OCM Vino - Erogazione di un aiuto economico per investimenti nel settore vitivinicolo a valere su risorse di provenienza comunitaria - Domanda per l'ammissione ai finanziamenti relativi a OCM Vino, Misura Investimenti Campagna 2016/2017 - Revoca del contributo e richiesta di restituzione dell'anticipo erogato a causa della mancata realizzazione dell’azione per intervento relativo alle “attrezzature per la trasformazione dei prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio e analisi enologiche” e la parziale realizzazione dell’azione di intervento relativo alla “Sistemazione aree esterne al servizio della struttura di trasformazione” - Vicende oggetto di controversia attinenti alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento - Dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 252 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e Agea – Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del D.D.G. n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente a mezzo pec, nella parte in cui il Servizio II del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha annullato in autotutela la disposizione di accoglimento del ricorso gerarchico n. -OMISSIS- del 23-9-2020, confermando per l'effetto il DDS -OMISSIS- adottato dal Servizio 13 di Siracusa, ed il presupposto verbale del -OMISSIS-, a mezzo del quale veniva: a) revocato il beneficio concesso alla ditta; b) intimata la restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo, con applicazione della maggiorazione del 10%; c) disposta l'esclusione di 3 anni dai benefici inerenti la misura OCM vitivinicola; ove occorra del DDS -OMISSIS- adottato dal Servizio 13 di Siracusa ed il presupposto verbale del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e di Agea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2023 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente -OMISSIS-, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale con sede in -OMISSIS-, via -OMISSIS-, partecipava all’invito - approvato con DDG -OMISSIS- - per l’ammissione ai finanziamenti relativi a OCM Vino, Misura Investimenti – Campagna 2016/2017, con domanda di aiuto n. -OMISSIS-, presentata in data 8-5-2017, prot. -OMISSIS-.
Il ricorrente veniva inserito nella graduatoria delle domande finanziabili e otteneva, su sua richiesta, l’anticipazione del 46% sul contributo spettante per l’importo di Euro 94.171,67.
Con D.D.G. -OMISSIS-, in seguito a presentazione di domanda di pagamento del saldo, gli veniva revocato però il contributo e richiesta la restituzione dell’anticipo, essendogli stata contestata la mancata realizzazione dell’azione 1 intervento 5 sottointervento 70 relativo alle “attrezzature per la trasformazione dei prodotti vitivinicoli, ivi comprese le attrezzature di laboratorio e analisi enologiche” e la parziale realizzazione dell’azione 4 intervento 4 sottointervento 9 relativo alla “Sistemazione aree esterne al servizio della struttura di trasformazione”.
Proposto ricorso gerarchico avverso la revoca del contributo, questo veniva accolto con nota -OMISSIS- con la quale si riconosceva che la mancata realizzazione dei sottointerventi oggetto di precedente contestazione era dipesa da causa di forza maggiore legata alle precarie condizioni di salute del ricorrente.
Con nota del 2.12.2021, il Dirigente Generale avviava non di meno il procedimento volto all’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento del ricorso gerarchico e infine lo annullava con il D.D.G. n. -OMISSIS-dell’11.1.2022. Lo stesso provvedimento confermava la revoca di cui al D.D.G. -OMISSIS- e chiedeva al ricorrente la restituzione dell’anticipazione già concessa.
Con ricorso depositato in data 9.2.2022 e contestuale istanza cautelare di sospensione, il sig. -OMISSIS- ha quindi impugnato il D.D.G. n. -OMISSIS-dell’11.1.2022 emesso dall’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento di Agricoltura, con il quale veniva riformato in autotutela il provvedimento prot. n. -OMISSIS- di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente contro la revoca del contributo.
A sostegno del ricorso ha articolato tre distinti motivi di censura con i quali ha dedotto rispettivamente: I) la violazione degli artt. 5 e 6 del DPR n. 1199/1971; II-a) la violazione dei principi che sovrintendono all’annullamento d’ufficio ex art. 21 nonies, L. 241/1990; II-b) la violazione dell’articolo 54 del Regolamento UE 1149/2016, che espressamente consente il versamento del beneficio per le sole azioni realizzate nel caso in cui siano insorte cause di forza maggiore.
Con l’ordinanza n.-OMISSIS-il Collegio, valutato favorevolmente il requisito del fumus boni iuris relativamente al primo motivo di ricorso, ha sospeso il provvedimento impugnato.
L’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana si è costituito in giudizio con atto depositato il 9 marzo 2022, producendo documentazione.
Deceduto il ricorrente -OMISSIS-, la Sezione ha dichiarato interrotto il giudizio con ordinanza n. -OMISSIS-. In data 9.02.2023 -OMISSIS-, nella sua qualità di unica erede dell’ing. -OMISSIS- e quale titolare della ditta individuale “Eredi -OMISSIS- di -OMISSIS-”, già ditta individuale “-OMISSIS-”, ha depositato atto di costituzione per la prosecuzione del giudizio.
Il 30 maggio 2023, l’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, costituitosi anche per il giudizio riassunto, ha depositato memoria con la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, rilevando che la controversia in questione riguarda la fase esecutiva del rapporto di finanziamento e il provvedimento di cui si discute incide su diritti soggettivi, di competenza del G.O..
Indi, all’udienza pubblica del 3 luglio 2023, previo deposito di memorie difensive e di replica della parte ricorrente, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Carattere pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione riveste quella inerente alla giurisdizione del giudice adito.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo la fase procedimentale di valutazione della domanda di concessione - nella quale la legge, salvo il caso in cui riconosca direttamente il contributo o la sovvenzione, attribuisce alla P.A. il potere di riconoscere il beneficio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse primario, apprezzando discrezionalmente l' an, il quid ed il quomodo dell'erogazione, e al richiedente la posizione di interesse legittimo - da quella successiva alla concessione del contributo, in cui il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass., Sez. U., 17 febbraio 2016, n. 3057; Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15638; Cass., Sez. U., 18 settembre 2017, n. 21549).
Parimenti, merita evidenziare che il consolidato orientamento del Giudice regolatore della giurisdizione, seguito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene che: “a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine alle controversie originate dalla revoca di un contributo statale, sia, in generale, quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge ed alla pubblica amministrazione è demandato solo il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per la sua concessione, senza alcuno spazio discrezionale in ordine all'an, al quid ed al quomodo dell'erogazione, sia, in particolare, quando la revoca discenda dall'accertamento di un inadempimento (da parte del fruitore) delle condizioni stabilite in sede di erogazione o comunque dalla legge stessa, nonché nel caso di sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato; b) sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie sulla revoca del contributo, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti e nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. In altri termini, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo si basa sulla natura della situazione soggettiva azionata: autorità giudiziaria ordinaria in caso di lesione di un diritto soggettivo (ipotesi sub a); autorità giudiziaria amministrativa in caso di lesione di un interesse legittimo (ipotesi sub b)” (Cass., S.U. 5 agosto 2016, n. 16602; conforme e in termini analoghi C. di S., ad. pl., n. 6/2014).
Tanto premesso, si rileva come l’agevolazione la cui revoca (come confermata dal D.D.G. n. -OMISSIS-di annullamento della precedente decisione di accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla parte istante) ha dato origine al presente contenzioso consista nella erogazione di un aiuto economico per investimenti nel settore vitivinicolo a valere su risorse di provenienza comunitaria.
La revoca e la conseguente richiesta di ripetizione avanzata dall’Amministrazione resistente, come si evince dal tenore del provvedimento impugnato, derivano dalla parziale realizzazione del progetto approvato dalla parte ricorrente, con conseguente violazione degli obblighi derivanti dall’art. 54 del Regolamento UE 1149/2016 e dall’art. 7 del bando regionale, nonché degli obblighi assunti dallo stesso ricorrente con la sottoscrizione della domanda di aiuto e della successiva domanda di anticipo.
La revoca del beneficio e la richiesta di ripetizione dei contributi erogati derivano, pertanto, nella fattispecie dalla constatazione di diversi inadempimenti, da parte del beneficiario, a previsioni normative unionali e a condizioni poste dal bando, oggetto di semplice verifica e non involgenti valutazioni discrezionali della p.a. in punto di ponderazione di interessi e di apprezzamento dell’interesse pubblico alla ripetizione del beneficio già concesso.
A fronte, pertanto, di un potere di “revoca” configurabile nella specie in termini assolutamente vincolati al verificarsi di eventi ostativi oggetto di mera verifica ed imputabili alla condotta del beneficiario, la posizione giuridica soggettiva del privato fruitore dell’agevolazione già concessa non può non atteggiarsi alla stregua di un diritto soggettivo, con la conseguenza che la giurisdizione, giusto l’orientamento sopra richiamato, viene a radicarsi necessariamente presso il giudice ordinario. Inoltre, a parere del Collegio, non valgono a radicare la giurisdizione del G.A. neanche le successive e alterne vicende che hanno interessato l’atto di revoca – avuto riguardo alla proposizione del ricorso gerarchico, al suo accoglimento in via amministrativa e all’annullamento d’ufficio del provvedimento prot. n. -OMISSIS- di accoglimento del ricorso gerarchico medesimo – poiché tali vicende attengono parimenti alla fase esecutiva del rapporto di finanziamento e il D.D.G. n. -OMISSIS-di cui si discute incide comunque su posizioni già consolidate di diritto soggettivo.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente, ex art. 11, comma 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese del giudizio possono essere eccezionalmente compensate, tenuto conto della definizione in rito della controversia e della particolarità della questione di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Bartolo Salone, Referendario, Estensore
Mario Bonfiglio, Referendario
L'ESTENSOREIL PRESIDENTE
Bartolo SaloneGuglielmo Passarelli Di Napoli
IL SEGRETARIO