Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 19-06-2023
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 19-06-2023
Numero gazzetta: 215

Pubblicazione di una domanda di modifica dell'Unione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 97, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [La Mancha].

(Comunicazione 19/06/2023, pubblicata in G.U.U.E. 19 giugno 2023, n. C 215)


La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

 

DOMANDA DI APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DELL'UNIONE

«La Mancha»

PDO-ES-A0045-AM05

Data della domanda: 21.6.2022

1.   Modifica (modifiche)

1.1.   Richiedente e interesse legittimo

Asociación Interprofesional de la D.O. vitivinícola La Mancha

Rappresenta tutti gli operatori che producono il vino protetto.

1.2.   Descrizione e motivi della modifica

IL CONDIZIONAMENTO È CIRCOSCRITTO ALLA ZONA DELIMITATA

DESCRIZIONE:

È stato aggiunto un nuovo paragrafo sul condizionamento per precisare che questo deve avere luogo entro la zona di produzione definita al punto 4 del disciplinare di produzione.

La modifica interessa il punto 8 del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

Si ritiene pertanto che detta modifica rientri nella categoria di «modifica dell'Unione» di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, che comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

MOTIVAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, l'inclusione di tale requisito è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità e la reputazione dei vini della DOP «La Mancha», di garantirne l'origine, le caratteristiche e le qualità particolari legate alla zona di origine.

La produzione dei vini con la denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di questi vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire: filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive.

Tale obbligo evita i possibili rischi connessi al trasporto dei vini al di fuori della zona di produzione, tra cui: ossidazione e stress termico dovuti a temperature elevate o basse e il deterioramento del prodotto, che ne pregiudicherebbero le caratteristiche fisico-chimiche (acidità, polifenoli e agenti coloranti) e organolettiche (colore, odore, sapore) e la stabilità. Riduce inoltre il rischio di contaminazione microbiologica (da batteri, virus, funghi, muffe o lieviti).

Analogamente il condizionamento all'interno della zona di produzione geografica definita nella sezione 4 del disciplinare di produzione consente di controllare meglio le operazioni di condizionamento.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

La Mancha

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

    8. Vino frizzante

4.   Descrizione del vino (dei vini)


1.   Vini bianchi e rosati, giovani e tradizionali, e vini bianchi roble

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Tali vini sono caratterizzati da un basso tenore alcolico. I vini bianchi presentano tonalità che vanno dal verdolino al giallo, senza arrivare al dorato; sono franchi, fruttati e con aromi primari, leggermente acidi ed equilibrati.

Se invecchiati in botte, presentano un colore da giallo a dorato o paglierino, con accenni tostati e un fondo vanigliato, note di rovere, fruttate e persistenti.

I vini rosati presentano un colore che varia da rosaceo a salmone aranciato, con aromi franchi e aromi primari; sono leggermente acidi, equilibrati e fruttati al palato.

I vini fermentati in botte sono caratterizzati da aromi e da un retrogusto che ricordano il legno.

*

Acidità volatile massima dei vini giovani: 8,33 milliequivalenti per litro

*

Solfuri massimi: 190 mg/l con zucchero ≥ 5 g/l (eccetto roble)

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

140


2.   Vini rossi giovani e tradizionali e vini rossi roble

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Tali vini presentano un colore che varia dal rosso violaceo al rosso granata; sono franchi, fruttati e caratterizzati da aromi primari. Al palato sono tannici, equilibrati nel rapporto tra componente alcolica e acidità, persistenti e fruttati. I vini invecchiati in fusti presentano un colore che varia dal rosso granata al rubino, sono franchi e fruttati e sono caratterizzati da aromi primari e vanigliati. Al palato risultano persistenti ed equilibrati, con note di vaniglia. Se affinati più a lungo, possono presentare sfumature color mattone o mattone-arancio; sono persistenti e dolci. Al palato risultano morbidi, pieni, rotondi e strutturati. I vini fermentati in fusti sono caratterizzati da aromi e da un retrogusto tipici della botte.

*

Acidità volatile massima dei vini giovani: 8,33 milliequivalenti per litro

*

Solfuri massimi: 180 mg/l con zucchero ≥ 5 g/l (eccetto roble)

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

130


3.   Vino tradizionale naturalmente dolce

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Tali vini coincidono con i secchi tra i bianchi e con quelli di colore da rosso granata a marrone tra i rossi; dall'intensità aromatica elevata, che ricorda la frutta e/o le confetture, sono equilibrati e corposi.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

250


4.   Vini bianchi e rossi «crianza», «reserva» e «gran reserva»

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

A seconda del grado di invecchiamento, i vini bianchi presentano un colore che varia dal giallo paglierino al dorato di notevole intensità. Equilibrati, sono caratterizzati da aromi legnosi e tostati. A seconda dell'invecchiamento, i vini rossi presentano un colore che varia dal rosso granata al mattone e sono caratterizzati da aromi che passano da quelli fruttati a quelli legnosi e/o tostati. Al palato risultano equilibrati e corposi.

*

Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell’UE.

**

Il valore del titolo alcolometrico effettivo minimo è stabilito dal disciplinare di produzione a seconda che si tratti di un vino bianco o rosso.

***

I limiti di acidità volatile applicabili risultano inferiori a seconda del titolo alcolometrico e della durata di invecchiamento.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

20

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


5.   Vino spumante di qualità

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini spumanti bianchi presentano tonalità che variano dal pallido al dorato e brillante, mentre quelli rosati sono rosa pallido. Le bollicine sono fini e persistenti. Gli aromi sono puliti e franchi. Al palato risultano corposi ed equilibrati.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

11,66

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


6.   Vino frizzante

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini frizzanti possono essere bianchi, dalle diverse tonalità di giallo; rosati, dalle diverse tonalità rosacee; e rossi, di un colore rosso violaceo. A livello di olfatto, i vini bianchi presentano aromi primari, mentre i vini rosati e rossi sono caratterizzati da aromi intensi che ricordano i frutti rossi. Corposi ed equilibrati, tali vini esaltano l'anidride carbonica.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

4 grammi per litro espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

I vini protetti bianchi, rosati e rossi sono ottenuti esclusivamente dalle varietà autorizzate. Non è consentita la miscelazione di varietà bianche e rosse.

La resa massima è pari a 74 litri di vino per 100 chilogrammi di uva.

La vinificazione dei vini bianchi e rosati avviene mediante pigiatura dei grappoli; per la sgrondatura è impiegato il sistema statico o dinamico. Le uve possono essere preventivamente sottoposte a macerazione per estrarre aromi e pigmenti coloranti. La fermentazione del mosto avviene a una temperatura massima di 22 oC.

Per i vini rossi le uve sono sottoposte a fermentazione con vinacce per un minimo di tre giorni a una temperatura massima di 28 oC.

5.2.   Rese massime

1. Vigneti allevati ad alberello

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. Vigneti allevati ad alberello

74 ettolitri per ettaro

3. Vigneti allevati a spalliera

13 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. Vigneti allevati a spalliera

96,2 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La Mancha è una regione naturale e storica situata nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, al centro della Spagna, che occupa la parte settentrionale della provincia di Albacete, la parte meridionale e sudoccidentale di Ciudad Real, la parte orientale di Toledo e la parte sudoccidentale della provincia di Cuenca.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

AIRÉN

BOBAL

CABERNET SAUVIGNON

GARNACHA TINTA

MACABEO - VIURA

SYRAH

TEMPRANILLO - CENCIBEL

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

Nella pianura di La Mancha, la composizione dei suoli, frutto della sedimentazione miocenica di calcari, marne e sabbie, determina terreni di colore marrone o marrone-rossiccio. Grazie all'abbondanza di terreni calcarei, la regione di La Mancha si presta alla produzione di vini rossi molto corposi e adatti all'invecchiamento, mentre i calcari sabbiosi conferiscono al vino una buona gradazione.

La siccità (con precipitazioni annue comprese tra 300 e 350 mm) e l'elevato soleggiamento (3 000 ore di sole) si traducono in vini con una colorazione intensa, in cui risulta chiaramente rafforzata l'intensità aromatica.

Il grande equilibrio dei vini è favorito anche dalla modesta produzione media dei vigneti.

8.2.   Vino frizzante

Il clima continentale estremo, la composizione dei terreni di color marrone-rossiccio e le temperature elevate influenzano gli aromi fruttati e le tonalità dei vini frizzanti. Poiché tali vini sono ottenuti da quelli descritti nella sezione relativa al vino, quanto indicato in tale sezione si applica parimenti ai vini frizzanti.

8.3.   Vino spumante di qualità

L'ambiente geografico consente di coltivare le varietà definite nel disciplinare di produzione, che conferiscono ai vini corposità ed equilibrio, così come la siccità e le ore di sole assicurano un titolo alcolometrico naturale che permette di produrre vini dalla gradazione alcolica stabilita. Per la vinificazione dei vini spumanti sono impiegati, come vino di base, i vini indicati nella sezione relativa al vino. Di conseguenza, quanto indicato in tale sezione si applica anche ai vini spumanti.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione

Per usufruire dell'indicazione di una varietà di vite determinata e unica, è necessario che almeno l'85 % delle uve provenga da detta varietà con menzione nei registri dei vini.

Per l'etichettatura dei vini spumanti di qualità della denominazione di origine protetta «La Mancha» possono essere utilizzate le indicazioni «Premium» e «Reserva».

Quadro normativo

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare

Condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

Il condizionamento deve avvenire all'interno della zona di produzione delimitata. La produzione dei vini con la denominazione di origine non si conclude con il processo di trasformazione del mosto in vino attraverso la fermentazione alcolica e altri processi correlati, ma con il condizionamento, che deve essere considerato la fase finale della produzione di questi vini, dato che comprende altre pratiche enologiche che possono influenzare le caratteristiche specifiche, vale a dire: filtraggio, stabilizzazione e vari tipi di misure correttive. L'imbottigliamento all'interno della zona di produzione consente di controllare direttamente le operazioni di condizionamento e scongiura possibili rischi connessi al trasporto, come l'ossidazione e lo stress termico, che deteriorerebbero le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche dei vini e ne comprometterebbero la stabilità.

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/AM05_La_Mancha.pdf