltori a selezionare unicamente le uve sane frutto delle annate più clementi, scelte nelle migliori particelle, per lo più delle vecchie vigne, e a vendemmiare quando le uve sono giunte a piena maturazione.

La pendenza dei versanti viticoli assicura un drenaggio naturale ottimale, garantito anche dai diversi substrati che consentono una regolazione idrica naturale della vigna. Il gesso, per effetto della sua porosità e permeabilità, elimina l'acqua in eccesso, pur assicurando nel contempo la reidratazione del terreno nei periodi di siccità mediante risalita capillare. Ai livelli marnosi, che forniscono la riserva idrica, gli altri sottosuoli associano banchi calcarei o sabbie carbonatiche, le quali rendono possibile l'infiltrazione dell'acqua in eccesso dei periodi umidi. La natura del sottosuolo e le condizioni climatiche delicate hanno guidato l'impianto di questi vitigni nelle diverse regioni della zona vitivinicola.

La situazione climatica unica della Champagne conferisce prima alle uve e poi ai vini un'acidità naturale, che determina il carattere vivace del vino avvertito alla degustazione e che sottolinea le note minerali apportate dal substrato.

I vini sono spesso ottenuti da uve nere che, secondo Jules Guyot, resistono meglio all'effetto delle gelate e delle piogge e assicurano una maturazione più rapida. Nel 1822 André Jullien classifica «[i rossi] di Verzy, Verzenay, Mailly, Saint-Basle, Bouzy e del clos di Saint-Thierry tra i migliori vini di Francia, quando provengono da annate secche con temperature molto calde».

La vinificazione dei vini rossi o rosati, mediante macerazione più o meno breve, rispetta al massimo gli aromi dei vitigni Pinot nero N e Meunier N, nonché il loro pieno sviluppo durante la macerazione. Per i vini bianchi, il mantenimento dell'integrità dell'uva dal momento della raccolta e la pressatura dolce, secondo le consuetudini della Champagne, permettono di evitare la colorazione dei succhi ottenuti da uve nere e garantiscono pertanto la limpidezza del vino.

I vini rossi della provincia della Champagne fanno la loro comparsa tra i grandi vini durante le incoronazioni dei re a Reims fin dal 1328 (Filippo di Valois), occasioni in cui vengono apprezzati in particolare per la naturale finezza del loro bouquet. Alcuni potenti sovrani d'Europa non esitano ad acquistare vigne nella Montagne de Reims, mentre Enrico IV pretende e ottiene il titolo di signore d'Ay. I fini degustatori della corte di Luigi XIV, attribuendosi il titolo di «ordre des Coteaux», consacrano la notorietà e la reputazione di questi vini: «Non badate a spese per avere il vino di Champagne», scrive nel 1671 Saint Evremond al conte d'Olonne. «Non vi è provincia che fornisca vini più eccellenti della Champagne per tutte le stagioni».

Numerosi documenti dal XVII al XIX secolo testimoniano questi apprezzamenti. Nel 1822 André Julien mette questi vini al «primo posto tra i migliori vini di qualità del regno». Attraverso la professionalità dei suoi produttori, questa notorietà perdura ancora ai nostri giorni. Questi vini devono essere degustati con rispetto e curiosità storica, avendo consapevolezza che incarnano un retaggio dei tempi antichi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Denominazioni aggiuntive

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola a condizione:

— che si tratti del nome di una località accatastata;

— che quest'ultima figuri nella dichiarazione di raccolta.

L'indicazione di una località è consentita solo se tutte le uve utilizzate per la produzione dei vini sono uve provenienti dalla località in questione.

Indicazione del vitigno

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

il vitigno può essere riportato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, 3 millimetri e la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

L'indicazione di un vitigno è possibile solo se la totalità delle uve proviene da quel vitigno.

Confezionamento

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

la legge del 23 maggio 1977 vieta ogni spedizione, se non in bottiglia, dei vini prodotti con denominazione di origine controllata «Coteaux champenois», fatta eccezione per i movimenti effettuati nella zona delimitata della Champagne Viticole, tra operatori della medesima regione.

Al termine del periodo di affinamento i vini sono immessi in commercio a partire dal 15 ottobre dell'anno successivo a quello della raccolta.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0f9a38f5-d783-4774-bd86-7a2d39ae9f7b