Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Tribunale
Data provvedimento: 20-06-2023
Numero provvedimento: 9800
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Polizza assicurativa - “Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per adeguare la qualità della produzione del vino alla domanda del mercato, con l’utilizzo di un regime di aiuti finanziari - Presentazione della domanda di aiuto per la riconversione e ristrutturazione di un vigneto - Opposizione al provvedimento che dispone il recupero parziale del contributo erogato - Contestazione sulla conformità del documento di polizza agli originali inizialmente sottoscritti - Polizza assicurativa configurabile come un contratto di garanzia autonomo, con funzione di garanzia prevalente rispetto a quella assicurativa.



SENTENZA

n. 9800/2023 pubbl. il 20/06/2023

(Giudice dott. Erminio Colazingari)


nella causa civile iscritta al n. 7175 del R.G.A.C.C. dell’anno 2021 e vertente

tra

CASA VINICOLA SAVAIA Società Agricola a Responsabilità Limitata in persona dell’amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Rosario Savaia, rapp.to e difeso giusta procura in calce all’atto di citazione dall’Avv. Massimo Miracola ed elettivamente domiciliato in Roma in Via Tibullo n. 10 presso lo studio dell’Avv. Giovanna Nocifora;

ATTORE

E

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A in persona del suo legale rappresentante pro tempore, subentrata con effetto dal 31.12.2016 a F.A.T.A. Assicurazioni Danni S.p.A. a seguito di atto di fusione per incorporazione del 22.12.2016 (rep. n. 357793, racc. n. 29818) a rogito della Dott.ssa Maria Maddalena Buoninconti, Notaio in Verona, rapp.to e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Michele Roma ed elettivamente domiciliato in Roma presso il suo studio in Piazza Cavour n. 19;

CONVENUTA - ATTRICE IN RICONVENZIONALE


OGGETTO: Polizza assicurativa. Accertamento negativo.


CONCLUSIONI

All’udienza del 2.3.2023, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi.

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell’art. 132 cpc.


FATTO E DIRITTO 


Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice deduceva che la Regione Sicilia con D.A. n. 2850 del 19.12.2008 aveva dato vita ad un “Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti” per adeguare la qualità della produzione del vino alla domanda del mercato, con l’utilizzo di un regime di aiuti finanziari.

Per tale ragione l’attrice presentava domanda di aiuto n. 95380035329, Bar Code 90500047247, per la riconversione e ristrutturazione di un vigneto di Ha 11.34.30, ricadente nella C.da “Zafferana”, Agro del Comune di Trapani, in catasto riportato al foglio di mappa n. 284 particelle n.ri 173-292-293-311-339-340-404.

Il progetto riceveva da parte dell’Ispettorato Provinciale Agricoltura di Trapani un contributo per un importo pari ad €. 107.835,40, di cui al Decreto Agea n. 8 del 13 ottobre 2010.

A garanzia dello stesso la società attrice stipulava con la FATA Assicurazioni S.p.A. polizza assicurativa con scadenza al 2.10.2016.

I lavori venivano conclusi nel gennaio 2016 e successivamente venivano contestati dall’Ispettorato dell’Agricoltura con provvedimento prot. n. 9771 del 28 settembre 2016 che disponeva il recupero parziale del contributo, per un importo pari ad €. 86.729,21.

Avverso il provvedimento l’attrice presentava opposizione prima con ricorso gerarchico respinto in data 3.10.2017, e successivamente con ricorso in sede amministrativa che si concludeva con sentenza del Tar di Palermo n. 137/2018 che si dichiarava incompetente a favore del giudice Civile. Instaurato pertanto il giudizio innanzi al Tribunale di Palermo, con sentenza del 7.4.2022 n. 1480, veniva accolta la domanda dell’attore di riforma del provvedimento di revoca parziale del finanziamento.

Nelle more dell’azione giudiziaria ricordata, AGEA con nota prot. n. 8655 del 14.11.2017 formulava nei confronti di FATA Assicurazioni richiesta di escussione della garanzia fideiussoria per l’importo di € 86.729,21, che veniva corrisposto in data 24.8.2018, e successivamente chiesto in ripetizione all’attrice dalla convenuta Società Cattolica di Assicurazioni soc. coop., che nelle more aveva incorporato per fusione FATA Assicurazioni.

Ritenuta l’illegittimità sia del pagamento in favore di Agea che della domanda di ripetizione proposta nei suoi confronti, l’attrice incardinava innanzi a questo Tribunale azione per l’accertamento negativo del credito.

Si costituiva regolarmente in giudizio la Società Cattolica di Assicurazione Spa, spiegando domanda riconvenzionale di condanna alla ripetizione delle somme escusse da Agea, deducendo che la CASA VINICOLA SAVAIA aveva stipulato in data 21.05.2010 con F.A.T.A. Agenzia Generale 082 , polizza fideiussoria n. 5009021256787 a favore di AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), fino alla concorrenza dell’importo di € 129.402,48, a titolo di garanzia, a semplice richiesta, nei confronti di AGEA.

La durata della polizza veniva stabilita inizialmente sino al 2.10.2016, ma successivamente, con appendice del 26.05.2010 prorogata fino al 02.10.2017.

Nelle more della vigenza della polizza, con nota prot. n. 0009771 del 28.09.2016, la Regione Sicilia – Assessorato Regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, chiedeva il recupero parziale del contributo corrisposto in favore di CASA VINICOLA SAVAIA, per l’importo di € 86.729,21, che determinava Agea ad escutere la polizza in assenza di pagamento del debitore. Somma corrisposta dalla convenuta in data 24.5.2018. Pertanto in data 1.6.2018 poi replicato in data 19.11.2020 la convenuta chiedeva senza esito, il rimborso alla Casa Vinicola attrice nel presente giudizio. 

La causa veniva istruita documentalmente, e all’udienza del 2.3.2023, sulle conclusioni rassegnate, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda non è fondata per le ragioni che seguono.

Parte attrice con più motivi eccepisce l’adempimento dell’obbligazione di garanzia da parte della convenuta e conseguentemente l’illegittimità della domanda di ripetizione delle somme da quest’ultima versate ad Agea. In particolare disconosce la polizza assicurativa posta a fondamento del pagamento e nel merito il versamento del corrispettivo della garanzia oltre lo spirare della vigenza della polizza ed in assenza di un reale debito sottostante.

Sul primo motivo occorre rilevare che non è in contestazione la sottoscrizione da parte attrice di una polizza fidejussoria con Fata Ass.ni oggi Cattolica Ass.ni a garanzia dei contributi concessi dall’Amministrazione, bensì la conformità del documento di polizza agli originali inizialmente sottoscritti e ciò sia rispetto alle copie dei documenti inizialmente versati in atti dalla convenuta rubricati nella numerazione 4) e 5) quali polizza n. 5009021256787 del 21.05.2010 ed addendum al contratto del 26.05.2010, che agli originali successivamente prodotti nel corso del giudizio.

Per costante giurisprudenza merita ricordare che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e/o generiche o omnicomprensive, ma va operata a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (Cass n. 27633 del 30.10.2018).

Nella specie l’eccezione è risultata generica, priva di riferimenti circostanziati e racchiusa in clausole di stile, “ contesta e disconosce”, tanto da far respingere da questo Tribunale l’istanza di verificazione regolarmente richiesta. Peraltro deve aggiungersi che sia nella fase extragiudiziale che nel corso del giudizio, l’attrice non ha mai fornito alcuna prova o principio di prova, sulla esistenza di un diverso documento di polizza e del suo allegato dal contenuto pattizio difforme da quanto richiamato dalla convenuta e posto a base dell’obbligazione di garanzia onorata. E di tale prova era onerata ex art. 2967 cc parte attrice. Un atteggiamento processuale che se letto in parallelo con le ulteriori difese spiegate dall’istante ove si contestano nel merito il rispetto e l’interpretazione delle clausole contrattuali contenute nella polizza disconosciuta e nel suo allegato/addendum, porta a ritenere inammissibile ed infondata l’eccezione in esame.

Quanto all’ulteriore motivo di censura, strettamente legato al primo e fondato sulla eccepita applicazione tout court dell’art. 6 del contratto di polizza da parte della convenuta senza che fosse stata sollevata alcuna eccezione al beneficiario, si rileva che la polizza fidejussoria conteneva la clausola di pagamento a prima e semplice richiesta scritta e senza eccezioni, tipizzando così l’istituto del contratto autonomo di garanzia, che come noto esclude la possibilità per il fidejussore di opporre eccezioni di merito e paralizzare la garanzia, stante l’assoluta autonomia ed indipendenza della stessa dal rapporto principale sottostante.

E’ noto che detta autonomia, in armonia con il generale principio di buona fede e correttezza nell’esecuzione dei contratti, non può ritenersi assoluta e senza limiti, essendo il garante legittimato a rifiutare il pagamento della garanzia solo in caso di escussione abusiva e fraudolenta da parte del beneficiario, e purché l’intento di trarre illecito profitto dalla garanzia o dell’uso anormale del diritto siano individuabili attraverso una prova documentale di immediata e di sicura documentazione (c.d. prova liquida), tale da consentire al garante di opporre la c.d. exceptio doli al beneficiario.

In altre parole l’eccezione può trovare ingresso solo laddove il beneficiario della garanzia abusi del suo diritto pretendendo il pagamento nonostante non ricorrano le condizioni che lo legittimerebbero stanti situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva per realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento ( Cass. 32720/2022).

Spetta, pertanto, al garante che voglia dimostrare la natura fraudolenta od abusiva della richiesta di escussione della garanzia, la dimostrazione dell'esatto adempimento del debitore (cfr. Cass. n. 29215 del 2008), mentre – come nel caso in esame - non può che toccare a quest'ultimo (ovvero al Contraente di polizza), al fine di impedire l'eventuale regresso del primo, la prova che lo stesso, pur disponendo di adeguata prova della malafede del beneficiario, abbia comunque adempiuto alla garanzia in suo favore (cfr. Cass. civ. n. 16345 del 21/06/2018).

Nella caso che occupa, parte attrice rinviene nelle azioni giudiziarie incardinate per ottenere la riforma del provvedimento di revoca del finanziamento e nella propria relazione tecnica sulle cause naturali dello stato del vigneto, la prova della malafede nella richiesta di escussione.

Benvero la cronologia dei fatti rende infondata l’eccezione. Basta ricordare che la riforma del provvedimento di revoca del finanziamento ha visto rigettato il ricorso gerarchico in data 3.10.2017, ha visto il Tar di Palermo dichiararsi incompetente con sentenza del 2018, e che la sentenza di accoglimento della domanda volta a dichiarare illegittima la revoca del contributo è del 2022, laddove invece il 14.11.2017 Agea aveva formulato richiesta di escussione ed il pagamento da parte della Compagnia era avvenuto il 24.5.2018.

Ne consegue che difettava in capo alla convenuta alla data della escussione della polizza una prova sicura ed affidante per ritenere che alla data del 2017 il provvedimento di revoca del contributo fosse illegittimo e che la richiesta di escussione potesse ritenersi resa in mala fede e con intenti fraudolenti, specie alla luce di un sottostante verbale dell’Ispettorato del 28.7.2016 secondo cui il vigneto risultava in uno “stato di totale abbandono”.

Quanto alla eccezione relativa alla tardività della richiesta di escussione rispetto alla scadenza di polizza, si osserva che la Regione Sicilia aveva ingiunto, nelle more della vigenza contrattuale di garanzia, con raccomandata prot. 9771 del 28.9.2016 alla attrice e per conoscenza alla convenuta Fata Ass.ni oggi Cattolica Ass.ni ed all’Agea, il recupero parziale del contributo erogato, con avvertenza che in difetto avrebbe agito per l’escussione della polizza tramite Agea. Successivamente, come da documentazione in atti, la polizza assicurativa veniva prorogata dal 2.10.2016 al 2.10.2017 nella vigenza dell’art. 3 del contratto assicurativo che espressamente prevede che “la garanzia cessa automaticamente purché all’interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente , comunicati per conoscenza anche all’ente garante , ovvero denuncia di sinistro o di richiesta di escussione verso il fidejussore”.

Nella specie se è vero che in data 24.11.2017, ovvero pochi giorni dopo la scadenza contrattuale è stata richiesta l’escussione della garanzia con l’indicazione dei termini e modalità di versamento, è anche vero che in data 28.9.2016 era stato notificato, ex art. 3 del contratto, ingiunzione di pagamento per il recupero parziale del contribuito comunitario, rendendo così operativa la garanzia come da contratto oltre la sua naturale scadenza.

Ne consegue l’infondatezza della eccezione.

Quale ultimo motivo di censura l’attrice eccepisce l’intervenuta prescrizione del diritto di credito ex art. 2952 cc. non essendo stata richiesta la somma in ripetizione, prima del 25.5.2020 ovvero entro i due anni dal pagamento effettuato dalla convenuta ad Agea.

Sul punto occorre osservare che la polizza assicurativa in esame si configura, come già ampiamente rilevato, come un contratto di garanzia autonomo, con funzione di garanzia prevalente rispetto a quella assicurativa. Ne consegue l’inammissibilità del richiamo all’art. 2952 cc in tema di prescrizione del diritto del fidejussore che abbia pagato il creditore per conto del debitore garantito, dovendosi richiamarsi, sempre in tema di prescrizione del diritto, la normativa di legge prevista per la responsabilità contrattuale, ed in particolare per quanto qui occorre, il termine prescrizionale decennale. E ciò in quanto detto negozio ha la funzione, più che di garantire l’adempimento altrui, di far conseguire senza indugio al creditore l’oggetto della prestazione, in attesa della chiarificazione del rapporto sottostante e delle contestazioni, riversando in tal modo sul garante il rischio dell’inadempienza colpevole o incolpevole (C.C. 12341/1992; C.C. 10188/1998).

La domanda di Casa Vinicola Savaia deve essere pertanto respinta.

Va accolta la domanda riconvenzionale della convenuta per le medesime ragioni sopra esposte.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da Casa Vinicola Savaia Società Agricola a Responsabilità Limitata in persona dell’amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Casa Vinicola Savaia Società Agricola a Responsabilità Limitata in persona dell’amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore al pagamento di € 86.729,21 in favore di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. in persona del legale rapp.te Dr. Andrea Bonimini oltre interessi, dalla domanda giudiziale al soddisfo.
3) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite che si quantificano in euro 8.433,00 oltre imposte di legge e spese generali.


Così deciso in Roma il 12.6.2023

Il Giudice
COLAZINGARI ERMINIO