Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 19-06-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 19-06-2023
Numero gazzetta: 215

Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Ribera del Guadiana].

(Comunicazione 19/06/2023, pubblicata in G.U.U.E. 19 giugno 2023, n. C 215)


La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.

 

DOMANDA DI MODIFICA DELL'UNIONE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«Ribera del Guadiana»

PDO-ES-A1295-AM04

Data della domanda: 26.3.2021

1.   Richiedente e interesse legittimo

CONSEJO REGULADOR DE LA DO RIBERA DEL GUADIANA (ORGANISMO DI CONTROLLO PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE «RIBERA DEL GUADIANA»)

Organismo di rappresentanza degli interessi economici degli operatori tutelati dalla DOP.

2.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

☐ Nome del prodotto

☒ Categoria di prodotto vitivinicolo

☒ Legame

☐ Restrizioni in materia di commercializzazione

3.   Descrizione e motivi della modifica

3.1.   Inserimento di nuove categorie di vini

Negli ultimi anni il mercato internazionale dei vini gassati è cresciuto del 32 %, in termini sia di volume che di valore, in contrasto con il tasso di crescita più moderato registrato nel mercato dei vini fermi. Per la Spagna si stima un tasso di crescita intorno al 10 %.

Questa tendenza ha rappresentato una costante sui mercati più importanti, per cui la produzione di vini gassati offre l'occasione di entrare in nuovi mercati.

Questa categoria di vini non è sconosciuta nella zona tutelata dalla denominazione di origine «Ribera del Guadiana» in quanto viene prodotta qui sin dagli anni ottanta, su richiesta sia degli operatori tutelati dalla denominazione di origine, sia dalle più rappresentative associazioni professionali del settore.

Il disciplinare è stato quindi modificato per includere le categorie seguenti: vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante di qualità del tipo aromatico, vino frizzante e vino frizzante gassificato.

Ai sensi delle norme dell'UE l'inserimento di nuove categorie costituisce una modifica dell'Unione.

3.2.   Motivazione del legame con la zona geografica per le nuove categorie

Questa sezione dev'essere modificata per motivare l'aggiunta delle nuove categorie. Le condizioni climatiche e pedologiche, l'ubicazione della zona, l'esperienza e le competenze dei produttori e le varietà tutelate dalla denominazione d'origine «Ribera del Guadiana» costituiscono tutte elementi perfettamente idonei alla produzione di vini spumanti e frizzanti.

3.3.   Riferimento alle nuove categorie nelle prescrizioni in materia di condizionamento e di etichettatura

Le nuove categorie sono menzionate in questa sezione e le informazioni sono state aggiornate di conseguenza.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Ribera del Guadiana

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

    4. Vino spumante

    5. Vino spumante di qualità

    6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico

    8. Vino frizzante

    9. Vino frizzante gassificato

4.   Descrizione del vino (dei vini)

4.1.   Vino bianco

Aspetto

Limpidezza: vini limpidi o con modesto precipitato tartarico

Tonalità: sfumature da gialle a dorate

Naso

Odore: presenza di odori fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.

Gusto

Aroma: aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.

Gusto-equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci.

Persistenza: persistenza aromatica prolungata.

Limite massimo di anidride solforosa quando il tenore di zuccheri è uguale o superiore a 5 g/l: 240 mg/l

Per i vini bianchi prodotti in contenitori di legno l’acidità volatile massima, espressa in acido acetico, sarà pari a: 1 gr/l fino al 10 % di vol. di alcol più 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre il 10 % vol., con un massimo di 1,08 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180


4.2.   Vino rosato

Aspetto

Limpidezza: vini limpidi o con modesto precipitato tartarico

Tonalità: tonalità dal rosa al color aranciato, con sfumature rossicce.

Naso

Odore: presenza di odori fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.

Gusto

Aroma: aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.

Gusto-equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci.

Persistenza: persistenza aromatica prolungata.

*

Limite massimo di anidride solforosa quando il tenore di zuccheri è uguale o superiore a 5 g/l: 240 mg/l

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4,5 in grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180


4.3.   Vino rosso

Aspetto

Limpidezza: vino limpido o con modesto precipitato tartarico o materia colorante.

Tonalità: tonalità violacee, fino a rosso mattone.

Intensità cromatica: bassa, media o alta.

Naso

odore: presenza di odori fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.

Gusto

Aroma: aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione E/O legnosi e tostati.

Gusto-equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci.

Persistenza: persistenza aromatica prolungata.

*

Limite massimo di anidride solforosa quando il tenore di zuccheri è uguale o superiore a 5 g/l: 190 mg/l

*

Per i vini rossi prodotti in contenitori di legno l’acidità volatile massima, espressa in acido acetico, sarà pari a: 1 gr/l fino al 10 % di vol. di alcol più 0,06 gr/l per ogni grado alcolico oltre il 10 % vol., con un massimo di 1,08 g/l.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


4.4.   Vino spumante, vino spumante di qualità e vino spumante di qualità del tipo aromatico

Aspetto

Limpidezza: vino limpido e brillante, privo di particelle in sospensione

Tonalità/Sfumature/Intensità cromatica

Vino bianco:

Tonalità: tonalità da gialle a dorate.

Vino rosato: tonalità dal rosa al color aranciato, con sfumature rossicce.

Vino rosso: tonalità violacee, fino a rosso mattone.

Intensità cromatica: bassa, media o alta.

Carbonatazione: Il vino spumeggia e rilascia un flusso continuo di bollicine di anidride carbonica, di piccole o medie dimensioni, che talvolta formano un anello lungo il bordo della superficie. Le bollicine che si producono sono persistenti.

AROMA

Aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione.

GUSTO

Aroma: aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione.

Gusto-equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci E/O carbonatazione. Persistenza: persistenza aromatica prolungata.

*

Contenuto minimo di anidride carbonica (sovrappressione in bar): 3,0 per il vino spumante, 3,5 per il vino spumante di qualità e 3,0 per il vino spumante di qualità del tipo aromatico.

*

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) nel vino spumante di qualità del tipo aromatico: 6,0 % in volume

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

10

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

185


4.5.   Vino frizzante e vino frizzante gassificato

Aspetto

Limpidezza: vino limpido e brillante, privo di particelle in sospensione

Tonalità/Sfumature/Intensità cromatica

Vino bianco: tonalità da gialle a dorate

Vino rosato: tonalità dal rosa al color aranciato, con sfumature rossicce.

Vino rosso: tonalità violacee, fino a rosso mattone.

Intensità cromatica bassa, media o alta.

Carbonatazione: presente

AROMA

Aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione.

GUSTO

Aroma: aroma con presenza di aromi fruttati E/O floreali E/O di fermentazione.

Gusto-equilibrio: rapporto tra alcol e acidità in equilibrio. Possono presentare note dolci E/O carbonatazione.

Persistenza: persistenza aromatica prolungata.

*

Contenuto di anidride carbonica (sovrappressione in bar): 1-2,5.

*

Tenore assimo di anidride solforosa totale (mg/l): 180-235 (i); 150-190 (ii). Il valore massimo di ciascuna categoria si applica ai vini con tenore di zuccheri residui superiore a 5 g/l; il valore minimo si applica ai vini con tenore di zuccheri residuo uguale o inferiore a 5 g/l. Nel caso di vini frizzanti i valori di (i) si applicano ai vini bianchi e rosati, mentre i valori di (ii) si applicano ai vini rossi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

9

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

7

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,33

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

180


5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratiche enologiche specifiche

Per ottenere l'estrazione del mosto o del vino e la separazione dalle vinacce, durante la vinificazione deve essere applicata una pressione adeguata, in modo che il rendimento non sia superiore a 70 litri di vino per ogni 100 chilogrammi di raccolto.

In caso di vinificazione dei vini, sia bianchi che rossi, con fermentazione totalmente in botte, questa ha luogo in contenitori di rovere con capacità massima pari a 600 litri.

La vinificazione della varietà «Tinto Roble» prevede un processo di invecchiamento di 90 giorni, di cui almeno 60 in contenitori di rovere con capacità massima pari a 600 litri.

La vinificazione della varietà «Vino de Guarda» prevede un processo di invecchiamento di 365 giorni di cui almeno 60 in contenitori di rovere con capacità massima pari a 600 litri.

Il periodo di invecchiamento è calcolato a partire dal 1o ottobre di ogni anno di vendemmia.

b.   Rese massime

1.   Varietà bianche

12 000 chilogrammi di uve per ettaro

2.   

84 ettolitri per ettaro

3.   Varietà rosse

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

4.   

70 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

— TIERRA DE BARROS: Aceuchal, Ahillones, Alange, Almendralejo, Arroyo de San Serván, Azuaga, Berlanga, Calamonte, Corte de Peleas, Entrín Bajo, Feria, Fuente del Maestre, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Hinojosa del Valle, Hornachos, La Morera, La Parra, Llera, Llerena, Maguilla, Mérida (riva sinistra del fiume Guadiana), Nogales, Palomas, Puebla del Prior, Puebla de la Reina, Ribera del Fresno, Salvatierra de los Barros, Santa Marta de los Barros, Solana de los Barros, Torre de Miguel Sesmero, Torremegía, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, Villafranca de los Barros e Villalba de los Barros.

— MATANEGRA: Bienvenida, Calzadilla, Fuente de Cantos, Medina de las Torres, Puebla de Sancho Pérez, Los Santos de Maimona, Usagre, Valencia del Ventoso e Zafra.

— RIBERA ALTA: Aljucén, Benquerencia, Campanario, Carrascalejo, Castuera, La Coronada, Cristina, Don Álvaro, Don Benito, Esparragalejo, Esparragosa de la Serena, Higuera de la Serena, La Garrovilla, Guareña, La Haba, Magacela, Malpartida de la Serena, Manchita, Medellín, Mengabril, Mérida (riva destra del fiume Guadiana), Mirandilla, Monterrubio de la Serena, La Nava de Santiago, Navalvillar de Pela, Oliva de Mérida, Quintana de la Serena, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Trujillanos, Valdetorres, Valverde de Mérida, Valle de la Serena, Villagonzalo, Villanueva de la Serena, Villar de Rena, Zalamea de la Serena e Zarza de Alange.

— RIBERA BAJA: La Albuera, Almendral, Badajoz, Lobón, Montijo, Olivenza, La Roca de la Sierra, Talavera de la Real, Torremayor, Valverde de Leganés e Villar del Rey.

— MONTÁNCHEZ: Albalá, Alcuéscar, Aldea de Trujillo, Aldeacentenera, Almoharín, Arroyomolinos de Montánchez, Casas de Don Antonio, Escurial, Garciaz, Heguijuela, Ibahernando, La Cumbre, Madroñera, Miajadas, Montánchez, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Salvatierra de Santiago, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Torre de Santa María, Torrecilla de la Tiesa, Trujillo, Valdefuentes, Valdemorales, Villamesías e Zarza de Montánchez.

— CAÑAMERO: Alía, Berzocana, Cañamero, Guadalupe e Valdecaballeros.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

CABERNET SAUVIGNON

CAYETANA BLANCA

GRACIANO

MACABEO - VIURA

MERLOT

PARDINA - JAÉN BLANCO

SYRAH

TEMPRANILLO - CENCIBEL

TEMPRANILLO - TINTO FINO

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vini fermi (Categoria 1)

Grazie al clima mediterraneo che prevale nella zona geografica, con temperature medie miti per tutto l'anno e livelli di umidità molto bassi, le condizioni sono idonee alla produzione di uve con acidità equilibrata, un titolo alcolometrico non troppo alto e una maturazione fenolica corretta.

La bassa distribuzione delle precipitazioni in stagioni determinanti per la coltivazione della vite è importante poiché riduce sensibilmente il rischio di malattie crittogamiche, che influenza in maniera diretta la qualità finale dei vini.

Il tipo di suolo prevalente è costituito da terreni argillosi rossastri. Denominati comunemente «barros» (fanghi), consistono di sedimenti micenei con un contenuto elevato di calcare che conferisce al suolo un colore biancastro in alcune zone (note come «caleños» in riferimento appunto al calcare presente nel suolo).

Da tali condizioni deriva la produzione di vini rossi ricchi di tannini e materie coloranti, abbastanza alcolici e adeguatamente acidi, e un carattere aromatico fruttato.

I vini bianchi e rosati sono morbidi ed equilibrati; hanno un carattere molto particolare, fruttato e aromatico, con un'alta acidità media.

8.2.   Vini spumanti e frizzanti (categorie 4, 5, 6, 8 e 9)

Le condizioni pedoclimatiche della zona hanno influenzato anche i fattori umani per quanto riguarda il trattamento specifico delle viti, tradizionalmente coltivate in sistemi ad alberello senza irrigazione, con una bassa densità di impianto e un numero limitato di trattamenti fitosanitari.

I vini spumanti e frizzanti si ottengono da vini cuvée, prodotti principalmente con uve delle varietà Macabeo, Parellada, Garnacha Tinta e Tempranillo, che hanno le caratteristiche descritte al punto precedente. Questi vini, solitamente prodotti con il «metodo tradizionale», sono molto delicati ed equilibrati e hanno aromi decisi.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

a prescindere dal tipo di condizionamento cui sono sottoposti i vini tutelati dalla denominazione di origine «Ribera del Guadiana» destinati al consumo, sulle etichette è riportata la menzione protetta nei termini stabiliti dalla legislazione applicabile dell'UE.

— CONDIZIONAMENTO DEI VINI: I vini Crianza, Reserva e Gran Reserva possono essere immessi sul mercato unicamente in contenitori di vetro.

— SISTEMI DI CHIUSURA: Per i vini invecchiati, come sistemi di chiusura si devono utilizzare tappi in sughero. Per i vini non sottoposti a processi di invecchiamento, si possono autorizzare sistemi di chiusura diversi dai tappi in sughero purché il Consejo Regulador concluda che questi non danneggiano la qualità o il prestigio dei vini tutelati dalla denominazione d'origine protetta.

— ETICHETTATURA DEI VINI Per i vini spumanti di qualità si possono utilizzare le indicazioni «Premium» e «Reserva».

Link al disciplinare del prodotto

https://www.juntaex.es/documents/77055/621148/Pliego+de+Condiciones+Ed+8+Ver+03+Envio+para+Publicacion.pdf/7d03b40c-6f89-b936-079b-794a1ebdaa6b?t=1666866589413