Utilizzo delle menzioni "Blanc de Blancs" e "Blanc de noirs" nella designazione e presentazione dei VSQ/DOC "Trento". Quesito.
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI IV
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto Consorzio, al fine di corrispondere alle esigenze dei produttori della DOC "Trento", ha posto il quesito in merito alla possibilità di utilizzare in etichetta dei vini spumanti della citata DOC le menzioni "Bianc de Blancs" e "Bianc de noirs", per indicare rispettivamente che trattasi di vino bianco ottenuto da uve bianche o di vino bianco ottenuto da vinificazione in bianco di uve nere.
Al riguardo, tenuto conto che:
- anche se nel passato la normativa comunitaria (CEE n. 2396/89 e n. 3201/90) disciplinava l 'uso di dette menzioni per singoli Paesi membri (es.: Blanc de Blanc, Bianco da uve bianche, ecc.), la vigente normativa in materia di etichettatura e presentazione dei vini dell'Unione europea non prevede specifiche disposizioni concernenti l'uso delle citate menzioni, ma le stesse sono da comprendere nell'ambito delle indicazioni complementari di cui all'articolo 118 del Reg. UE n. 1308/2013, qualora soddisfino i requisiti di cui al regolamento orizzontale UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- il disciplinare di produzione della DOC "Trento" non vieta l'utilizzo di detti tennini, che si configurano quali indicazioni complementari relative al colore, in relazione al processo di elaborazione, si ritiene che l'utilizzo dei termmi m questione sia conforme alla citata vigente normativa dell'Unione europea, nonché alla vigente normativa nazionale applicativa in materia di etichettatura e presentazione dei vini (art. 14, comma l, del DM 13 agosto 2012), fatto salvo che l'uso delle stesse indicazioni complementari soddisfi ai requisiti del citato regolamento UE n. 1169/2011, ovvero che risultino veritiere, non ingannevoli per il consumatore, documentabili e verificabili da parte delle autorità e organismi di controllo.
Inoltre, concordando con l'avviso di codesto Consorzio, riguardo all'uso della lingua francese per l'indicazione facoltativa in questione, si conferma che lo stesso uso risulta confonne all'articolo 121, par. l, del Reg. UE n. 1308/2013 (in base al quale sia le indicazioni obbligatorie che facoltative figurano in una o più lingue ufficiali dell'Unione) e all'articolo 15, par. I, del Reg. UE n. 1169/2011 (in base al quale soltanto le indicazioni obbligatorie figurano in una lingua facilmente comprensibile per il consumatore).
In ogni caso, per la fattispecie in questione, considerato che dette indicazioni complementari in passato sono state oggetto di regolamentazione e che come tali sono ormai entrate nel linguaggio comune, il loro utilizzo in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea sia da ritenere facilmente comprensibile per il consumatore medio in un qualsiasi Paese dell'Unione europea.
Infine, quanto sopra indicato è da ritenere valido, sul piano della generalità, anche per l'etichettatura e presentazione di altri prodotti vitivinicoli DOP e IGP, appartenenti anche a categorie diverse dagli spumanti, fatte salve le eventuali condizioni più restrittive previste dagli specifici disciplinari, nonché per prodotti vitivinicoli che non recano una DOP o IGP, in quanto trattasi di indicazioni riferite ad un generico colore del vino (bianco) o delle uve di provenienza (bianche, nere), il cui utilizzo non è limitato o protetto a livello di menzione tradizionale.
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)