Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Coteaux de l'Aubance].
(Comunicazione 26/05/2023, pubblicata in G.U.U.E. 26 maggio 2023, n. C 185)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Coteaux de l'Aubance»
PDO-FR-A0149-AM03
Data della comunicazione: 27.2.2023
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Codice geografico ufficiale
I comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata sono stati aggiornati in base al codice geografico ufficiale.
Il perimetro della zona geografica delimitata resta invariato.
Il documento unico è modificato ai punti 6 e 9.
2. Distanza tra i ceppi
La distanza minima tra i ceppi dello stesso filare passa da 1 m a 0,90 m.
La modifica ha lo scopo di aumentare la densità d'impianto delle vigne senza modificare la distanza interfilare.
Viene inoltre aggiunta una disposizione particolare per le vigne piantate su parcelle con pendenze superiori al 10 %, per le quali è autorizzata una distanza minima tra i ceppi di 0,80 m.
Con tale aggiunta si vuol tener conto del caso specifico delle vigne piantate su parcelle con forti pendenze, per le quali sono necessari adeguamenti specifici in fase d'impianto (impianto parallelo anziché perpendicolare al pendio).
Il documento unico è modificato al punto 5.
3. Potatura
Le norme di potatura sono uniformate per tutte le denominazioni presenti nella zona Anjou-Saumur in Val de Loire.
Obiettivo di tale uniformazione è migliorare le conoscenze degli operatori e semplificare i controlli. Questa modifica dà ai viticoltori maggior flessibilità nell'adeguarsi al sopraggiungere di gelate, ora sempre più tardive.
Il documento unico è modificato al punto 5.
4. Legame
Il legame è modificato facendo riferimento all'anno 2021 anziché 2018.
Il documento unico è modificato al punto 8.
5. Misure transitorie
Le misure transitorie giunte a scadenza sono soppresse.
Il documento unico non è modificato.
6. Punti principali da verificare
La raccolta manuale per cernite successive è aggiunta tra i punti principali da controllare.
Il documento unico non è modificato.
7. Modifiche redazionali
Sono state apportate alcune modifiche redazionali al disciplinare.
Tali modifiche non comportano alcuna modifica al documento unico.
8. Etichettatura
Le norme di etichettatura sono precisate e uniformate per tutte le denominazioni della zona Anjou-Saumur in Val de Loire. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Il documento unico è modificato al punto 9.
9. Riferimento alla struttura di controllo
La formulazione del riferimento alla struttura di controllo è stata rivista per uniformarla ai disciplinari delle altre denominazioni. Si tratta di una modifica puramente redazionale.
Tale modifica non comporta alcuna variazione del documento unico.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Coteaux de l'Aubance
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione del vino (dei vini)
DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA
Vini bianchi fermi con zuccheri residui ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione (concentrazione naturale sulla pianta con presenza o meno di muffa nobile). Si tratta di vini armoniosi che sviluppano aromi di frutta bianca, di agrumi, sentori floreali e aromi di sovramaturazione e che offrono la stessa armonia anche al palato (ricchezza di zuccheri, acidità e struttura). Il loro invecchiamento ne esalta la finezza e la complessità. Questi vini presentano: un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 14 %; un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 19 % per beneficiare della dicitura «sélection de grains nobles»; un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) dopo la fermentazione inferiore o uguale a 34 g/l. I tenori di acidità totale e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa europea. Dopo la fermentazione, i vini con titolo alcolometrico volumico naturale inferiore al 18 % hanno un titolo alcolometrico volumico effettivo minimo dell'11 %.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
5.1. Pratiche enologiche specifiche
L'arricchimento è consentito in base alle norme stabilite dal disciplinare.
È vietato l'uso di scaglie di legno.
L'affinamento dei vini è effettuato in base alle condizioni specificate nel disciplinare.
Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
1. Densità
Pratica colturale
La densità minima di impianto delle vigne è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 metri.
Le parcelle vitate in cui la distanza tra i ceppi dello stesso filare è inferiore a 0,90 m, ma superiore o pari a 0,80 m, e con pendenza superiore al 10 % hanno diritto, per la vendemmia, alla denominazione di origine controllata.
Le parcelle vitate con una densità d'impianto inferiore a 4 000 ceppi/ha, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi/ha, beneficiano, per la vendemmia, del diritto alla denominazione di origine controllata, fermo restando il rispetto delle disposizioni relative alle norme di palizzamento e di altezza del fogliame previste dal disciplinare. In queste parcelle la distanza interfilare non può essere superiore a 3 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 1 m.
2. Potatura e palizzamento della vite
Pratica colturale
Le viti sono potate con la tecnica della potatura corta, lunga o mista, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo.
Nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell'anno, per ceppo, è inferiore o uguale a 12.
L'altezza del fogliame palizzato deve essere almeno pari a 0,6 volte la distanza interfilare, sapendo che l'altezza del fogliame palizzato è misurata tra il limite inferiore del fogliame, posto ad almeno 0,40 m dal suolo, e il limite superiore di cimatura, situato ad almeno 0,20 m sopra il filo superiore di palizzamento.
Le parcelle di vigne con una densità di impianto inferiore a 4 000 ceppi per ettaro, ma superiore o uguale a 3 300 ceppi per ettaro, devono inoltre rispettare le seguenti norme di palizzamento: l'altezza minima dei pali fuori terra è di 1,90 m; il palizzamento è costituito da 4 livelli di fili; l'altezza minima del filo superiore è di 1,85 m dal suolo.
3. Irrigazione
Pratica colturale
È vietata l'irrigazione.
4. Raccolta
Pratica colturale
I vini sono ottenuti da uve raccolte in sovramaturazione. I vini che possono beneficiare della dicitura «sélection de grains nobles» presentano inoltre una concentrazione sulla pianta, frutto dell'azione della muffa nobile.
L'uva è raccolta manualmente mediante cernite successive.
5.2. Rese massime
40 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
Tutte le fasi di produzione hanno luogo nella zona geografica il cui perimetro comprende il territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Brissac-Quincé, Saint-Saturnin-sur-Loire e Vauchrétien), Denée, Les Garennes sur Loire, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Saint-Melaine-sur-Aubance, Soulaines-sur-Aubance.
I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell'Institut national de l'origine et de la qualité.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Chenin B
8. Descrizione del legame/dei legami
a) - Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica è caratterizzata da un paesaggio costituito da numerose collinette non molto scoscese con diversa esposizione, la cui altitudine è compresa tra 50 e 90 metri a sud-ovest della città di Angers. Nel 2021 la zona geografica copriva il territorio di 7 comuni. È delimitata, a ovest, dal punto in cui il fiume Aubance si getta nella Loira, a est, da un altopiano del Cretaceo ai margini del bacino parigino, a nord, dal corso della Loira e, a sud, dai boschi di Brissac e Beaulieu.
L'Aubance è un piccolo affluente della Loira emblematico di questa zona geografica, che dalla sorgente scorre verso nord fino al comune di Brissac-Quincé, famoso per il suo castello del XVI secolo. Prende poi direzione nord-ovest fino al comune di Mûrs-Erigné e il suo corso diventa poi parallelo a quello della Loira a sud-ovest della città di Angers.
I terreni, sviluppati su substrato scistoso o scisto-arenaceo del massiccio Armoricano che forma un altopiano dolcemente diradante verso la Loira, sono per lo più poco profondi, con un buon comportamento termico e caratterizzati da scarse riserve idriche. La parte occidentale della zona geografica è caratterizzata da puntuali affioramenti di filoni derivanti da formazioni eruttive acide (riolite) o basiche (spilite) all'origine di suoli molto sassosi. I comuni situati a nord della zona geografica hanno la particolarità di poggiare su formazioni scistose tipo ardesia. Per secoli questi materiali sono stati utilizzati per costruire muri di case, tetti, pavimenti e persino oggetti di arredo come lavandini, tavoli o scale, affermando in tal modo la singolarità di questo territorio. Si tratta di elementi molto presenti nel paesaggio e che contribuiscono all'identità del vigneto.
La zona geografica è un'enclave a bassa pluviometria che beneficia di un effetto «Föhn» al riparo dall'umidità oceanica, grazie ai rilievi più alti dello Choletais e dei Mauges. Le precipitazioni annue si aggirano sui 585 mm, mentre nello Choletais arrivano a quasi 800 mm. I valori registrati a Brissac-Quincé sono i più bassi tra le stazioni meteorologiche del dipartimento di Maine-et-Loire. Vi si registra inoltre una differenza di pluviometria di circa 100 mm durante il ciclo vegetativo rispetto al resto del dipartimento. Le temperature medie annue sono relativamente elevate (circa 12 °C) e superiori di 1 °C a quelle dell'intero dipartimento di Maine-et-Loire. Il particolare mesoclima di questa zona è evidenziato dalla tendenza meridionale della flora, caratterizzata tra gli altri dalla presenza di lecci e pini domestici.
b) - Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame
Alcune proprietà emblematiche dei vigneti dei «Coteaux de l'Aubance» hanno un'origine antichissima risalente alla fine del XVI secolo. L'identità dei vigneti si sviluppa alla fine del XIX secolo, subito dopo la crisi della fillossera, quando andarono distrutti oltre tre quarti dei vigneti dell'Anjou. I viticoltori vicini della regione del Layon cercarono allora parcelle indenni lontano dai loro vigneti, dove piantarono il tradizionale vitigno Chenin B. Il nome «Coteaux de l'Aubance» è menzionato per la prima volta nel 1922 in una dichiarazione di raccolta, mentre nel 1925 viene fondato il «Syndicat des viticulteurs des Coteaux de l'Aubance». Lo statuto di questo sindacato precisa che lo scopo è «far conoscere al mondo intero i vini pregiati del suo territorio, ancora sconosciuti fuori di esso».
La vicinanza della città di Angers svolge un ruolo importante nello sviluppo dei vigneti, con la regione dell'Aubance diventata fonte di approvvigionamento di tutti i venditori di bevande dei comuni circostanti, in particolare dei comuni di Mûrs-Erigné e di Saint-Mélaine-sur-Aubance.
Se storicamente le uve raccolte a maturazione sono vinificate in vini secchi o semi-secchi, ben presto vengono adottate le pratiche vicine della regione del Layon basate sul fatto di raccogliere in sovramaturazione e con selezioni successive uve concentrate per ottenere un vino amabile.
La denominazione di origine controllata «Coteaux de l'Aubance» è stata riconosciuta con decreto del 18 febbraio 1950 in riferimento a un vino bianco ottenuto da uve raccolte in sovramaturazione e con cernite successive. Nel 2009 i vigneti si estendevano su 200 ettari.
c) - Informazioni sulla qualità e le caratteristiche del prodotto
Si tratta di vini bianchi tranquilli con zuccheri fermentescibili.
Sono vini di grande armonia: armonia a livello olfattivo, molto spesso con aromi di frutta bianca e di agrumi, uniti a sentori floreali che si fondono con aromi di sovramaturazione come frutta secca o candita, ma armonia anche al palato tra ricchezza di zuccheri, acidità e struttura.
Il loro invecchiamento, che può protrarsi per diversi decenni, ne esalta la finezza e la complessità.
d) - Interazioni causali
L'effetto congiunto dell'ubicazione dei vigneti su parcelle precisamente delimitate che riflettono le pratiche di coltivazione e con terreni poco profondi e sassosi, e di una topografia collinare con pendenze molto dolci e la vicinanza dei fiumi Loira e Aubance, che contribuiscono a mantenere un livello di umidità favorevole alla «muffa nobile», conferisce alla zona geografica condizioni propizie alla raccolta dell'uva in sovramaturazione con concentrazione naturale sulla pianta, con o senza presenza di «muffa nobile». Questi fattori spiegano le caratteristiche di un prodotto per il quale i viticoltori hanno saputo adattare le loro tecniche. La raccolta mediante cernite manuali successive di uve in sovramaturazione dimostra questo interesse per la qualità.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura: dicitura tradizionale«sélection de grains nobles»
Quadro normativo:
nella legislazione dell'UE
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
la DOC «Coteaux de l'Aubance» può essere completata con la dicitura tradizionale «sélection de grains nobles» conformemente alle disposizioni del disciplinare. I vini che beneficiano di tale dicitura devono necessariamente essere presentati con l'indicazione dell'annata.
Etichettatura: indicazioni facoltative
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell'UE, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, in altezza, larghezza e spessore, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Etichettatura: denominazione geografica «Val de Loire»
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla denominazione geografica «Val de Loire» secondo le norme stabilite nel disciplinare di produzione per l'utilizzo di tale denominazione geografica. Le dimensioni dei caratteri della denominazione geografica «Val de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Etichettatura: precisazione di un'unità geografica più piccola
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione: che si tratti di una località accatastata; che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
nella legislazione dell'UE
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei seguenti comuni del dipartimento Maine-et-Loire sulla base del codice geografico ufficiale del 2021: Aubigné-sur-Layon, Beaulieu-sur-Layon, Bellevigne-en-Layon, Blaison-Saint-Sulpice, Bouchemaine, Brissac Loire Aubance (solo per il territorio dei comuni delegati di Les Alleuds, Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance, Chemellier, Coutures, Luigné, Saint-Rémy-la-Varenne e Saulgé-l'Hôpital), Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, Chemillé-en-Anjou (solo per il territorio dei comuni delegati di Chanzeaux e Valanjou), Doué-en-Anjou (solo per il territorio del comune delegato di Brigné), Gennes-Val-de-Loire (solo per il territorio dei comuni delegati di Chênehutte-Trèves-Cunault, Gennes, Grézillé, Saint-Georges-des-Sept-Voies e Le Thoureil), Lys-Haut-Layon (solo per il territorio del comune delegato di Tigné), Parnay, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières, Terranjou, Tuffalun, Val-du-Layon.
Link al disciplinare del prodotto
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-c3ae57c9-8342-4de4-8756-38a6322eacae